In house, modello ordinario e non eccezionale
In house, non si tratta di strumento eccezionale
By judgment No.. 3554 of 18 luglio scorso, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il modello in house, vale a dire l’autogestione del pubblico servizio da parte dell’amministrazione, non integra un modello eccezionale, bensì ordinario. In questo senso, la giurisprudenza amministrativa italiana si è allineata con quella europea, che già da anni sostiene l’obbligo di gara e di procedura ad evidenza pubblica, nelle ipotesi in cui il servizio sia affidato ad un soggetto esterno, altro e diverso rispetto all’amministrazione pubblica affidante. Rientra infatti nel potere discrezionale dell’amministrazione, decidere se fare ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse.
Il nuovo controllo di
gestione negli Enti Locali
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La travagliata storia dell’affidamento diretto
Il modello dell’in house è stato investito da numerose riforme normative, interventi della Corte Costituzionale e anche dallo strumento del referendum popolare, quando nel 2011 gli italiani erano stati chiamati ad esprimere la loro opinione in merito alla privatizzazione dell’acqua. Il quadro normativo attuale (T.U. dei servizi pubblici) It expected to, ai fini della gestione del servizio, l’amministrazione possa ricorrere a diversi modelli organizzativi, tra i quali l’affidamento diretto ad una società che integra una longa manus dell’amministrazione stessa.
Il mancato ricorso al mercato deve essere motivato
La mancanza di alterità soggettiva giustifica il mancato ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, la quale ha lo scopo di individuare il miglior operatore. Nel momento in cui l’amministrazione opta per la gestione in house del servizio, essa è tenuta a motivare la propria scelta di non ricorrere al mercato, evidenziando come ciò non abbia ripercussioni sulla collettività degli utenti. moreover, come sottolineato dal Consiglio di Stato, se tale motivazione non è affetta da manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non è sindacabile in sede giurisdizionale, pena l’illegittimo ingerimento del giudice nell’attività discrezionale amministrativa.
Per approfondire Affidamento diretto e concorso pubblico
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