In cosa consiste il limite di pignorabilità di cui all’art. 76, 合作. 1, 拉脱维亚. 一个), d.P.R. Ñ. 602/1973

[监管标准: d.P.R., 29/09/1963, Ñ. 602, 艺术. 76, 合作. 1, 拉脱维亚. 一个)]
家是什么意思,以便将刑事相关性与离开家的代理人的行为联系起来:

事实
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
最高上诉法院的法律评估
结论

事实
Il Tribunale di Livorno rigettava una richiesta di riesame proposta avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 5, comma 1-bis, 8, 11 立法. 74/2000.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) 违反文章. 321, 第二段, 322-有, primo comma cod. 钢笔. e 12-bis d.lgs 74/2000 in relazione all’art. 76, comma 1° lett. 一个) d.P.R.. Ñ. 602/1973, come modificato dall’art. 52, 逗号 1, 拉脱维亚. g), D.L. 21 六月 2013, Ñ. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 八月 2013, Ñ. 98) in quanto, ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe disatteso il motivo di riesame volto a dedurre l’impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, limitandosi a richiamare il più recente orientamento di legittimità e senza confrontarsi con il diverso orientamento che era stato richiamato a sostegno delle doglianze difensive e che si fondava sulla affermazione che l’art 52, 逗号 1, 拉脱维亚. g), D.L. 21 六月 2013, Ñ. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 八月 2013, Ñ. 98), che vieta all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione dellaprima casadel debitore, trova applicazione anche in caso di confisca disposta in relazione a reato tributario; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 321, 第二段, 鳕鱼. PROC. 钢笔. e 12-bis d.lgs 74/2000 poiché la casa di abitazione sottoposta a sequestro era stata destinataa far fronte ai bisogni della famiglia“, con la costituzione di un fondo patrimoniale con conseguente, secondo la difesa, vincolo di impignorabilità relativa, complementare a quello posto dall’art. 76, comma 1° lett. 一个) d.P.R.. Ñ. 602/1973 per i debiti tributari.
Si chiedeva infine che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 12-bis del d.lgs. 74/2000 Ë 321, 第二段, 鳕鱼. PROC. 钢笔. in relazione all’art. 76, 逗号 10 拉脱维亚. 一个) d.P.R.. Ñ. 602/1973, come modificato dall’art. 52, 逗号 1, 拉脱维亚. g), D.L. 21 六月 2013, Ñ. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 八月 2013, Ñ. 98) Ë 170 鳕鱼. CIV. nella parte in cui consente la confisca per equivalente dell’unica casa di abitazione, tanto più se costituita in fondo patrimoniale, per violazione degli artt. 2, 3, 29 Ë 47 宪法的.
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Quanto al primo motivo, esso era ritenuto inammissibile poiché, ad avviso della Suprema Corte, il Tribunale, nel disattendere la deduzione difensiva qui riproposta, aveva correttamente affermato, in conformità al il principio di diritto affermato in sede di legittimità ordinaria, 那, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, 逗号 1, 拉脱维亚. 一个), d.P.R. 29 九月 1973, Ñ. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, 逗号 1, 拉脱维亚. g), D.L. 21 六月 2013, Ñ. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 八月 2013, Ñ. 98), opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato (经济特区. 3 Ñ. 30342 该 16/06/2021; 经济特区. 3, Ñ. 8995 该 07/11/2019).
Oltre a ciò, era altresì osservato che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda laprima casa“, 嘛 “l’unico immobile di proprietà del debitore“, trattandosi di un concetto evidentemente diverso da quello diprima casaperché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento, tenuto conto altresì del fatto che la disposizione in questione, 在一边, non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo (cfr in merito a tale profilo anche Sez. 5 Ñ. 48616, 该 20/09/2018, – che ha ribadito che la norma in esame trova applicazione solo nell’ambito del diritto tributario e potrà pertanto precludere il sequestro preventivo solo in tale ristretto ambitoe Sez. 3, Ñ. 5608 该 2021, non massimata), 在另一, non può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco dal momento che i due concetti devono essere tenuti distinti perché il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende né le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, 代替, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (经济特区. 3, Ñ. 17535 该 06/02/2019; 经济特区. 3, Ñ. 28047 该 20/01/2017), né gli interessi maturati in favore dello Stato (经济特区. 3, Ñ. 40358 该 05/07/2016) mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell’originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni (sostanzialmente in tal senso, 经济特区. 3, Ñ. 7359 该 04/02/2014).
Di conseguenza, alla stregua si siffatti orientamenti nomofilattici, si ribadiva, in definitiva, che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell'art. 76 d.P.R.. Ñ. 602 该 1973 – nel testo introdotto dall’art. 52, 逗号 1, lettera g), d,L的. Ñ. 69 该 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 该 2013 si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda laprima casa“, 嘛 “l’unico immobile di proprietà del debitore“; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato, e a tanto se ne faceva conseguire la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
这个地方, veniva reputato parimenti manifestatamente infondato anche il secondo motivo, ribadendosi a tal proposito il consolidato principiodi cui la Corte di legittimità riteneva che il Tribunale ne avesse fatto una corretta applicazionesecondo cui, in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell’amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti, rilevandosi al contempo come, sempre in sede di legittimità ordinaria, sia stato notato, 尤其, che i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (经济特区. 3 Ñ. 23621 该 17/07/2020; 经济特区. 3, Ñ. 40362 该 06/07/2016, 经济特区. 3, Ñ. 40364 该 19/09/2012, 经济特区. 3, Ñ. 1709 该 25/10/2012).
最后, quanto alla eccezione di legittimità costituzionale sollevata, ne veniva rilevato il difetto della rilevanza nel giudizio posto che il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, 逗号 1, 拉脱维亚. 一个), d.P.R. 29 九月 1973, Ñ. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, 逗号 1, 拉脱维亚. g), di. 21 六月 2013, Ñ. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 八月 2013, Ñ. 98), riguarda l’unico immobile di proprietà del debitore mentre, nella specie, la deduzione difensiva secondo cui l’immobile in sequestro sarebbe l’unico immobile in proprietà, secondo la Suprema Corte, non trovava riscontro nell’ordinanza impugnata nella quale il Tribunale si riferiva all’immobile in questione definendolo, 代替, 来 “prima casa“, trattandosi di quaestio facti che non può essere rivalutata in sede di legittimità.
Di conseguenza, alla stregua di quanto appena esposto, gli Ermellini consideravano come risultasse indimostrato il presupposto di fatto per l’applicabilità dell’art. 76, 逗号 1, 拉脱维亚. 一个), d.P.R. 29 九月 1973, Ñ. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, 逗号 1, 拉脱维亚. g), D.L. 21 六月 2013, Ñ. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 八月 2013, Ñ. 98), con conseguenza irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Tal che se ne faceva discendere la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
结论
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito, in conformità con quanto già enunciato dalla stessa Cassazione in precedenti occasioni, in cosa consiste il limite di pignorabilità di cui all’art. 76, 合作. 1, 拉脱维亚. 一个), d.P.R. Ñ. 602/1973 哪, 众所周知, dispone quanto segue: “Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile[1], l’agente della riscossione: 一个) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 八月 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 该 27 八月 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.
实际上, in tale pronuncia, la Cassazione stabilisce, come già detto sulla scorta di pregressi orientamenti nomofilattici, che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell'art. 76 d.P.R.. Ñ. 602 该 1973: 一世) si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; II) non riguarda laprima casa“, 嘛 “l’unico immobile di proprietà del debitore“; III) non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.
Tale sentenza, 然后, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se il limite di pignorabilità, contemplato da siffatto precetto normativo, sussiste o meno.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, 因此, 只能是积极的.
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[1]Ai sensi del quale: “Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchei creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 民法典. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 Ë 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, 可以受理, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltadi indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 Ë 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, 根据第 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo”.

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