In che consiste l’atto di precetto
Il cosiddetto precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata. Sia che voglia procedere ad espropriare i beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a fare pervenire, alla residenza dell’intimato, il relativo atto di precetto. Nel caso di esecuzione forzata da parte dell’Esattore, ad esempio Equitalia, non c’è bisogno di notificare il precetto prima dell’esecuzione forzata.
Nonostante venga notificato attraverso il servizio degli ufficiali giudiziari del tribunale, il contenuto del precetto è una normale diffida scritta dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al debitore di adempiere entro 10 giorni dal suo ricevimento.
Dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere in via esecutiva. La scelta, che alcune volte viene fatta dal debitore, di non ritirare l’atto alla posta si rivela una pessima strategia. Secondo la legge, l’atto non ritirato si considera lo stesso notificato una volta decorsa la “giacenza”, vale a dire dopo 10 giorni dall’invio, al debitore, di una seconda raccomandata, con la quale lo si avvisa del primo tentativo di notifica non andato a buon fine.
La conseguenza è che il debitore che non ha ritirato il precetto non è neanche nella condizione di verificarne il contenuto ed eventualmente contestarlo.
Il precetto ha una validità di 90 days. Se entro questo termine il creditore non effettua il pignoramento, ogni esecuzione forzata è invalida. Il creditore procedere alla notifica di un altro atto di precetto e fare decorrere altri 90 days. La notifica del precetto deve essere stata preceduta da quella del titolo, vale a dire del documento che riporta le ragioni di credito del creditore. Spesso, il titolo e il precetto possono essere notificati con un unico atto, si troveranno spillati l’uno con l’altro.
Questo è il caso delle sentenze, dove il creditore può fare notificare un’unica volta il titolo insieme al precetto. Il decreto ingiuntivo viene notificato sempre prima del precetto, a meno che non sia provvisoriamente esecutivo. In caso di assegni e cambiali, il loro contenuto viene di solito “trascritto” , vale a dire copiato, nell’atto di precetto.
In questo caso il precetto non è mai preceduto dalla notifica del titolo perché lo stesso è incluso nel precetto.
Ogni volta che il precetto sia irregolare o contenga delle somme non dovute, il debitore si può opporsi attraverso un atto di ricorso, e si inizia una vera causa. Se il debitore vuole contestare la regolarità formale del precetto, deve agire entro 20 giorni dalla notifica dello stesso, in caso contrario, se vuole contestare l’inesistenza del proprio debito e ogni altra questione relativa alla sostanza del precetto, non ha termini entro i quali agire, a meno che l’esecuzione non sia terminata.
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