In caso di coesistenza tra pignoramento e confisca quale dei due prevale?

Potrebbe accadere che a causa del susseguirsi di diverse circostanze, la Procura disponga il sequestro preventivo di un immobile finalizzato alla confisca.
A questo proposito ci si chiede se nella circostanza nella quale dovessero coesistere il pignoramento e la confisca, quale dei due prevalga.
Si potrebbe pensare che la questione, vista dal lato del debitore, non sia molto rilevante, trattandosi di stabilire a chi dovranno essere consegnate le chiavi, se a un privato oppure allo Stato.
Una simile battaglia tra i creditori privati e il Fisco ha un importante lato da nascondere.
Ci si chiede che cosa succederebbe se sapendo che è in arrivo un provvedimento di sequestro e, per mettere al riparo i beni dalla confisca ci si possa mettere d’accordo con un creditore compiacente che iscrive il pignoramento.
Ci si chiede anche se dovrà essere lui a prendere l’immobile, oppure un soggetto compiacente lo comprerà all’asta giudiziaria.
A questo proposito ci si chiede se la parte pubblica, l’Erario, vince sempre oppure deve sottostare al passaggio di proprietà che si è realizzato.
Allo scopo di dirimere simili contrasti, ci sono delle norme apposite, ma per stabilire tra pignoramento e confisca quale dei due prevale, si deve ricorrere a un metodo sicuro, perché a livello civile si combatte alla pari e vince chi ha trascritto per primo il suo atto nei pubblici registri immobiliari.
In questo modo se il privato è stato più rapido riesce a prevalere sullo Stato, la legge fa salva la tutela dei creditori privati che agiscono “in buona fede”.
Le possibilità di frode si riaffacciano, perché la buona fede si presume sino a prova contraria e non è facile dimostrare che un creditore privato, d’accordo con il debitore abbia creato un titolo esecutivo artificioso per salvarlo da una confisca dei suoi beni.
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In che cosa consiste e come funziona il pignoramento
Il pignoramento è un vincolo giuridico sui beni del debitore, il quale viene intimato perché si astenga da compiere qualunque atto idoneo a sottrarli alla garanzia del credito non pagato e diventato esecutivo, come una cambiale non onorata, un decreto ingiuntivo non opposto oppure una sentenza di condanna al pagamento di una somma.
Quando si riceve la notifica dell’atto di pignoramento, non si possono cedere i beni, né a titolo oneroso, attraverso compravendita, né a titolo gratuito, attraverso donazione.
La cessione risulterebbe inefficace nei confronti del creditore procedente, che può reagire in via giudiziale per recuperare i beni anche da chi li ha acquistati in presenza del vincolo.
La finalità del pignoramento è di evitare che il debitore si privi in modo artificioso dei suoi averi risultando nullatenente e lasciando il creditore insoddisfatto.
Per questo motivo, l’atto di pignoramento relativo ai beni immobili viene trascritto nei pubblici registri immobiliari, in modo da consentire la sua conoscibilità a chiunque.
I rapporti tra sequestro e confisca
In campo penale, come quando viene commesso un reato tributario per evasione fiscale, superando le soglie di punibilità, oppure un reato contro la Pubblica Amministrazione come la corruzione, il pubblico ministero che ha ricevuto la notizia di reato da parte della Guardia di Finanza, da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure da un’altra agenzia fiscale, dispone il sequestro preventivo sui beni patrimoniali dell’indagato.
Il sequestro preventivo è un vincolo cautelare che ha come finalità la successiva confisca dei beni, che si avrà se verrà pronunciata una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato.
Il sequestro e la confisca si possono realizzare non esclusivamente sui beni che sono il prodotto oppure il prezzo del reato, come le cose acquisite in modo illecito, ma anche per equivalente, vale a dire, sul valore che corrisponde al profitto che si ottiene.
Il denaro è un bene fungibile e i guadagni che si ottengono in modo illecito possono essere utilizzati per acquistare beni immobili, oppure attività commerciali, che non risulterebbe corretto lasciare nella disponibilità dell’autore del reato, per il quale la condanna risulterebbe quasi una beffa se non gli richiedesse indietro il bene sottratto.
Il sequestro preventivo ha come finalità quella di precedere gli effetti della confisca che, a causa della lunghezza dei processi penali, potrebbe essere realizzata a distanza di molti anni, senza che i beni possano essere recuperati.
In questo modo diventerebbe possibile anche sequestrare la casa per evasione fiscale.
Il pignoramento e la confisca sullo stesso immobile
Il pignoramento, la confisca e il sequestro che la precede, hanno diversa natura ma finalità che in parte coincidono.
Entrambi gli istituti tendono a non permettere che si realizzi una dispersione dei beni patrimoniali da parte del debitore, o dell’imputato, e vengono applicati sullo stesso immobile quando ci sono creditori pubblici e privati che vantano dei diritti nei confronti dello stesso proprietario.
In simili condizioni, potrebbero nascere dei conflitti se, in fase di vendita giudiziaria, l’immobile pignorato, oppure sequestrato in modo temporaneo, venga acquistato da un soggetto estraneo.
Che cosa accade se arriva la confisca o se durante la procedura di esecuzione forzata intrapresa si ha un sequestro disposto da parte della Procura per un reato commesso in precedenza?
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 20/05/2021 n.20125, ha risposto a questa domanda, sostenendo che:
“la confisca è inefficace nei confronti del creditore pignorante e dell’aggiudicatario del bene.
Se essi sono estranei alla vicenda penale che coinvolge l’imputato e proprietario dell’immobile, costoro si devono ritenere, sino a prova contraria, in buona fede e hanno diritto a conseguire la proprietà del bene”.
Il modo per ottenere questo risultato, che lascia il bene a chi se lo è aggiudicato all’asta, è che il pignoramento venga trascritto nei registri immobiliari prima del sequestro e della confisca.
مقالة 2915 del codice civile, stabilisce espressamente che non hanno effetto contro il creditore pignorante e coloro che si inseriscono nell’esecuzione immobiliare:
“gli atti che importano vincoli di indisponibilità, come la confisca e il sequestro preordinato, a meno che non siano stati trascritti prima del pignoramento”.
In questo modo avrà la meglio chi si rivelerà più celere e riuscirà ad eseguire in modo più veloce le formalità previste nei suoi confronti.
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