In assenza di pericoli o crolli non è urgente ma solo “necessario” il rifacimento di una porzione dell’intonaco della facciata o delle scale

 
normative Referenzen: Kunst 1134 DC-to.
Rechtssprechung: Cass., Sez. II, Urteil Nr. 18759 die 23/09/2016
Volume empfohlen

Manuale operativo del condominio
Massimo Serra (die Pflege von), 2020, Maggs Verlag
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La vicenda
Un condomino decideva di realizzare alcune opere di rilevanza condominiale con l’intento poi di richiedere il rimborso agli altri condomini. In particolare decideva di commissionare ad una ditta il rifacimento di una porzione dell’intonaco della facciata e parte dell’intonaco delle scale sul quale si trovavano alcune macchie, nonché le opere di ripristino del sotto balcone del terzo piano e degli altri sottostanti.
Gli altri partecipanti al condominio si rifiutavano di rimborsare tali spese. Il singolo condomino si rivolgeva allora al Tribunale che accoglieva la richiesta di rimborso, condannando i convenuti al pagamento pro quota di opere eseguite dall’attore su edificio condominiale, in quanto ritenute giustificate dal presupposto dell’urgenza. La Corte d’Appello invece negava il rimborso perché mancava la prova che dall’omesso compimento delle opere già realizzate potesse derivarne un possibile danno all’incolumità dei condomini o di terzi, ad eccezione delle opere di ripristino del sottobalcone del terzo piano e degli altri sottostanti, il cui immediato mancato compimento avrebbero potuto causare, per il pericolo di crolli, danni a cose o persone; im Gegenteil, secondo i giudici di secondo grado, la sostituzione dell’intonaco esterno dell’edificio, sebbene indubbiamente necessaria, non poteva affatto ritenersi urgente, in assenza della prova del rischio di pericolo di crolli, mentre l’esistenza di semplici macchie di umidità nelle scale non poteva certo comportare il rischio di danni alla cosa comune o all’incolumità delle persone, con conseguente insussistenza della necessità di provvedere senza ritardo al compimento delle opere effettuate nelle scale.
La Corte d’Appello riformava, perciò, la sentenza di primo grado, negando che l’attore avesse dato prova del requisito dell’urgenza.
Il singolo condomino ricorreva in cassazione con un unico motivo, con il quale denunciava la violazione dell’art.1134 c.c.
Die Frage
In assenza di pericoli o crolli può essere considerato urgente il rifacimento di una porzione dell’intonaco della facciata o delle scale?
La soluzione
La Cassazione ha dato torto al condomino.
Secondo i giudici supremi in relazione alle opere compiute è apparso evidente che, per la loro tipologia, fosse da escludere a priori che dal loro immediato omesso compimento potesse derivarne il rischio di danni alla cosa comune o allincolumità delle persone, trattandosi di opere dirette a migliorare l’estetica e/o la funzionalità della cosa comuni. In ogni caso la Cassazione ha notato come il ricorrente volesse, in realtà, una vietata rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Le riflessioni conclusive
I giudici supremi hanno ricordato che il singolo condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell’interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, gemäß Artikel. 1134 Gleichstrom, dette spese siano urgenti. In particolare secondo l’articolo 1134, Gleichstrom, nella versione modificata dall’articolo 13 das Gesetz 11 Dezember 2012, n. 220, il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
L’urgenza deve essere commisurata alla necessità di evitare che una parte condominiale arrechi ai condomini o a terzi un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. CIV., SEZ. II, 23/09/2016, n. 18759).
Ai fini dell’operatività dell’art 1134 Gleichstrom, va, dann, considerata “urgente” non la spesa solo necessaria che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto quella la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere al riguardo. Spetta al singolo condomino che agisce per il rimborso dare dimostrazione che le spese anticipate siano indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune e, dann, devono essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini, sulla base di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito.
In ogni caso, se la spesa è urgente il condomino che ha sostenuto delle spese per lavori urgenti deve essere rimborsato dagli altri partecipanti al condominio anche se la fatturazione dei lavori sia stata eseguita a notevole distanza di tempo (Cass. CIV., SEZ. II, 09/11/2020, n. 25019).
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