Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi operata dagli intermediari finanziari: responsabilità dell’intermediario segnalante e profili risarcitori

résumé: 1. prémisse. - 2. Intermediario segnalante. - 3. Requisiti della segnalazione. - 4. Illegittima segnalazione. - 5. Responsabilità dell’intermediario segnalante e risarcimento del danno.

prémisse

La Centrale dei Rischi (CD. CR) è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia.
L’obiettivo perseguito con l’istituzione di tale organismo è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti ed accrescere la stabilità del sistema creditizio.
Le informazioni acquisite dalla Centrale dei Rischi hanno carattere riservato[1]. Gli intermediari possono utilizzare tali informazioni solo per finalità concesse all’assunzione e alla gestione del rischio di credito o per fini di difesa processuale, a condizione che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.
Il corretto funzionamento della CR si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti[2], oggi oggetto di numerose pronunce di merito nonché di legittimità.
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Intermediario segnalante

L’ente tenuto alla segnalazione delle Centrale dei Rischi è l’intermediario titolare del credito che è tenuto a comunicare tempestivamente alla CR i rapporti di credito o di garanzia con la propria clientela che sono passati a “sofferenza” o che sono stati oggetto di ristrutturazione.
Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla CR sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni:
crediti per cassa;
crediti di firma;
garanzie ricevute;
derivati finanziari;
sezione informativa.
Si tratta di vere e proprie categorie di censimento dei rischi[3].
Le segnalazioni inviate alla CR si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari. donc, non è consentito di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori (opera il cd. principio del divieto di compensazione).

Requisiti della segnalazione

L’appostazione a sofferenza presuppone lo “stato di insolvenza” del cliente. Lo stato di insolvenza è valutato direttamente dal segnalante. Preso atto dello stato di insolvenza e prima di procedere alla segnalazione, l’intermediario è tenuto ad assolvere un obbligo informativo nei confronti del cliente.
L’accertamento dello stato d’insolvenza presuppone una verifica dell’intermediario: quest’ultimo deve compiere una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente. La sofferenza, en fait, non può originare automaticamente dal semplice ritardo nei pagamenti. Per stato d’insolvenza si intende una situazione patrimoniale deficitaria, di grave e non transitoria difficoltà economica.
Prima di procedere alla segnalazione l’intermediario finanziario deve preventivamente informare per iscritto il cliente al fine di instaurare un contraddittorio con quest’ultimo nel rispetto del principio di buona fede tra le parti ex art. 1375 la morue. civ. e di solidarietà ex art. 2 Coût.
 

Illegittima segnalazione

I più ricorrenti casi di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi sono riconducibili, in buona sostanza, a tre distinte fattispecie:
1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 125 co. 3 TUB[4]: l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario. L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, en fait, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto, ragion per cui l’intermediario sarà tenuto a provvedervi o tramite una raccomandata A/R oppure, ove possibile, tramite pec. Tale informativa risulta essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l’intermediario debba, a pena di illegittimità della segnalazione, preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere[5].
 
2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”: come poc’anzi accennato, en fait, l’appostazione “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito. En particulier, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa. Tale nozione di insolvenza, occorre precisarlo, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza[6]».
3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente: tale ipotesi si verifica allorquando a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario, la segnalazione non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.

Responsabilità dell’intermediario segnalante e risarcimento del danno da illegittima segnalazione

L’intermediario finanziario, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve assumere la condotta dell’accorto banchiere e deve adempiere agli obblighi secondo le modalità prescritte dall’art. 1176 co.2 cod. civ. (è richiesta la cd. diligenza professionale).
Con riferimento all’erronea o illegittima segnalazione alla CR, la dottrina ha esaminato la possibilità di poter esperire, a tutela del soggetto illegittimamente segnalato, cumulativamente l’azione contrattuale e quella extracontrattuale. La prima scaturisce dall’inadempimento di specifici obblighi assunti contrattualmente (si pensi alla violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio ex artt. 1715, 1374, 1375 la morue. civ.); la seconda, plutôt, deriva direttamente dalla violazione di diritti specifici del soggetto leso (danno all’immagine, danno alla reputazione, violazione dei dati personali ecc.). Di pari passo, anche la giurisprudenza ritiene che sia pienamente ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale dal momento che le segnalazioni illegittime potrebbero pregiudicare il futuro accesso al credito da parte del cliente segnalato e minare gravemente la propria reputazione personale e/o commerciale.
Avverso la illegittima segnalazione dell’intermediario finanziario, il segnalato può agire giudizialmente (con ricorso d’urgenza ex art. 700 la morue. proc. civ.) al fine di richiedere all’autorità giudiziaria la rettifica o la cancellazione della segnalazione unitamente al risarcimento del danno.
Per quanto concerne il risarcimento del danno, per il quale è necessario instaurare un giudizio a cognizione ordinaria, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente statuito che il danno non patrimoniale subito in conseguenza di una illegittima segnalazione è in re ipsa (non necessita, donc, di specifica allegazione probatoria[7]) ed è risarcibile ex art 2050 la morue. civ.
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Remarque
[1] La normativa di dettaglio sulla Centrale dei Rischi è contenuta nella Circolare di Banca d’Italia 11 février 1991, n. 139 (13°aggioramento del 4 mars 2010).
[2] Banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 TUB e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 TUB.
[3] Per una approfondita analisi delle categorie di censimento si rimanda a F. Lenoci – S. Peola, Nuova Centrale dei Rischi, Ipsoa, 2011, p. 43 ss.
[4] Art. 125 co. 3 TUB: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
[5] cf.. ABF Roma n. 6087/2015; ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016.
[6] Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007.
[7] Cass. Civ., 1 Avril 2009, n. 7958.

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