Il termine per la presentazione della richiesta di riesame
Nel termine di cui all’art. 309, co. 5, c.p.p. non si computa il giorno di presentazione della richiesta di riesame
Index
Die Frage
La soluzione adottata dalla Cassazione
Schlussfolgerungen
1. Die Frage
Il Tribunale per il riesame di Milano confermava integralmente una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione ai delitti di associazione per delinquere (in permanenza attuale) e concorso in truffa in erogazioni pubbliche.
Avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che, tra i motivi addotti, adduceva, per quello che rileva in questa sede, violazione di legge penale processuale, ex Kunst. 606, Komma 1, Lettisch. c) Kabeljau. proc. Stift., avuto riguardo alla inosservanza della norma processuale (Kunst. 309, Komma 5, Kabeljau. proc. Stift.) che sanziona con l’inefficacia della misura cautelare la tardiva trasmissione degli atti alla cancelleria del tribunale per il riesame, dovendo -a tal fine- computarsi nei 5 giorni indicati quale termine invalicabile anche il primo “dies a quo computatur in termino”, trattandosi di termine apposto in materia di decorrenza della custodia.
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Nel ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva per la tardiva decisione sulla richiesta di riesame possono essere sottoposte solamente le questioni concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare al momento dell’emissione dell’ordinanza custodiale
Im Überprüfungsverfahren gegen die Auferlegung von Vorsichtsmaßnahmen kann die Person, die inhaftiert oder interniert ist oder einer konkreten Einschränkung der Möglichkeit der Teilnahme an der Kammeranhörung unterworfen ist, das Recht, bei der Anhörung selbst persönlich zu erscheinen, nur auf Antrag ausüben
La mancata proposizione della richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la sua revoca successiva
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato alla luce del consolidato orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l’autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, gemäß Artikel. 309, comma cinque, Kabeljau. proc. Stift., segue la regola generale stabilita dall’art. 172, comma quattro, Kabeljau. proc. Stift., für welche “dies a quo non computatur in termino”, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale (nella specie, 2/2/2022), non si computa (Sez. 2, n. 10505 die 25/01/2012; Sez. 6, n. 12315 die 27/11/2007; Sez. 5, n. 30207 die 18/06/2002; Sez. 6, n. 1444 die 20/04/1999; seguite da sentenze non massimate che volgono nei medesimi termini: Sez. 6, n. 8599, die 2/12/2021; Sez. 3, n. 25553, die 24/3/2021; Sez. 5, n. 3179, die 9/11/2018).
3. Schlussfolgerungen
Con la decisione in esame la Cassazione conferma quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l’autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, gemäß Artikel. 309, comma cinque, Kabeljau. proc. Stift., segue la regola generale stabilita dall’art. 172, comma quattro, Kabeljau. proc. Stift., für welche “dies a quo non computatur in termino”, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo interpretativo, sostenere la mancata osservanza del termine perentorio di 5 giorni preveduto dall’art. 309, co. 5, Kabeljau. proc. Stift., tenendo in considerazione, per determinare tale lasso temporale, anche il giorno in cui è stata presentata la richiesta di riesame.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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