Il ruolo delle associazioni temporanee di imprese nel diritto societario italiano
Con il nome associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, nel diritto societario italiano, s’intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.
Il loro specifico scopo può essere la partecipazione a delle gare di appalto per le quali le singole imprese non possiedono, in modio individuale, le competenze operative, caratteristiche, categorie o classifiche che il relativo bando richiede.
L’associazione temporanea di imprese fu introdotta nella legislazione italiana con la legge 8 August 1977, n. 584, con la quale furono recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie 304 and 305 of 1971.
L’introduzione fu poi confermata dal d.lgs. 19 December 1991, n. 406 e dalla legge n. 109/94.
Questi provvedimenti normativi sono stati abrogati dall’articolo 256 of the d. lgs. 12 April 2006, n. 163, con decorrenza 1 July 2006, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 257 dello stesso decreto.
L’associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un altro ente, mancando di solito qualunque organizzazione o associazione comune, ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese, denominata capogruppo, da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per il lavoro da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., sez. V, 16 April 1987, n. 246).
Index
La tipologia delle ATI
Le caratteristiche delle ATI
1. La tipologia delle ATI
Le ATI possono essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
L’associazione di imprese di tipo orizzontale è costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari:
mandataria: misura minima pari al 40%.
mandanti: misura minima pari al 10%.
Le diverse imprese riunite sono responsabili nei confronti dell’amministrazione dell’esecuzione dell’intera opera.
L’associazione di imprese di tipo verticale si può formare quando un’impresa (mandataria) che sia capace per l’intera categoria prevalente ha bisogno di associarsi ad altra impresa (mandante) che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili.
In questo caso le imprese mandanti hanno la responsabilità delle esclusive opere scorporate, salva la responsabilità della capogruppo per l’intera opera.
L’associazione di imprese di tipo misto sono costituite sull’associazione di tipo orizzontale per le prestazioni di lavori o servizi prevalenti, e di tipo verticale per le prestazioni scorporabili, vale a dire, due o più imprese omogenee, tra le quali è scelta un’impresa mandataria capogruppo, alla quale si associano una o più imprese eterogenee per eseguire le prestazioni di lavori o di servizi separabili.
2. Le caratteristiche delle ATI
Elementi giuridici
Nel caso di un’Associazione temporanea di imprese di tipo verticale, la mandataria è l’unica responsabile nei confronti del committente della corretta e puntuale esecuzione dell’opera.
In modo diverso, nel caso di Associazione Temporanea di Imprese orizzontale, le diverse imprese dovranno essere solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante (art. 48, comma 5, d. lgs. 50/2016, cosiddetto “Codice degli appalti pubblici”).
La composizione dell’Associazione Temporanea di Imprese di solito non si può modificare, salvo i casi espressamente disciplinati ai commi 17 and 18 dello stesso art. 48, cit.
In questo senso, la mandataria ha anche l’onere di provvedere a sostituire con la propria struttura o con un’altra azienda una mandante che eventualmente non fosse in grado di eseguire la parte dell’opera di propria competenza (ad esempio in caso di fallimento di una delle mandanti).
Struttura
Un’associazione temporanea di imprese è composta da un’azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l’incarico di trattare con il committente l’esecuzione di un’opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare di appalto.
Scopi
Lo scopo dell’Associazione Temporanea di Imprese è partecipare all’assegnazione di appalti, in particolare nel settore delle grandi costruzioni.
I vantaggi di questo tipo di aggregazione sono diversi a seconda delle aziende:
Per le imprese mandanti, di solito imprese di dimensioni medio-piccole, l’aggregazione apre la possibilità di partecipare a grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate.
Per l’impresa mandataria, di solito una grande azienda del settore di interesse, l’aggregazione consente di unire alla propria struttura quella di aziende specializzate in particolari campi relativi all’appalto in oggetto, in grado di eseguire parti dell’opera per le quali la stessa non possiede conoscenze, mezzi e strutture adatte.
A titolo di esempio, nel caso della realizzazione di grandi costruzioni, le mandanti potrebbero essere aziende specializzate nell’installazione di impianti tecnologici (impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione), mentre nel caso di infrastrutture, ad esempio stradali, le mandanti hanno strutture specifiche nei mezzi di sollevamento, nella fabbricazione di elementi prefabbricati, nella fornitura di calcestruzzo preconfezionato e simili.
Durata
Un’associazione temporanea di imprese ha di solito una durata che coincide con l’esecuzione dell’opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in cui l’opera è conclusa e le diverse partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse, vale a dire con l’avvenuto incasso del corrispettivo finale.
Questo non esclude che un’Associazione Temporanea di Imprese costituita per la partecipazione a una gara di appalto possa nel frattempo rendersi partecipe di altre gare ed eventualmente aggiudicarsi altre commesse che prolungano la sua esistenza.
Esistono forme particolari di associazione di imprese, i cosiddetti consorzi stabili, che costituiscono associazioni che prevedono una durata indeterminata, spesso formate da grandi committenti e dai loro abituali subappaltanti, che possono a volte restare inattive per lungo tempo e restare lo stesso giuridicamente in essere.
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