Il ruolo degli ascendenti nel mantenimento dei figli
In questa sede si tratterà dell’obbligo degli ascendenti in linea di prossimità, a norma dell’articolo 316 bis del codice civile, a fornire ai genitori stessi, i mezzi necessari in modo che possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Mantenimento dei figli e obbligatorietà
L'obligation de maintenir, istruire ed educare la prole, ha il suo fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana, che all’articolo 30 Prévoit que:
“è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.
Il dettato è confermato dalla Legge ordinaria agli articoli 147 e 148 le Code civil, nonché dalle disposizioni contenute negli articoli 315 bis e 316 biod. civ., e permane, ex art. 6 la loi 898/1970, anche a seguito della pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
article 316 le Code civil, al comma 1 lit:
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La ratio della norma consiste nell’attribuire ai genitori poteri congiunti per l’esercizio della potestà, salvo il ricorso al giudice nella fase patologica determinata da contrasti per importanti questioni inerenti i figli.
Non si è creduto conveniente fondere l’articolo 315 del codice civile con l’articolo 316 delo stesso documento normativo, perché un simile comportamento avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo di questi articoli, nel quale si afferma l’obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori.
Come fu osservato in precedenza, nella relazione al progetto definitivo, la norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti tra genitori e figli.
A questo si deve aggiungere che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un’unica disposizione l’enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per l’intera vita dell’uomo, anche quando i genitori siano morti, e l’affermazione del principio giuridico di sottoporre i figli al potere familiare dei genitori, che si concretizza nell’istituto della patria potestà.
La previsione normativa si caratterizza con disposizioni di natura sostanziale e processuale.
L’inizio del comma 1 mette in evidenza quali dovrebbero essere le modalità del concorso dei genitori all’adempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli.
Il secondo periodo dello stesso comma, con una previsione definire che si potrebbe molto particolare, si occupa di estendere l’ambito soggettivo degli obbligati, includendo tra loro gli ascendenti in ordine di prossimità.
Le conseguenze che ne derivano
Le conseguenze previste dal legislatore in caso di inadempimento assumono un determinato rilievo.
In esse è contenuta la previsione della possibilità di ricorrere non a un’azione ordinaria, articolata e complessa, ma a un procedimento simile a un monito, che si conclude con un decreto, risultando evidente il favore che l’ordinamento giuridico ha nei confronti della tutela dei figli.
Le caratteristiche dell’obbligo di mantenimento degli ascendenti
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10419 la 2018 e Cass. n 14951/2020), l’obbligo di mantenimento dei figli minori, a norma dell’articolo 148 le Code civil, spetta in modo primario e integrale ai genitori degli stessi.
Se uno dei due non possa oppure non voglia adempiere al suo dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve fare fronte per intero alle loro esigenze attraverso il suo patrimonio e sfruttando la sua capacità di lavoro, fatta salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche globali.
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari in modo che possano adempiere i doveri che hanno nei confronti dei figli, che interessa allo stesso tempo gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, risulta essere subordinato e, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, perché non è permesso rivolgersi agli ascendenti esclusivamente per il fatto che uno dei due genitori non dia il suo contributo, dove l’altro genitore sia in grado di mantenere i figli.
La norma in questione, impone un obbligo di carattere sussidiario a carico degli ascendenti.
Una sussidiarietà che deve essere interpretata sia nel senso di subordinazione rispetto all’obbligo che grava sui genitori, in modo che agli ascendenti non si possa chiedere aiuto economico a fronte dell’inadempimento di uno dei genitori, dove l’altro possa provvedere, (Cass. 23 mars 1995, n. 3402, Trib. Roma 7 Avril 2005), sia nel senso che gli ascendenti non prendono il posto dei genitori nell’adempimento degli obblighi economici che gravano su di loro, ma partecipino per integrare le risorse quando si ravvisi una carenza delle stesse.
L’onere della prova degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari in modo che possano adempiere i doveri che
Ai fini dell’imposizione agli ascendenti dell’obbligo sussidiario di mantenimento, è necessario che il genitore che ricorre fornisca la prova dell’inadempimento.
L’inadempimento i questione, può essere volontario o involontario, dell’obbligo di mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo dimostrare anche la sua impossibilità di provvedere al mantenimento del figlio.
Il genitore che omette in modo volontario
L’obbligo di concorso degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti si deve ritenere che sussista non esclusivamente in presenza di circostanze di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento dei figli da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi oppure di uno di loro, quando l’altro non abbia la possibilità di provvedere per conto suo, ammesso che lo scopo della norma è quello di salvaguardare con la necessaria velocità e in modo assoluto i minori (Tríb. Parma, decreto 13 mai 2014, Prés. est. Roberto Piscopo, principi richiamati dal Giudice Dott. Giuseppe Buffone del Trib. di Milano, in ord. 22931/2015).
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