Il ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
IL RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
– GUIDA PRATICA –
di Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato in Cesena
L’introduzione del giudizio e il ricorso
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è un organismo di giustizia internazionale al quale si possono proporre ricorsi contro lo Stato che viola i diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (nonché dai Protocolli N. 1, 4, 6 and 7), ratificata da 40 Paesi, tra cui l’Italia.
Quando un cittadino ritiene che lo Stato abbia violato uno degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, può fare ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo.
La prima operazione da eseguire è quella di inviare una lettera (preferibilmente raccomandata a.r.), indicando le violazioni che si intendono denunciare, a questo indirizzo:
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Consiglio d’Europa
F-67075 Strasbourg Cedex Francia
La lettera può essere redatta personalmente dal cittadino, senza seguire particolari formalità e senza l’assistenza dell’avvocato (anche se appare opportuna la consultazione con un legale).
Nella lettera deve essere esposto brevemente l’oggetto delle doglianze, precisando quali siano i diritti garantiti dalla Convenzione violati dallo Stato. Furthermore, è necessario che il cittadino riporti le decisioni adottate a Suo danno dalla pubblica autorità, precisando per ognuna di queste la data e l’autorità che le ha emesse e fornendo cenni sommari sul loro contenuto (nel caso in cui si voglia trasmettere la documentazione, è consigliabile allegare copie degli atti e non gli originali, dato che i documenti inviati non vengono restituiti).
Court, nel rispondere al cittadino, trasmette anche un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se -di solito- vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine).
Ben più importante è il termine indicato dall’art. 35 della Convenzione, che ammette il ricorso alla Corte europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, anyway, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale.
Si deve precisare che, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, quando si presenta un ricorso alla Corte di Strasburgo per denunciare l’eccessiva durata della procedura ai sensi dell’art. 6 Conv. non trova applicazione l’iter indicato dall’art. 35, che stabilisce che la Corte può essere adita solo: “dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne” ed “entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”.
Furthermore, i giudici di Strasburgo, nell’evidenziare come nel sistema processuale italiano non esista alcun rimedio contro l’eccessiva durata del processo davanti al Giudice Nazionale, ha stabilito che sarebbe assurdo se il cittadino dovesse attendere che la causa fosse decisa in maniera definitiva prima di poter presentare il ricorso per la violazione del principio del “termine ragionevole”.
Ai sensi dello stesso art. 35, la Corte rigetta le domande anonime, quelle precedentemente esaminate o sottoposta ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamentazione e quelle domande che non contengono fatti nuovi rispetto alle istanze già proposte. Allo stesso modo, la Corte dichiara irricevibile ogni domanda che non sia compatibile con la Convenzione o appaia manifestamente infondata.
Anche se le lingue ufficiali della Corte sono l’inglese ed il francese, il ricorso può essere redatto in una delle lingue ufficiali dei Paesi contraenti (then, anche in italiano); una volta che la Corte dichiara ricevibile il ricorso, instead, l’uso esclusivo del francese e dell’inglese diviene obbligatorio, a meno che il ricorrente venga autorizzato ad utilizzare la lingua in cui è stato formulato il ricorso.
Under Article. 34 della Convenzione, i ricorsi individuali alla Corte di Giustizia possono essere presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritenga di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Lo stesso art. 34 stabilisce che le Alte Parti contraenti (vale a dire gli Stati firmatari) si impegnano a non ostacolare in alcun modo l’esercizio effettivo del diritto per cui si decide di adire la Corte europea.
I diritti riconosciuti dalla Convenzione quali beni preminenti dell’Uomo sono sintetizzati attraverso l’elenco contenuto dal Titolo I della Convenzione (qui riportati a semplice titolo esemplificativo): il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il principio del nullum crimen sine lege, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il diritto di sposarsi, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti.
Procedura
La procedura davanti alla Corte europea è pubblica, ma di fronte a particolari esigenza, la Camera o la Grande Camera possono decidere di procedere a porte chiuse, durante alcune udienze o per tutta la durata del processo.
E’ necessaria la nomina di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti ed è previsto un sistema di gratuito patrocino per i non abbienti.
Viene nominato un giudice relatore che esamina il ricorso e che può chiedere al ricorrente tutte le delucidazioni necessarie per esaminare la questione. Quindi, il relatore redige un rapporto che invia o ad un Comitato di tre membri o ad una Camera, a seconda che ritenga il ricorso irricevibile o ricevibile.
La Camera, dichiarato il ricorso ricevibile, ha la facoltà di invitare le parti a presentare altri elementi, nuovi documenti, nonché memorie scritte.
L’udienza di audizione delle parti non è obbligatoria, a tal punto che la Camera può anche decidere di ometterla per velocizzare i tempi del procedimento.
A volte, accade che la causa, invece di svolgersi davanti ad una Camera, sia esaminata dalla Grande Camera: questo accade solo se il ricorso sollevi una grave questione relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, oppure nel caso in cui la soluzione di un caso possa portare ad una sentenza in contraddizione con una decisione precedentemente emessa. Il rinvio alla Grande Corte può avvenire anche su istanza di una delle parti, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, in casi eccezionali. La richiesta, then, viene proposta ad un collegio composto da cinque giudici della Corte, quando la questione oggetto del ricorso sollevi gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione.
Le sentenze
Una volta che la questione è matura per la decisione, la Corte si pronuncia a maggioranza dei propri membri; in ogni caso, ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso ha diritto di far allegare alla sentenza l’esposizione della propria opinione individuale distinta (discordante o concordante).
La sentenza emessa dalla Gran Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo è sempre definitiva. Invece, le sentenze pronunciate dalle singole Camera diventano definitive una volta scaduti i termini per l’impugnazione, vale a dire quando sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia, senza che sia stato presentato un ricorso alla Gran Camera. Le sentenze delle camere diventano definitive anche “se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’art.43” (art. 44 Convenzione Europea)
Under Article. 74 del Regolamento della Corte, le sentenze della Corte devono contenere:
“a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la camera come pure del cancelliere e del cancelliere aggiunto;
b) la data della sua adozione e quella della sua pronunzia;
c) l’indicazione delle parti;
d) il nome degli agenti, consulenti e consiglieri delle parti;
and) l’esposizione della procedura;
f) i fatti della causa;
g) un riassunto delle conclusioni delle parti;
h) le motivazioni di diritto;
i) il dispositivo;
j) se c’è stata, la decisione relativa i costi e alle spese;
k) il numero di giudici che hanno costituito la maggioranza;
l) se del caso, l’indicazione su quale dei testi fa fede”.
Le sentenze, Furthermore, devono essere redatte in inglese o in francese, “salvo il caso in cui decida di emettere la sentenza nelle due lingue ufficiali”. Furthermore, l’art. 76 del Nuovo Regolamento stabilisce che “una volta pronunciate, le sentenze sono accessibili al pubblico”.
Una caratteristica delle sentenze della Corte europea è rappresentata dalla possibilità di stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di “un’equa soddisfazione alla parte lesa” a carico del Paese che abbia violato la Convenzione, così come disposto dall’art. 41: “se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
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