Il processo tributario durante la pandemia covid-19
Cenni sul Processo Tributario.
Allo stato attuale d’emergenza nazionale da COVID-19 non può non aver avuto una ripercussione sul funzionamento della macchina giudiziaria e sullo svolgimento delle udienze dei vari processi tra i quali, il processo tributario.
In virtù della situazione d’emergenza che ha comportato, in primis una riduzione delle libertà individuali tra le quali le libertà di movimento che indubbiamente ha avuto una notevolissima incidenza anche sulle modalità di svolgimento dei processi.
Il legislatore ha disciplinato lo svolgimento delle udienze con l’ART.27 del decreto – legge n.137 del 28/10/2020 ( in G.U.. n. 269 die 28/10/2020), con decorrenza del 29/10/2020.
Una breve premessa, doverosa è tentare di delineare in generale, a prescindere dalla situazione COVID-19, cosa sia il processo tributario.
Il contenzioso tributario è un procedimento a cui può ricorrere ogni contribuente che ritenga che un atto dell’amministrazione finanziaria emesso nei suoi confronti non sia legittimo o fondato come un avviso di accertamento od una cartella di pagamento.
Parallelamente al processo civile anche il processo tributario si fonda sulla competenza del soggetto ricevente l’istanza di annullamento che nel processo tributario può essere totale o parziale.
Per avviare un contenzioso tributario , necessario è proporre uno specifico ricorso presso la Commissione tributaria provinciale competente: da notificare nei 60 giorni in cui l’atto impugnato è stato ricevuto dal contribuente.
Il ricorso al pari di tutti gli atti introduttivi un giudizio deve riportare una serie di indicazioni affinché possa essere considerato valido.
Il ricorso viene ritenuto inammissibile nel caso in cui le indicazioni prescritte – eccetto l’indirizzo PEC e codice fiscale – sia incerta o mancante , oppure se non sia stato sottoscritto.
La notifica del ricorso all’ufficio da cui l’atto contestato proviene può avvenire attraverso l’ufficiale giudiziario. Conseguentemente alla notifica il contribuente è tenuto , poi a costituirsi in giudizio nel termine dei trenta giorni successivi alla data di notifica del ricorso.
All’atto di costituzione in giudizio è obbligatorio presentare la nota di iscrizione a ruolo, in cui sono indicati la materia del contendere, il valore della controversia e le parti e difensore costituendo.
La discussione del del ricorso avviene, di solito , in assenza delle parti in camera di consiglio; è comunque possibile che venga discusso in udienza pubblica ma in tal caso è necessaria l’istanza di parte presso la commissione. Istanza notificata alle parti entro i 10 giorni precedenti la trattazione della controversia ma inoltre è ammesso che l’istanza di pubblica udienza sia presentata contestualmente al ricorso o ad altri atti.
Nei trenta giorni successivi alla data di delibera , viene resa pubblica la sentenza, depositata nella segreteria della Commissione tributaria e notificata dalle parti – o meglio dalla parte interessata alle altre parti.
Come nel processo civile anche nel processo tributario esiste il secondo grado, o meglio l’appello rappresentato dalla Commissione Regionale competente.
Infatti nell’ipotesi in cui il contribuente volesse ricorrere contro la sentenza della Commissione provinciale, è necessario proporre appello alla Commissione regionale competente entro i sessanta giorni in cui è stata effettuata la notifica. In assenza di notifica della sentenza della Commissione provinciale, il termine è di sei mesi dalla data in cui la sentenza è stata pubblicata.
L’appello si propone con le medesime forme per il ricorso alla commissione tributaria provinciale.
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D.L n.137/2020 “ Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”.
Sebbene l’evoluzione del processo civile ha portato al PCT – Processo civile telematico – il risvolto nel processo tributario c’è solo a livello teorico ma a livello pratico ancora non operativo.
Infatti nonostante il parere positivo del Garante della Privacy nel processo tributario non è ancora operativa l’udienza on line.
L’ART.27 del D.L n.137 del 2020 è intitolato “ MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO” dispone che sino alla cessazione degli effetti del nuovo stato emergenziale da COVID-19, il Presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale potrà autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, anche in assenza del provvedimento del Direttore generale delle Finanze.
Sarà onere della segreteria comunicare alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione le modalità di collegamento.
Da questo onere posto in capo alla segreteria si può presumere che il legislatore conosca le possibilità dei collegamenti informatici delle CT.
Si può individuare un potere autorizzatorio in capo ai Presidenti delle Commissioni di merito , riguardo alla possibilità di far svolgere sia le udienze pubbliche sia quelle camerali con collegamento da remoto.
Evidente è che, in mancanza dell’udienza da remoto, si procederà con l’alternativa prevista dall’art.27, Komma 2, che come come alternativa la decisione “ sulla base degli atti” , salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni anteriori alla data di trattazione.
Conseguentemente come seconda alternativa le parti possono chiedere che venga instaurato un contraddittorio cartolare con un termine non inferiore ai 10 giorni per il deposito delle memorie conclusionali e cinque per le memorie di replica.
L’effetto è di trasformare il rito processuale con riferimento alle pubbliche udienze già fissate per cui non è stata disposta la trattazione da remoto; che diventano automaticamente adunanze in camera di consiglio escluse le parte e difensori salvo la richiesta di uno dei litiganti.
Tale modalità di trattazione del contraddittorio cartolare chiamatasi anche trattazione scritta “ coatta” avverso la quale c’è un fronte d’opposizione che sostiene che svanirebbe il diritto al contraddittorio.
Da sottolineare l’ambito prevalentemente documentale del processo tributario.
Un processo che da rilievo, se non contempli in via esclusiva , la prova documentale.
Il processo tributario si svolge con atti scritti ma affiancato da un istruttoria orale che è stata esclusa l’incostituzionalità della disposizione all’ART.33, comma primo del D.Lgs. n.546/1992 che subordina la trattazione in pubblica udienza della controversia all’istanza di parte privilegiando il rito camera a tutela della rapidità del giudizio. ( Corte Kosten. 1411/1998).
Certamente la trattazione scritta “ coatta” è l’effetto alternativo al rinvio dell’udienza derivante all’insistenza di parte per la discussione pubblica. La duplice alternativa proposta nel sopraccitato ART.27 ha complicato lo svolgimento del processo in virtù del fatto che sarebbe stato opportuno introdurre solo la trattazione scritta “ coatta” nei casi in cui non sia possibile la discussione da remoto.
Operando tale soluzione si sarebbe evitato il rinvio a nuovo ruolo che provoca un prolungamento dei tempi di definizione della lite.
L’effettiva partecipazione delle parti e tutela del contraddittorio viene garantita con l’udienza tenuta dal giudice nell’ufficio giudiziario e modalità idonee.
Conclusioni e prospettive future.
In ultimo la Cassazione recentemente ha rigettato un ricorso proposto contro il mancato accoglimento dell’istanza di parte per la pubblica udienza.
Decisamente la Corte di Cassazione non ha avuto dubbi incerti riguardo alla motivazione fondante il rigetto del suddetto ricorso. La motivazione poggia inevitabilmente a quanto promulgato dal legislatore esattamente all’ART.27 del D.lgs. n. 137 die 2020 ossia la scelta tra le due alternative della pubblica udienza o in eventualità la trattazione scritta “ coatta”. Dunque la Corte procede ad un semplice ragionamento lineare volto a garantire la tutela delle parti e salvaguardia del contraddittorio ma al contempo poste in relazione alla situazione emergenziale per cui una modalità di trattazione scritta “ coatta “ agevolata laddove non è compatibile la richiesta di pubblica udienza con il contesto sanitario attuale.
In conclusione ciò che, anche il fronte dell’UNCAT e del mondo della giurisprudenza si augurano è che il legislatore possa intervenire in maniera più puntuale di quanto ha tentato di fare già, con l’introduzione di modalità svolgimento del processo tributario in grado di tutelare le parti e salvaguardare il contraddittorio contemperando ciò con la tutela della salute pubblica introducendo modalità più celeri e semplici per tutte le parti nel processo tributario.
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