Il minore emancipato e la capacità d’agire -schede di diritto
Il minore emancipato, secondo l’ordinamento giuridico italiano, è un soggetto minorenne con un’età maggiore ai 16 anni che non è più soggetto alla potestà dei genitori.
L’emancipazione può essere relativa al minore almeno sedicenne e in caso di matrimonio dello stesso se acconsentito.
È disciplinata dall’articolo 84 le Code civil.
Un chemin vers la conquête de ses droits
Le caratteristiche
Le facoltà
La capacità d’agire
La capacità d’agire nel diritto romano
La capacità d’agire delle persone fisiche
La capacità d’agire delle persone giuridiche
1. Le caratteristiche
Secondo il codice civile, è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 âge, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal Tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio.
In questo caso il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il pubblico ministero, i genitori oppure il tutore può, con decreto, ammettere il minore a contrarre matrimonio.
Contro lo stesso decreto è ammesso ricorso alla Corte d’Appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ai genitori o al tutore, agli interessati, al Pubblico Ministero e la Corte d’Appello decide con ordinanza non impugnabile sul ricorso.
Se trascorrono più di dieci giorni senza che sia stato proposto ricorso si parla di emancipazione. L’emancipazione si ha prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo.
Se autorizzato dal tribunale a iniziare un’attività d’impresa commerciale (definita ai sensi dell’art.2195 del codice civile), il minore emancipato acquista la piena capacità d’agire.
2. Le facoltà
L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può, con l’assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione (se il curatore non è il genitore) deve essere data dal Tribunale per i minorenni su parere del giudice tutelare.
Se nasca conflitto di interessi tra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un curatore speciale.
Questa capacità è sottolineata dalla locuzione latina Habilis ad nuptias, habilis ad nuptiarum consequentias (“idoneo alle nozze, idoneo alle conseguenze delle nozze”).
3. La capacità d’agire
La capacità di agire, nell’ordinamento giuridico italiano, indica l’idoneità del soggetto a compiere validamente atti idonei a incidere sulle posizioni giuridiche soggettive delle quali è titolare.
Leggi anche:
Perdita della potestà genitoriale e ruolo del curatore speciale dei minori
Il diritto del minore all’ascolto nel procedimento civile e penale
L’emancipazione minorile
4. La capacità di agire nel diritto romano
I Romani accordavano la capacità d’agire, nel diritto privato, alle persone fisiche, indipendentemente dal possesso o meno della capacità giuridica.
Anche lo schiavo poteva compiere atti giuridici, la quale validità soggiaceva alla condizione che questi atti non procurassero nocumento al patrimonio del soggetto al quale sottostava.
Nel diritto romano le cause preclusive e limitative della capacità d’agire avevano riguardo all’età, al sesso femminile, all’infermità e alla prodigalità.
5. La capacità d’agire delle persone fisiche
Nell’ordinamento italiano coloro che si trovano sul territorio dello Stato, anche se stranieri, qui, ai sensi dell’articolo 2, virgule 1, du décret législatif n. 286/1998, sono titolari dei “diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”, hanno piena capacità giuridica, mentre la capacità d’agire si acquista al compimento della maggiore età e può essere limitata o revocata in sede giurisdizionale, ad esempio con una sentenza di inabilitazione, oppure con una sentenza d’interdizione.
Prima dell’emanazione della legge 8 mars 1975 n. 39 la capacità d’agire si acquistava al compimento del ventunesimo anno di età.
Con l’entrata in vigore della predetta legge, il quale articolo 1 modificò l’articolo 2 le Code civil, si fece coincidere l’acquisto della capacità d’agire con il conseguimento del diciottesimo anno di età.
article 2 del codice civile presume che al compimento dei diciotto anni il soggetto abbia raggiunto la necessaria maturità psicofisica per esercitare autonomamente i diritti e adempiere gli obblighi senza turbare il corretto andamento ordinamentale.
Il possesso della capacità legale d’agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale), i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha emesso la propria dichiarazione di volontà.
Gli atti negoziali stipulati dal soggetto capace di agire, indipendentemente dalla sua effettiva maturità psicofisica, sono validi, salvo il caso in cui questo si trovi in uno stato d’incapacità naturale o di fatto nel momento della manifestazione della volontà negoziale.
In questa situazione, l'article 428 del codice civile con alcune cautele ed entro limiti specificati, consente l’annullamento di atti compiuti da “persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento nel quale gli atti sono stati compiuti”.
Per la validità degli atti giuridici in senso stretto, non è necessaria la capacità d’agire, ma è necessario che il suo autore, nel momento nel quale ha posto in essere l’atto, sia capace d’intendere e volere.
6. La capacità d’agire delle persone giuridiche
Nonostante gli interessi dell’ente siano gestiti attraverso persone fisiche che si inseriscono nella loro struttura organizzativa (cosiddetti organi), si ritiene che le persone giuridiche non siano prive di capacità legale d’agire.
Gli organi dell’ente sono parte di esso e si esclude la loro incapacità d’agire e fruiscono di minori limitazioni della capacità d’agire, in modo che non possedendo le caratteristiche proprie della persona fisica, non sono soggetti alla disciplina dell’incapacità legale e dell’incapacità naturale.
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