Le délinquant mineur
Même un mineur peut évidemment être le protagoniste d'un interrogatoire. D'un point de vue purement procédural, ils distinguent les cas où le mineur est l'auteur ou de la victime ou un témoin oculaire d'un crime. Nel primo caso il diritto di ascolto deve essere necessariamente coordinato con il suo diritto alla difesa. Nell’ordinamento italiano il sistema penale minorile è attualmente disciplinato dal D.P.R. la 22 Septembre 1988 n. 448[[1]] che rappresenta la prima ampia riforma del diritto minorile. Il criterio ispiratore del procedimento penale minorile è il principio del secondo comma dell’art. 31 della Costituzione in base al quale la Repubblica “Protegge…l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Tale normativa trova, aussi, le sue radici in taluni documenti internazionali come le “Regole minime delle Nazioni Unite per l’Amministrazione della Giustizia Minorile”, la Raccomandazione n. 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile approvata nel 1987 oppure la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989.
Proprio in quest’ultima vengono enunciati i principi fondamentali, di fatto costituenti la linea ideologica di riferimento del D.P.R. 448/88, nello specifico il diritto del minore alle garanzie processuali, la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario, la specializzazione degli operatori della giustizia minorile. Il principio cardine della normativa in esame può essere considerato l’art. 9, rubricato come “accertamenti sulla personalità del minorenne”, il quale, al primo comma dispone che: “Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, famille, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”. Il secondo comma invece precisa che “agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”. L’accertamento della personalità serve sia all’accertamento della sussistenza della capacità di intendere e volere in capo all’imputato minorenne, sia ad individuare la risposta più adeguata alle difficoltà personali e sociali che il minore ha evidenziato attraverso la commissione di un fatto penalmente rivelante.
Gli elementi da considerare
Il giudice e il Pubblico Ministero dovranno, donc, acquisire gli elementi necessari a comprendere i bisogni e le risorse del ragazzo, oltre alle sue condizioni sociali e ambientali, al fine di individuare la risposta più adeguata al recupero e alle esigenze educative, senza interrompere il processo di maturazione già in atto. Da ciò derivano una serie di divieti imposti affinché l’imputato minorenne non venga etichettato a vita per mancanze commesse da piccolo: par exemple, il divieto di pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie ed immagini che rendano identificabile il minore imputato sino all’inizio del dibattimento qualora questo sia in udienza pubblica (art. 13) ou, ancora, il divieto di rilascio, oltre che al soggetto cui si riferiscono e alla autorità giudiziaria, delle certificazioni delle iscrizioni nel casellario giudiziale (art. 14). Anche la non pubblicità del dibattimento, stabilita dall’art. 33 c.p.p. min., serve a mantenere una percezione sociale positiva del minore, la stessa deroga a questo principio, prevista dal secondo comma, è concessa dal collegio giudicante solo nell’esclusivo interesse del minore.
Anche l’obbligo previsto per la polizia giudiziaria, dall'art. 20 profiter. à. min., di adottare le opportune cautele nell’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, è funzionale a tutelare il minore dalla curiosità del pubblico, e quindi a ridurre i rischi di una stigmatizzazione. Per quanto concerne invece gli aspetti procedurali inerenti la fase dell’arresto ed il successivo ed eventuale processo, anche se nel procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni valgono le regole sancite dal codice di procedura penale vigente per gli adulti, Je suis, toutefois, previste una serie di tutele rispetto all’imputato adulto. Dal momento che la restrizione della libertà personale costituisce per il minore un fatto traumatico, la legge prevede una serie di cautele nell’esecuzione dell’arresto, del fermo, dell’accompagnamento e del trasferimento fra istituti. Tali operazioni dovranno avvenire con le opportune cautele per proteggere i minori dalla curiosità del pubblico e ridurre i disagi e le sofferenze morali e materiali.
Il procedimento di applicazione delle misure cautelari
Il procedimento per l’applicazione delle misure cautelari (art. 19) prevede, aussi, que, durante le indagini preliminari, su richiesta del p.m. per i minorenni, il Giudice per le indagini preliminari, senza procedura in camera di consiglio, considerati sia gli accertamenti sulla personalità del minore, prima di impartire le prescrizioni correlate alla misura cautelare, deve sentire l’esercente la potestà genitoriale. Al minore viene, aussi, garantita assistenza sia sotto il profilo processuale attraverso la predisposizione di un elenco (tenuto dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati rientranti nel distretto del Tribunale per i Minorenni e aggiornato ogni trimestre) di difensori di ufficio specializzati in diritto minorile, sia dal punto di vista psicologico ed affettivo attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea in ogni stato e grado del procedimento (art. 12).
È comunque sempre assicurata la presenza dei servizi minorili, le cui funzioni principali consistono nella assistenza al minorenne, nello svolgimento dell’inchiesta sulla sua personalità, nel sostegno, trattamento e controllo di alcuni casi particolari (art. 13). Per quanto concerne la garanzia del diritto di difesa, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 20 la 1987[[2]] raccomanda ai governi di rivedere, se necessario, le proprie legislazioni inerenti i procedimenti contro i minori, rafforzando le garanzie legali durante i procedimenti, compresa la fase delle indagini di polizia; monito che si è configurato come necessario in quanto in alcuni paesi come la Francia non veniva garantito nessun diritto all’imputato durante le indagini di polizia, in particolare durante l’interrogatorio successivo al fermo il difensore non poteva accedere.
Anche le fasi dell’udienza preliminare sono improntate alla miglior tutela del minore in quanto è previsto che il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all’esercente la potestà dei genitori, avverso il quale, se non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può emettere condanna al pagamento di un’ammenda. L’iter giudiziale può condurre a percorsi giudiziali differenti, non a caso l’inserimento degli istituti dell’irrilevanza del fatto, della messa alla prova, con contestuale dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo, e del perdono giudiziale; tutti strumenti che forniscono al minore autore di un crimine la possibilità di comprendere la gravità del reato commesso e le sue conseguenze.
Altra particolarità del rito minorile, che risponde sempre all’esigenza di una maggior tutela dell’imputato, è quella che riguarda la composizione dell’organo giudicante (sempre in veste collegiale anche per l’udienza preliminare e per i fatti di competenza del Tribunale in composizione monocratica). Il Collegio del dibattimento, en fait, deve essere formato da 4 soggetti, il Presidente, magistrato di Corte di Appello, il giudice a latere (magistrato di Tribunale) e due esperti (un uomo e una donna), giudici onorari benemeriti dell’assistenza e scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia. Il Giudice dell’udienza preliminare è un organo composto da tre membri: il giudice togato e due giudici onorari, sempre un uomo e una donna. In Appello, plutôt, la Sezione per i Minorenni del giudice di seconde cure, esamina i casi che vengono portati alla sua attenzione sempre con la presenza di tre giudici professionali e due onorari. Non si può dimenticare poi che la competenza del giudice minorile è esclusiva e funzionale e che, donc, questo organo giudiziario è l’unico chiamato a valutare del fatto criminoso commesso dal minore anche quando la condotta in questione, in base alle regole generali sulla competenza previste dal codice di procedura penale e dalla legislazione speciale, dovrebbe essere giudicata da organo diverso dal Tribunale (es. reati di competenza della Corte di Assise o del giudice di pace).
[1] www.altalex.com.
[2] De Vincenzi, Difesa (diritto di) in diritto comparato, in Dig.Pen., Utet 1994, pag. 428.
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