Il “metodo mafioso“ dopo la Riforma del 1991

Le considerazioni di Diritto in Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545.
Il quesito giuridico rimesso a Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545 è “ se l’ special aggravating circumstance already provided for by’ Art. 7 DL 152/1991 ed oggi inserita nell’ Art. 416 to 1 CP, che prevede laumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dellazione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà “. L’ Art. 416 to 1 CP sinnesta nellassai drammatico biennio 1991-1992, durante il quale, come rimarcato nei Lavori Preparatori del DL 152/1991, “ si è verificata lassoluta pericolosità dellattività mafiosa nel nostro periodo storico [ …] si è ormai accertato che le associazioni illecite di stampo mafioso evidenziano una sempre maggiore pervasività, and, per la prima volta, esse mostrano di estendersi anche a finalità eversive [ …] [ necessita dunque ] un intervento finalizzato al tentativo di isolare lattività illecita mafiosa [ … ] con la previsione di una circostanza di carattere generale “ Anzi, l’ assoluta e radicale pericolosità della malavita organizzata ha costretto il Legislatore del 1991 a modellare il nuovo Art. 416 to 1 CP sulla base della già previgente L. 15/1980 in tema di terrorismo extra-parlamentare perseguente scopi eversivi in danno dellOrdinamento democratico. In effetti, grazie alle tristi memorie degli Anni Sessanta e Settanta del Novecento, si è scelto, nel comma 1 Art. 416 to 1 CP, di disporre che “ per i delitti punibili con pena diversa dallergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’ Art. 416 bis CP, ovvero al fine di agevolare lattività delle associazioni previste dallo stesso Articolo [ 416 bis CP ], la pena è aumentata da un terzo alla metà “. Pure nei Lavori Preparatori dell’ Art. 416 to 1 CP, si sottolinea che il metodo mafioso “ utilizza una notevole forza intimidatoria [ and ] propone un caratteristico clima di assoggettamento “, come, almeno in origine, accadeva nelle zone calabro-sicule d’ Italy. Di più, i Lavori Preparatori dell’ Art. 416 to 1 CP affermano che “ bisogna evitare fenomeni emulativi, forieri di un rafforzamento della tipica struttura mafiosa, volta alla sopraffazione [ to ] liberare i soggetti passivi dal potenziale giogo conseguente a tali atti [ … ] bisogna tutelare la libertà di auto-determinazione “. However, nella Giurisprudenza italiana di legittimità, sussistono vari e, senz’ other, necessari approfondimenti ermeneutici. Un primo filone esegetico, reputa che, nell’ Art. 416 to 1 CP, va anzitutto e soprattutto valutata la variabile psicologica e soggettivistica dei “ motivi del delinquere “, ovverosia, ex Art. 118 CP, “ le circostanze [ ex Art. 416 to 1 CP ] che aggravano [ … ] le pene concernenti i motivi a delinquere, l’ intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono “. Therefore, nel solco di siffatto orientamento soggettivo, l’ Art. 416 to 1 CP prescinde dalleventuale circostanza dellassociazione per delinquere. In buona sostanza, questa interpretazione, ex Art. 118 CP, valorizza la ratio della stretta personalità della responsabilità penale ex comma 1 Art. 27 Cost. . Esiste pure, nei Precedenti della Corte Suprema, una modalità interpretativa oggettivistica, legata solo alle cc.dd. “ modalità dellazione “ ex Art. 70 comma 1 CP, ossia, “ sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’ oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dellazione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali delloffeso “. Come si può notare, questo legame interpretativo tra l’ Art. 416 to 1 CP ed il comma 1 Art. 70 CP riporta lattenzione delloperatore giuridico al campo della pura materialità del contesto delittuoso. Per conseguenza, non esiste unestendibilità precettiva automatica del metoso mafioso anche ai correi, in tanto in quanto, ex comma 2 Art. 59 CP, “ le circostanze che aggravano la pena [ ex Art. 416 to 1 CP ] sono valutate a carico dellagente soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa “. Thirdly, non sono mancati approcci ermeneutici “ misti “, nei quali il Magistrato ha valutato, congiuntamente, sia le motivazioni del delinquere, sia le modalità materiali del danno o del pericolo posti in essere con laggravante del metodo mafioso ex Art. 416 to 1 CP. Ognimmodo, tutti i tre summenzionati orientamenti tutelano il valore della libertà personale ex Art. 13 Cost., ma alla luce dellaltrettanto basilare principio tale per cui, ex comma 1 Art. 27 Cost., “ la responsabilità penale è personale “. Oltretutto, a parere di chi redige, l’ attenzione al comma 1 Art. 27 Cost. è una grande manifestazione di equilibrio tecnico e di proporzionalità applicativa, a prescindere dallo stato emergenziale sotteso al DL 152/1991. Almeno in tal caso, il Legislatore ha saputo tenersi a distanza dai facili entusiasmi neo-retribuzionistici che hanno accompagnato la nomogenesi dell’ Art. 416 to 1 CP. Il Parlamento è rimasto fedele al valore ex comma 1 Art. 27 Cost., nonostante le enormi ansie create dallo stragismo mafioso del biennio 1991-1992.
Soggettività ed oggettività nel comma 1 Art. 416 to 1 CP
L’ orientamento interpretativo soggettivistico, come precisa Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545, ritiene che l’ Art. 416 to 1 CP è prevalentemente e preminentemente caratterizzato da un dolo specifico, ovverosia “ occorre che lagente, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale integrante lelemento oggettivo del reato base, agisca per il fine particolare di agevolare lattività mafiosa [ … ] l’ aggravante [ ex Art. 416 to 1 CP ] è ritenuta di natura soggettiva in quanto concerne i motivi a delinquere o lintensità del dolo [ … ] ed è riconducibile alle aggravanti contemplate dall’ Art. 118 CP che solo valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono e non si estendono, therefore, ai concorrenti nel reato “. However, come precisato da Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545, rimane da chiarire lesatto contenuto dei lemmi codicistici “ al fine di agevolare lattività delle associazioni [ mafiose ] , in tanto in quanto, molte volte, il reo è qualificato come responsabile ex Art. 416 to 1 CP, ma il suo fine soggettivo e doloso non era, primariamente e consapevolmente, quello di agevolare la cellula criminale organizzata. Anche sotto il profilo psicologico e volontaristico, sovente il reato commesso, agli occhi del reo, non era direttamente connesso al reato associativo p. e p. ex Art. 416 bis CP. Furthermore, nellottica dell’ Art. 118 CP non è ben definito se “ lintensità del dolo “ consista in un dolo diretto e pieno, oppure in una più vaga e disinteressata consapevolezza di “ agevolare “ in qualche misura lassociazione ex comma 1 Art. 416 bis CP. In effetti, nellambito precettivo dell’ Art. 416 to 1 CP, il correo raramente reca un consilium doli che implichi la diretta consapevolezza dellesistenza di una struttura criminosa gerarchicamente e professionalmente organizzata. Molto spesso, è persino eccessivo parlare di un “ metodo mafioso “ consapevolmente scelto dal compartecipe ex comma 1 Art. 416 to 1 CP. Daltra parte, in molti Precedenti di legittimità, “ i motivi a delinquere, l’ intesità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole “ ( Art. 118 CP ) sono riferibili solo a chi dirige lassociazione per delinquere e non anche a gregari quasi inconsapevoli del proprio ruolo aggravato ex Art. 416 to 1 CP. Torna, therefore, utile la ratio della personalità della responsabilità penale ex comma 1 Art. 27 Cost. . Anche Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545 parla di “ [ concreta ] idoneità dellazione ad agevolare lassociazione mafiosa “, nel senso che bisogna pure valutare la concretezza del pericolo o del danno posto in essere dal correo, il quale potrebbe avere un ruolo meramente marginale o, anyway, secondario. P.e., in Cassazione n. 10 of 28/03/2001, si sottolinea che “ [ a volte ] la volontà specifica di favorire, ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’ attività del gruppo [ mafioso ] [ … ] è indipendente dal risultato [ … ], concetto, questultimo, che non coincide con il perseguimento dei fini [anti]sociali in cui si sostanzia, instead, il dolo dellillecito tipizzato dall’ Art. 416 bis CP “. Quindi, Cassazione n. 10 of 28/03/2001 rimarca la potenziale debolezza del dolo nel comma 1 Art. 416 to 1 CP. Ovverosia, l’ aggravante del metodo mafioso può inerire correi scarsamente o debolmente coinvolti nellassociazione per delinquere di stampo mafioso ex Art. 416 bis CP. Unire linterpretazione dell’ Art. 416 to 1 CP all’ Art. 118 CP è basilare, in tanto in quanto non sempre il compartecipe reca una consapevolezza piena, conclamata e diretta del prorpio ruolo agevolativo ex comma 1 Art. 416 to 1 CP. Pure Cassazione n. 337 of 18/12/2008 sottolinea che sovente il gregario partecipa ed agevola l’associazione per motivi che, successivamente, rivelano la non-consapevolezza dellanti-socialità assoluta e radicale del delitto p. e p. ex Art. 416 bis CP. L’ intensità del dolo ex Art. 118 CP va valutata caso per caso e non sempre è pienamente compatibile con l“ agevolazione “ premeditata e preventivata di cui al comma 1 Art. 416 to 1 CP. E’ necessario analizzare il ruolo specifico del gregario allinterno del sodalizio criminale organizzato.
L’ orientamento oggettivistico, ben sintetizzato in Cass, sez. pen. II, 17 January 2017, n. 24046 afferma, instead, che “ la circostanza aggravante [ ex comma 1 Art. 416 to 1 CP ] è integrata da un elemento oggettivo, poiché lazione è [ materialmente, oggettivamente ] rivolta ad agevolare unassociazione di tipo mafioso, quindi laggravante è di natura oggettiva ai sensi del n. 1 Art. 70 CP, in quanto concernente le modalità dellazione “ ( in tal senso, si vedano pure Cass., sez. pen. II, 24 November 2016, n. 52025, Cass., sez. pen. V, 13 October 2016, n. 9429 e Cass., sez. pen. V, 8 November 2012, n. 10966 ). Dunque, la prevalenza della materialità ex n. 1 comma 1 Art. 70 CP sulla soggettività ex Art. 118 CP implica lestendibilità precettiva automatica al correo dell’ Art. 416 to 1 CP. Ciononostante, Cass., sez. pen. II, 17 January 2017, n. 24046 tempera lesegesi oggettivistica, in tanto in quanto “ per lintegrazione dellaggravante [ ex Art. 416 to 1 CP ] è richiesta [ also ] la sussistenza, in capo ai concorrenti, o del dolo specifico o della consapevolezza della funzionalizzazione della condotta allagevolazione dellassociazione di tipo mafioso [ … ]. Anche la classificazione [ dell’ Art. 416 to 1 CP ] non si sottrae alla necessità di verifica dellelemento psicologico [ … ] [ occorre ] che una direzione di volontà comunque accompagni la materialità “. A parere di chi commenta, Cass., sez. pen. II, 17 January 2017, n. 24046 coglie nel segno, poiché soggettività ed oggettività non sono mai totalmente e dicotomicamente scindibili. Il n. 1) comma 1 Art. 70 CP e l’ Art. 118 CP non sono alternativi, bensì complementari, perché il Magistrato è tenuto sempre a valutare sia lintensità del dolo dellagente, sia la materialità del danno o del pericolo. Anche nella fattispecie ex Art. 416 to 1 CP, il reo ( more: il correo ) “vuole“ e “ fa “, soggettivamente ed oggettivamente, psicologicamente e materialmente, con la volontà tradotta, then, nella materialità. Separare gli Artt. 70 and 118 CP significherebbe giungere ad una qualificazione insufficiente e parziale dell’ Art. 416 to 1 CP.
A parere di chi scrive, Cass., sez. pen. II, 17 January 2017, n. 24046 è pienamente condivisibile. L’ orientamento interpretativo “ misto “ è normale e ragionevole, in the sense that, come asserito dalla Sentenza qui menzionata, “ la natura dellaggravante [ ex comma 1 Art. 416 to 1 CP ] [ … ] dipende da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato [ più o meno anti-giuridico ] a cui accede. Quando laggravante, in concreto, si configura come un dato oggettivo [ e non solo soggettivo ] [ … ] deve ritenersi estensibile ai concorrenti “. Non sarebbe né logico né razionale separare loggettività del n. 1) comma 1 Art. 70 CP dalla soggettività dell’ Art. 118 CP. L’ ermeneutica “ mista “ applicata all’ Art. 416 to 1 CP consente poi, da parte del Magistrato di merito, un esercizio della Giurisdizione equo e non troppo rigoristico. Tale concretezza valutativa è ribadita anche da Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545, in tanto in quanto “ occorre pur sempre un dato oggettivo e strutturale, che riguarda il modo di essere dellassociazione e dunque le modalità [ fattuali ] di commissione del fatto di reato. [ Necessita ] unoggettiva capacità di agevolare, almeno potenzialmente, l’ associazione criminale “. Secondo chi redige, ipostatizzare lorientamento soggettivistico significherebbe trasformare l’ Art. 416 to 1 CP in unaggravante astrattamente pericolosa, dunque non penalmente rilevante, come nella fattispecie dei delitti di mero sospetto.
 
La volizione anti-giuridica del reo nell’ Art. 416 to 1 CP.
 
Secondo molti Precedenti di legittimità, nellambito dellorientamento soggettivistico, l’ Art. 416 to 1 CP, alla luce, a sua volta, dell’ Art. 118 CP, deve o può essere accompagnato da un dolo “generico“ e non necessariamente “ specifico “. Anche Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545 parla di una “ copertura volitiva “ nellambito della quale lintensità del dolo, ex Art. 118 CP, non riveste unimportanza primaria, in tanto in quanto è sufficiente una consapevolezza generica con attinenza al metodo mafioso impiegato dal soggetto agente. In reality, i Precedenti della Corte Suprema, in tema di intensità del dolo ex Art. 118 CP, non sono per nulla concordi. Alcuni si limitano a richiedere una “ generica volontà “ di agevolare il gruppo mafioso ex Art. 416 to 1 CP, mentre altre Sentenze richiedono un dolo più intenso, sintetizzato nelle espressioni giurisprudenziali “ volizione piena e specifica “, oppure “ piena consapevolezza “, oppure ancora “ piena copertura volitiva “ del fatto materiale di agevolare unassociazione per delinquere professionalmente organizzata. In reality, Cass., SS.UU. 19 December 2019, n. 8545 ha affermato che la soluzione consiste non nel misurare lintensità del dolo, bensì nel congiungere, in maniera “ mista “, oggettività ex n. 1) comma 1 Art. 70 CP e soggettività ex Art. 118 CP. Ovverosia, come asserito da Cass., SS.UU. 19 December 2019, n. 8545, “ dallanalisi delle Sentenze riconducibili allorientamento di natura soggettiva, emerge che quando è richiesto un ulteriore elemento di natura oggettiva, [ or ] le modalità dellazione [ … ], questo è il fatto [ materiale, oggettivo ] da cui desumere la prova della sussistenza [ also ] dellelemento psicologico [ … ] prevalentemente individuato nel dolo specifico “. Di nuovo, Cass., SS.UU. 19 December 2019, n. 8545 dimostra la necessità di congiungere la soggettività ex Art. 118 CP con loggettività ex n. 1) comma 1 Art. 70 CP, giacché lintensità del dolo e la materialità del danno o del pericolo sono esegeticamente inscindibili. E’ inutile perdersi nellindividuare un dolo “ diretto “ oppure un dolo “ generico “ senza poi analizzare anche le modalità dellazione ex n. 1) comma 1 Art. 70 CP. Copertura volitiva e realtà oggettiva, fattuale, materiale vanno di pari passo e consentono al Magistrato di merito una qualificazione organica ed equa. Ipostatizzare l’ Art. 118 CP o, viceversa, il n. 1) comma 1 Art. 70 CP significherebbe violare la ratio costituzionale di proporzionalità e di ragionevolezza del giudizio ex Art. 111 Cost. . La bontà di siffatta ermeneutica “ mista “ è confermata anche a pg. 9 delle Motivazioni di Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545, nel senso che “ sono elementi costitutivi dellaggravante [ ex Art. 416 to 1 CP ] tanto lelemento soggettivo del dolo specifico, quanto lulteriore elemento, di natura oggettiva, individuato nellidoneità del fatto a realizzare il fine dellagente, e quindi nellidoneità del fatto ad agevolare lattività dellassociazione mafiosa. In tal modo, si configura [ nell’ Art. 416 to 1 CP ] una circostanza << mista >>, i cui elementi costitutivi sono uno di natura soggettiva e uno di natura oggettiva “. Del resto, nei Precedenti di legittimità che seguono lorientamento oggettivistico, è sempre successivamente precisata la sussistenza anche di una specifica consapevolezza che la condotta delittuosa posta in essere sta agevolando un sodalizio criminale organizzato. Dunque, again, l’ oggettività non è mai disgiunta dalla soggettività, così come complementari sono pure l’ Art. 118 ed il n. 1) comma 1 Art. 70 CP, in tanto in quanto ogni fatto illecito è voluto ed ogni volizione illecita reca poi un epifenomeno fattuale. Il reo, anche nell’ Art. 416 to 1 CP, “ vuole “ fare e “ fa “ volendo. Rather, a parere di chi commenta, l’ importante è lapplicazione contestuale degli Artt. 118 and 70 CP, per cui sono inuitli e dispersive le elucubrazioni sulla volizione “ piena “, sulla volizione “ specifica “, sulla volizione “ attenuata “ e sulla “ consapevolezza piena “. Ciò che, instead, conta veramente è, in definitiva, unire soggettività ed oggettività nell’ Art. 416 to 1 CP.

Il concorso di persone nel reato aggravato dall’ Art. 416 to 1 CP.

Formalmente, in tema di concorso tra correi nell’ Art. 416 to 1 CP, l’ interpretazione soggettivistica, visto l’ Art. 118 CP, non consente lestensibilità ai correi dell’ Art. 416 to 1 CP, ma, in caso di ignoranza colposa circa il vincolo associativo, il comma 2 Art. 59 CP permette lestensione precettiva dell’ Art. 416 to 1 CP ai compartecipi. However, nel contesto dellinterpretazione soggettivistica, alcuni reputano applicabile l’ Art. 416 to 1 CP al correo “animato da dolo specifico “ e altri, in ogni caso, reputano pienamente responsabile il compartecipe munito della “ consapevolezza “, più o meno intensa che sia, circa le finalità perseguite dalla cellula criminale organizzata. Alcuni, in Dottrina, parlerebbero di un “ sentore di anti-giuridicità “. A parere di Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545, “ risulta sufficiente la mera consapevolezza “ del vantaggio arrecato alla cosca criminale nellottica del comma 1 Art. 416 to 1 CP; dunque il correo non deve necessariamente possedere una cognizione perfetta dei fini e della struttura gerarchica dellassociazione per delinquere. Anche altri Precedenti di legittimità utilizzano la consimile espressione “ consapevolezza del vantaggio arrecato allassociazione mafiosa “, poiché, come confermato in molte Sentenze della Corte Suprema, un correo è sottoponibile automaticamente allaggravante del metodo mafioso anche quando sono di evidente stampo criminale aggravato, ex n. 1) comma 1 Art. 70 CP, “ le circostanze oggettive [ … ] che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’ oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dellazione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali delloffeso “. In buona sostanza, Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 8545 adotta la ratio del “ non poteva non sapere “, or, indipendentemente dallintensità del dolo, un correo che fa uso del metodo mafioso è oggettivamente consapevole, anche psicologicamente, della gravità inaudita del proprio favorire lorganizzazione criminale. Di fronte a talune abnormità delittuose, l’ Art. 118 passa in secondo piano e, then, prevale la piena ed automatica estendibilità precettiva dell’ Art. 416 to 1 CP ai compartecipi.
Le posizioni della Dottrina penalistica italiana
La Dottrina penalistica italiana condivide linterpretazione soggettivistica e, a parere di chi scrive, esalta ultra vires le ordinarie tutele garantistiche. I Dottrinari fanno prevalere, therefore, l’ elemento volontaristico-psicologico ex Art. 118 CP. Per conseguenza, l’ aggravante ex Art. 416 to 1 CP non sarebbe mai espansibile ai correi, in tanto in quanto, ex ult. para. Art. 118 CP, “ le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono “. However, anche il soggettivismo dottrinario è temperato da unermeneutica “ mista “, giacché, come precisato da Cass., SS.UU. 19 December 2019, n. 8545, anche la Dottrina “ esige che [ l’ Art. 416 to 1 CP ] si accompagni ad elementi di fatto di natura oggettiva, proprio per evitare di punire più severamente unazione la cui potenzialità lesiva si esaurisca nellelaborazione intenzionale, così giungendo a punire il pericolo del pericolo. Solitamente si ritiene quindi [ in Dottrina ] che laggravante si configuri in maniera simile ai reati di pericolo, con dolo di danno “. Chi commenta, sottolinea che la splendida categoria giurisprudenziale dei “ reati di [ puro ] pericolo “ è molto vicina alla nozione giuspenalistica svizzera germanofona di “ reati a pericolosità astratta “. In effetti, nelle Motivazioni, Cass., SS.UU. 19 December 2019, n. 8545 specifica che laggravante ex Art. 416 to 1 CP deve recare, a livello concreto, “ una concreta potenzialità offensiva “, come nel caso del delitto tentato ex Art. 56 CP, il quale si configura “ non solo per lintenzione, ma anche per elementi concreti, idonei a rendere possibile la realizzazione dellintento avuto di mira [ … ] [ si pensi ad esempio ] allesistenza [ non millantata, ndr ] del gruppo criminale ed al possibile raccordo tra quanto programmato dallagente e lattività illecita che caratterizza lorganizzazione mafiosa “. Sempre Cass., SS.UU. 19 December 2019, n. 8545 parla anche non di un reato astratto, bensì della presenza di “ un effettivo ritorno di utilità della condotta illecita in favore della compagine “. Viceversa, non ha senso parlare di una precettività concreta, oggettiva, fattuale, materiale dell’ Art. 416 to 1 CP. In buona sostanza, se si prende a paragone l’ Art. 56 CP, l’ aggravante ex Art. 416 to 1 CP sussiste se il reo “ compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [ di stampo mafioso ] . Dunque, è richiesta una materiale e non astratta pericolosità anti-giuridica; il che vale pure nel contesto degli atti preparatori. Viceversa, lasciare aperto il campo strutturale ad un pericolo anti-giuridico astratto significa tornare alle figure orribili del Ventennio dei delitti di mero pericolo e/o, peggio, dei delitti di mero sospetto. Il Garantismo accusatorio si manifesta anche nel prendere in considerazione soltanto un fatto illecito concretamente consumato o seriamente tentato.
 
La ratio socio-profilattica dell’ Art. 416 to 1 CP .
 
Per comprendere la ratio della pace sociale tutelata dalla previsione ex Art. 416 to 1 CP, può essere utile rileggere il fondamentale comma 3 Art. 416 CP: “ lassociazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali “. Ora, a prescindere dalla soggettività, dalloggettività e dalle esegesi “ miste “, tale comma 3 Art. 416 bis CP è la ratio che fonda lintera circostanza aggravante ex Art. 416 to 1 CP. Indeed, come precisato nei Lavori Preparatori del primigenio DL 152/1991, [ l’ Art. 416 to 1 CP ] tende ad evitare effetti emulativi connessi allesistenza di questo genere di gruppi illeciti, con le finalità pervasive previste quale elemento caratterizzante del comma 3 Art. 416 bis CP, e crea una sorta di cordone di contenimento, con il proposito di colpire tutte le aree che attraverso le modalità della condotta o attraverso la [ non sempre, ndr ] consapevole agevolazione, producono leffetto del rafforzamento, se non concretamente della compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacitazione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere “. In fondo, sotto il profilo della ratio, sia il comma 3 Art. 416 bis CP, sia laggravante del metodo mafioso recano la ferma ed anti-giuridica volontà di questa predetta “ tacitazione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere “. paragraph 3 Art. 416 CP, dunque anche l’ Art. 416 to 1 CP, hanno ben presente le oltremodo gravi potenzialità eversive ed anti-democratiche recate innanzi dalle associazioni per delinquere di stampo mafioso. Si tratta di un anti-Stato e di un anti-Ordinamento di cui il comma 3 Art. 416 bis CP rende egregiamente e lucidamente lidea. Sempre i Lavori Preparatori del DL 152/1991 parlano di “ unamplissima gamma di condotte illecite del gruppo mafioso, spesso orbitante nellambito delle oridinarie attività economiche “ Laggravante del metodo mafioso, alla luce del meraviglioso comma 3 Art. 416 bis CP, ha ben presente tale elevata capacità di mimetizzazione delle associazioni per delinquere aggravate dai metodi mafiosi.
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