Il matrimonio contratto all’estero e i suoi effetti nell’ordinamento italiano
Nell’articolo che segue scriveremo che cosa si verifica quando due cittadini italiani, residenti in Italia, decidono di sposarsi all’estero.
Prima qualcosa sul matrimonio.
Il matrimonio
Il matrimonio è un negozio giuridico che indica l’unione tra due persone, a fini civili, religiosi o ad entrambi i fini e che di solito viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica chimata nozze, comportando diritti e obblighi tra gli sposi e nei confronti dell’eventuale prole.
Il termine deriva dal latino matrimonium, unione di due parole latine, mater, madre, genitrice e munus, compito, dovere, il matrimonium era, nel diritto romano, un “compito della madre”, intendendosi come un legame che rendeva legittimi i figli nati dall’unione.
In modo analogo la parola patrimonium indicava il “compito del padre” di provvedere al sostentamento della famiglia.
L’utilizzo del termine in relazione all’unione nuziale si sviluppò con il diritto romano nel quale si diede riconoscimento e corpo al complesso delle situazioni socio-patrimoniali legate al matrimonium.
La definizione del matrimonio è strettamente collegata alla cultura da dove deriva, e varia in ragione del periodo e delle località.
In molti casi passa per la legittimazione giuridica, sociale o religiosa di una relazione tra due persone che potrebbero anche avere contratto di fatto questo genere di legame.
Le motivazioni personali che possono portare alla scelta dell’ufficializzazione formale di una relazione sono di vario genere, e di solito non sono uniche.
Possono essere motivazioni sentimentali o sessuali che hanno bisogno di un’approvazione sociale o religiosa, motivazioni economiche, patrimoniali o politiche che richiedono una legittimazione giuridica.
I requisiti richiesti per sposarsi all’estero
Prima di entrare nelle vicende specifiche, mettiamo subito in evidenza che per sposarsi all’estero è necessario avere:
La maggiore età, anche se è ammesso il matrimonio celebrato tra due persone di età non inferiore a 16 anni in presenza di gravi motivi e su autorizzazione del tribunale per i minorenni.
La capacità di intendere e di volere necessaria per capire l’importanza dell’atto e per esprimere un consenso valido agli effetti di legge.
La libertà di stato, vale a dire che chi è sposato non si può sposare con un’altra persona se non ha divorziato dal primo coniuge.
Ed è anche necessario che tra i nubendi non ci siano vincoli di parentela, affinità e adozione.
La mancanza di uno dei requisiti oppure la presenza di un impedimento rendono il matrimonio invalido in relazione all’ordinamento giuridico italiano.
Il matrimonio contratto all’estero
Il matrimonio all’estero può essere celebrato davanti:
A un’autorità straniera locale.
È valido e produce subito i suoi effetti anche nell’ordinamento italiano, a patto che vengano rispettate le forme previste nello Stato straniero e sussistano le condizioni e la capacità per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile.
Non c’è l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non lo richieda la legislazione straniera.
All’autorità diplomatica o consolare.
I futuri sposi, entrambi cittadini italiani, devono presentare al Console, di persona oppure attraverso fax o e mail, l’istanza di celebrazione del matrimonio.
Quando questa viene accolta, è indispensabile richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza.
A un ministro di un culto religioso.
Il matrimonio religioso celebrato all’estero è valido ed efficace in Italia esclusivamente se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero nel quale è stato celebrato e dovrà essere trascritto con valore dichiarativo nei registri dello Stato civile italiano.
Se due persone cittadini italiani hanno deciso di sposarsi all’estero, ad esempio a Lsbona, devono presentare un certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune di residenza in Italia.
Si procede in questo modo perché il Portogallo è uno dei Paesi che ha aderito alla Convenzione di Monaco del 1980, insieme all’Austria, alla Germania, alla Grecia, al Lussemburgo, alla Moldavia, ai Paesi Bassi, alla Spagna, alla Svizzera e alla Turchia.
Per i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione, si deve presentare alle autorità locali, presso le quali si celebra il matrimonio, un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio da richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana.
Il matrimonio contratto all’estero dal cittadino italiano che risiede in Italia nelle forme previste dalla legge del luogo di celebrazione deve essere preceduto dalle pubblicazioni, se sono previste, e deve essere seguito dalla trascrizione dell’atto nei registri dello Stato civile italiano.
Matrimonio contratto all’estero e riconoscimento in Italia
Il matrimonio celebrato all’estero può essere riconosciuto in Italia esclusivamente se viene trascritto in modo regolare presso il Comune italiano competente.
L’ufficio dello Stato civile estero deve emettere l’atto di matrimonio in originale che, una volta legalizzato e tradotto, deve essere presentato, da parte degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che, a sua volta, lo trasmetterà in Italia allo scopo della trascrizione nei registri di Stato civile del Comune competente.
Se non è possibile e si sceglie una via alternativa, si può presentare l’atto di matrimonio, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.
Un ostacolo alla trascrizione del matrimonio è rappresentato da una sua contrarietà all’ordine pubblico.
A questo proposito, se l’ufficiale di Stato civile dovesse nutrire dei ragionevoli dubbi, deve incaricare della questione il Procuratore della Repubblica e aspettare e una risposta.
Contro il rifiuto a procedere alla trascrizione, la parte interessata, vale a dire gli sposi, possono proporre un ricorso alla Corte d’Appello.
La prova del matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano è costituita dall’atto di celebrazione estratto dai registri dello Stato civile dello Stato straniero.
Coppie omosessuali e matrimonio contratto all’estero
Come da tempo è risaputo, in Italia due omosessuali non si possono sposare , perché la legge riconosce esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna.
Nonostante questo, l’ordinamento italiano ammette le unioni civili che consentono alle persone dello stesso sesso di assumere, in modo più o meno uguale, gli stessi diritti e doveri che derivano dal matrimonio.
Se due persone sono omosessuali e hanno intenzione di formalizzare il loro legame all’estero, devono sapere che la celebrazione avrà anche effetti in Italia se dovesse essere trascritta in modo regolare nei registri di Stato civile.
Si deve fare però attenzione al fatto che l’atto non verrà trascritto come matrimonio ma come unione civile.
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