Il finanziamento degli enti locali

Il riconoscimento delle autonomie locali è sancito nell’articolo 5 della Costituzione, il quale prevede che “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
L’autonomia si declina in autonomia amministrativa, come previsto espressamente dall’articolo 5 della Costituzione, ma anche in autonomia finanziaria, ed infatti le funzioni amministrative e le funzioni di carattere programmatorio sono in ampia parte di competenza degli amministratori locali.
в частности, per quanto attiene all’autonomia finanziaria l’articolo 119 della Costituzione prevede che “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrate e di spesa. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.
Con la riforma del Titolo V viene riconosciuta all’ente locale, accanto alla autonomia di spesa, già precedentemente riconosciuta, l’autonomia di entrate. Questo significa che, se prima le risorse derivavano soprattutto dai trasferimenti di risorse dallo Stato alle Regioni, oggi le Regioni, e gli altri enti locali godono anche di una autonomia di entrate.
Il ruolo degli enti locali, attraverso le riforme ed in particolare in seguito alle note Leggi Bassanini ed alla Riforma del Titolo V della Costituzione, è divenuto sempre più centrale anche nella programmazione degli investimenti sul territorio, passando così tale funzione ai livelli istituzionali più vicini al cittadino.
Le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici sono destinate a far fronte alle spese che lo Stato stesso e gli altri enti sono tenuti a sostenere nell’esercizio delle rispettive attività strumentali o finali. Pertanto, tra entrate e spese esiste una stretta connessione di ordine finanziario e giuridico.
Le fonti di finanziamento degli investimenti degli enti locali
Il Testo Unico enti locali indica, статья 199, le fonti di finanziamento dell’ente locale. Tale disposizione prevede che per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare le entrate correnti destinati dalla legge agli investimenti o l’avanzo di parte corrente del bilancio costituito dalle eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti. Possono, inoltre utilizzare le entrate derivanti dall’alienazione di beni di proprietà dell’ente e dei diritti patrimoniali, oppure dalla riscossione dei crediti vantati dall’amministrazione o dai proventi delle concessioni edilizie e rispettive sanzioni. Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare anche le entrate derivanti dai trasferimenti in conto capitale da altri enti, come lo Stato e le Regioni, oppure trasferimenti derivanti da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari ed internazionali. Ed infine, anche l’avanzo di amministrazione, i mutui passivi e le altre forme di ricorso al mercato finanziario possono essere la fonte di finanziamento degli investimenti degli enti locali.
La scelta dello strumento finanziario più adeguato al finanziamento degli investimenti è un momento di fondamentale importanza per la salute dell’ente stesso e per la qualità dei servizi erogati. In tale contesto, sono importanti tre momenti, in cui l’amministratore locale deve prestare la massima attenzione. In primo luogo occorre individuare l’oggetto del finanziamento e stabilire nel dettaglio cosa si intende finanziare; inoltre, è importante verificare le capacità di indebitamento e domandarsi se sono rispettati i requisiti ed i limiti previsti dalla legge per ricorrere al finanziamento; infine, occorre procedere ad una corretta analisi degli strumenti di finanziamento, per individuare con quale strumento risulta maggiormente opportuno finanziare il progetto.
Il finanziamento dell’ente locale attraverso il ricorso all’indebitamento
Da un lato le autonomie locali possono finanziare la propria attività con risorse proprie, dall’altro possono utilizzare mutui e altri strumenti finanziari per migliorare i propri servizi. Tuttavia, il ricorso all’indebitamento può essere percorso dall’ente locale solo laddove siano rispettate le regole di bilancio e le relative entrate derivanti dal ricorso all’indebitamento devono avere destinazione vincolata. Per tali motivi, ogni ente locale per poter accedere agli strumenti finanziari deve rispettare talune rigorose condizioni. È possibile ricorrere a mutui passivi per finanziare gli investimenti, i quali devono avere vincolo di destinazione; deve, inoltre, essere approvato il rendiconto dell’esercizio del peniltimo anno precedente e deve essere approvato il bilancio preventivo, il quale deve includere le previsioni del finanziamento che si intende assumere e gli oneri di tale finanziamento devono già trovare copertura finanziaria sul bilancio pluriennale.
Occorre, inoltre, che sia rispettato il limite di cui all’articolo 204 запятая 1 Testo Unico enti locali, il quale prevede che l’ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera […] il 10 процентов […] delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.
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