Il dolo e i suoi caratteri

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Il dolo nel diritto penale
La nozione codicistica
Le diverse forme di dolo

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Il dolo, nell’ordinamento giuridico indica la volontà cosciente di una persona, che si estrinseca in una modalità di condotta, caratterizzata dall’arrecare danno agli altri.
Il dolo nel diritto penale
In diritto penale il dolo è il metodo normale di imputazione soggettiva per i delitti.
Lo stabilisce l’articolo 42 del codice penale secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
Il dolo è richiesto come condizione per la punibilità esclusivamente nei delitti, e non nelle contravvenzioni, che indifferentemente possono essere compiute con dolo o con colpa
Si considera il dolo la forma di colpevolezza originaria, fondamentale, più grave e maggioritaria. Originaria perché è quella sviluppata più anticamente, il concetto di colpa è di formulazione più tarda, fondamentale perché è quella considerata la vera forma di volontà colpevole, più grave perché è quella nella quale c’è più stretto legame tra la volontà e il fatto materiale tipico e una maggiore intensità criminosa, maggioritaria perché la maggior parte dei reati è dolosa.
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La nozione codicistica
Il dolo è definito nell’ordinamento penale dall’articolo 43 del codice penale italiano:
Il delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Questa definizione postula due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: la rappresentazione e la volontà e rappresenta un compromesso tra le due teorie principali che si contendevano il campo al tempo dell’emanazione del codice penale, la teoria della rappresentazione e la teoria della volontà.
La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione come fenomeni psichici distinti: in particolare ritenevano i suoi sostenitori che la volontà aveva ad oggetto solo il movimento corporeo dell’uomo; mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta si riteneva potessero costituire solo oggetto di previsione mentale.
Le diverse forme di dolo
Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo di seguito descritte.
Il dolo intenzionale o diretto di primo grado, più approfonditamente, ricorre quando il soggetto mira a realizzare, con la sua azione od omissione, l’evento tipicizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta), nello specificoquel risultato”.
La realizzazione del fatto illecito è causa della condotta, ne costituisce la finalità obiettiva. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la volontà.
Il dolo indiretto o diretto di secondo grado ricorre quando l’evento non è l’obiettivo dell’azione od omissione dell’agente, il quale tuttavia prevede l’evento come presupposto necessario.
Il caso “di scuola” è quello di Tizio che vuole rapire il politico Caio, е, per farlo, deve uccidere gli uomini della scorta.
L’uccisione degli uomini della scorta, non essendo l’evento voluto, è un presupposto necessario per l’evento voluto, vale a dire il rapimento di Caio come conseguenza sicura.
In dottrina si fa l’esempio di un armatore che provochi l’incendio di una delle sue navi al fine di ottenere il risarcimento dell’assicurazione, pur sapendo che dalla sua condotta discenderà come conseguenza certa o altamente probabile la morte dell’equipaggio, della sua condotta, e lo accetta come strumento per perseguire un altro fine.
Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto.
Si ha quando l’agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete possibilità, o secondo una teoria affine concrete probabilità, produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli.
È questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall’affine figura della colpa cosciente.
L’agente decide di agire accettando il rischio del verificarsi dell’evento.
Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell’eventoben distante dal dolo eventuale ma talvolta difficilmente distinguibile dal dolo eventualel’agente prevede sì l’evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l’evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito.
Un esempio è dato da Tizio che guida l’automobile a tutta velocità e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.
Il dolo alternativo è un’altra forma di dolo indiretto e si ha quando l’agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto.
Ad esempio Tizio spara a Caio volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo.
Tizio si rappresenta come conseguenza della sua azione più eventi tra loro incompatibili.
Il dolo generale, che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da una intenzione differente.
Esiste il dolo generale di omicidio nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e solo in quel momento si uccide.
Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione.
Ad esempio nell’omicidio doloso, il soggetto agente vuole ed ottiene la morte di un altro uomo e non hanno rilevanza (se non per come aggravanti o attenuanti) le motivazioni che lo hanno spinto a tale atto.
Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l’agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.
Ad esempio, nel furto la finalità dell’agente è quella di arricchirsi, ma il reato si consumerà anche se un simile fine non verrà raggiunto ma esclusivamente con l’appropriazione della cosa altrui.
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