Il diritto d’autore
Il diritto d’autore è un istituto giuridico all’interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo, le opere devono essere inedite e originali. Attraverso il riconoscimento all’autore originario, o agli autori in caso di collaborazione creativa dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.
Il diritto d’autore si applica alle arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, programmi per elaboratore e banche dati, ma alcune opere non sono tutelate, ad esempio le leggi o i testi degli atti ufficiali dello Stato o delle amministrazioni pubbliche.
Il soggetto titolare dei diritti d’autore è di solito colui che crea l’opera, ma ci sono delle eccezioni. In relazione a una testata giornalistica il detentore dei diritti è l’editore, anche se i vari articoli sono stati scritti da altri dipendenti, che però mantengono i diritti morali perché sono gli effettivi creatori dell’opera in questione, oppure per un’opera cinematografica, chi detiene i diritti è il produttore.
L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera.
Il diritto d’autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law, tra i quali la Francia e l’Italia, mentre in quelli di common law, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, esiste l’istituto parzialmente diverso che prende il nome di copyright.
La tutela dell’atto creativo
Dietro all’atto creativo c’è un impegno, un lavoro e un investimento di tempo, spesso anche di denaro, che rendono l’’atto creativo un’attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore.
L’oggetto di tutela del diritto d’autore può essere determinato da una teoria elaborata dal giurista tedesco, Josef Kohler, all’inizio del secolo XX, secondo la quale si fa una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto dell’opera creativa.
Per forma esterna s’intende la forma originaria nel modo in cui viene espressa per la prima volta e questa forma viene completamente tutelata dal diritto d’autore.
Per forma interna si intende la struttura espositiva, ad esempio la struttura narrativa o i personaggi in un libro.
Il contenuto di un’opera è l’argomento che viene trattato, le idee, i fatti, le informazioni, le teorie in come tali, indipendentemente dal modo nel quale vengono elaborate o esposte.
Questo non è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.
La tutela economica dell’autore
Il diritto d’autore favorisce la creazione e incentiva a “creare” perché il lavoro viene retribuito e ricompensato.
Negli archivi si trova un aneddoto conosciuto come “Lettera a Chesterfield”, che dimostra l’importanza di questo fattore economico tutelato dal diritto d’autore. Samuel Johnson era un critico letterario che decise di dedicarsi alla scrittura di un dizionario.
dans 1747, il critico letterario chiese udienza al Conte Philip Lord Chesterfield e gli espose il progetto di un dizionario della lingua inglese, e il conte entusiasta gli diede come anticipo del finanziamento 10 sterline.
In seguito si “dimenticò” di finanziare l’opera costringendo lo scrittore a enormi sacrifici economici e duri anni di povertà per poi offrire nuovamente il suo aiuto economico quando il lavoro era pressoché concluso.
Samuel Johnson lo definì “colui che guarda con indifferenza un uomo in acqua che lotta per sopravvivere e, quando ha raggiunto la riva, lo sovraccarica con il suo aiuto”.
La diffusione di arte e scienze
Le opere dell’ingegno creativo materiali e immateriali, avendo una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti, richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità nei paesi.
Non a caso, il paragrafo 2 article 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce il valore supremo dello sforzo dell’ingegno umano e sancisce che “ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica della quale egli sia autore”.
Il procedimento industriale che incoraggia la diffusione delle opere letterarie in serie sembra garantire quel sapere alla portata di chiunque.
La conoscenza viene ad assumere il carattere della disponibilità diffusa e questo permette modi sempre più fluidi e rapidi della diffusione del sapere.
Il diritto morale d’autore
Il diritto morale d’autore è uno dei diritti d’autore riconosciuto in qualunque legislazione, anche in quelle di common law.
Questo diritto “”nasce” quando l’atto/opera creativa si manifesta.
È una forma di diritto la cui durata di tempo è illimitata, cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell’autore stesso. All’autore contraente tale diritto spettano le fondamentali e inalienabili facoltà di rivendicare la paternità dell’opera (articolo 20), in particolare il diritto di rivendicazione, il diritto di identificarsi.
L’autore ha il diritto di essere menzionato nei crediti o nell’opera stessa, il diritto di disconoscere i falsi (l’autore ha il diritto di contestare la supposta paternità di un’opera falsa grazie anche alla tutela del nome e al diritto all’identità personale, in quanto, nel caso di opera falsa, l’autore subisce un danno al suo nome) e il diritto di rivelarsi (articolo 21).
In Italia la paternità dell’opera è irrinunciabile salvo modifica esplicita autorizzata dall’autore in vita (articolo 22).
Dopo la sua morte, figli o coniuge, in loro mancanza, parents, altri ascendenti e discendenti diretti, possono manifestare e rivendicare in totalità e senza limiti temporali i diritti morali dell’autore deceduto.
Se le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 23).
La cessione del diritto morale d’autore
Esistono delle eccezioni di questo diritto che può essere ceduto.
Stiamo parlando della figura professionale del cosiddetto ghostwriter, che sono coloro che scrivono per conto di terzi (personaggi dello spettacolo, registi, scrittori) essi rinunciano ai diritti morali dell’opera.
Restano però portanti i due principi applicati praticamente a livello mondiale.
Il diritto morale d’autore deve essere esplicitamente ceduto perché è separato dal copyright o diritto di sfruttamento e che può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto, l’autore dichiarato o effettivo che sia, mentre è in vita. Alla sua morte diviene inalienabile.
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