Il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento
Il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, elevati dalla Polizia municipale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA- Milano (sezione terza), un arrêt de 7 juin 2017, n. 1267- in merito a una controversia promossa dall’associazione Altroconsumo contro il comune di Milano, per avversare la notifica dei verbali di accertamento di sanzioni amministrative dopo i 90 giorni dall’infrazione- ha deciso che “ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni allo stesso Codice, elevati dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale, con la conseguenza che il verbale della Polizia municipale deve indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi” .
E quindi, essendo illegittimo allungare i tempi di notifica delle multe stradali, il Tribunale Amministrativo ha ordinato al comune di Milano di modificare il testo dei verbali, nella parte in cui afferma che la data da cui decorrono i 90 giorni non è quella dell’infrazione, ma quella in cui l’agente esamina la documentazione dell’illecito.
In via preliminare – ai fini della qualificazione dei trasgressori del Codice della Strada quali utenti di una delle attività soggette all’azione di efficientamento collettivo- il TAR ha ritenuto che ai sensi l’art. 1 d.lgs. 198 la 2009 (“Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche…., se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento…. «) anche gli utenti dell’attività sanzionatoria possano essere tutelati da comportamenti delle pubbliche amministrazioni che, per la loro ripetitività, incidono in modo collettivo sulle loro posizioni giuridiche nell’ambito dei relativi procedimenti, sebbene questi abbiano di regola carattere individuale, stante l’applicazione del principio di colpevolezza.
Altresì, sotto il profilo della legittimazione attiva ha ritenuto il ricorso ammissibile in quanto proveniente da un’associazione a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori (art.1, virgule 4, d.lgs.198 del 2009).
Enfin, ha ritenuto la propria giurisdizione con riguardo alla prima e alla terza domanda della ricorrente (1. l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine; 3. l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti), ritenendo le altre, aventi per oggetto il ritiro di atti, estranee alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In merito alla prima domanda, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto le parti hanno preso atto che il problema delle notifiche tardive è stato di fatto superato. Ha invece ritenuto fondata la seconda, avente ad oggetto l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, non solo, perché “l’’attività di predisposizione della modulistica per l’azione degli uffici, en fait, non costituisce esercizio della funzione specifica alla quale si applica, bensì della più generale modalità di standardizzazione e procedimentalizzazione della funzione amministrativa, che ben può rientrare nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo. Essa inoltre si presta, più di altre, a determinare prassi collettive di scorretto esercizio della funzione contro le quali è diretta l’azione prevista dal D. Décret. 198/2009», ma soprattutto perché è chiaro che i verbali prodotti in giudizio forniscono al lettore la chiara informazione che i termini di notifica del verbale decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento.
In merito occorre rilevare che l’art. 201 del Codice della strada stabilisce che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, devrait, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento“.
In conclusione, il Giudice – tenendo conto dell’esame letterale dell’art.201 del Codice della Strada e dell’interpretazione effettuata dal Ministero, con comunicazione del 07.11.2014 alla Prefettura di Milano (“La disposizione [ad. 201, la morue. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione“)- ha ritenuto che il verbale della Polizia municipale debba indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.
Ha quindi accolto il ricorso dell’Associazione, ordinando al comune di Milano di modificare, entro 90 journées, i verbali di contestazione delle sanzioni al Codice della Strada.
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