Il danno patrimoniale futuro

Danno patrimoniale futuro: ce qui est
Questo contributo è tratto da

Macrolesioni e macrodanno
Fabio Maria Donelli, Mario Gabbrielli (le soin de), 2020, Editeur Maggs
La valutazione dei singoli casi di macrodanno è un’attività complessa che può avvalersi di alcuni criteri guida orientativi, in assenza di una normativa ad hoc di riferimento.
Il presente lavoro, che vede la collaborazione di diversi esperti della materia, tratta la

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Il danno patrimoniale futuro è costituito dall’insieme delle spese necessarie per l’assistenza sanitaria del soggetto macroleso per tutto l’arco temporale della sua esistenza.La Suprema Corte ha più volte precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare la condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e regolarità dello sviluppo causale” (9) e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (10).I danni futuri per cure ed assistenza sono risarcibili purché il giudice accerti “che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, e la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa, ma il giudice è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo” (11).L’abituale prassi peritale rivela che tali spese possono essere ingenti e spesso superare l’intero valore del danno biologico e del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto sono la risultanza di valutazioni approssimative e superficiali, prive di qualsiasi fondamento medico-scientifico e mancanti di dati statistici relativi al caso specifico.
La liquidazione
Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro, il giudice può anche avvalersi dell’istituto della rendita vitalizia (art. 1872 c.c.), utilizzabile ex art. 2057 C.C. Nella pratica, tale strumento viene raramente applicato dai giudici in quanto, posto che le parti danneggiate preferiscono una liquidazione capitalizzata ai valori attuali, risulta essere troppo semplicistico e riduttivo (12), (13), (14), (15), (16), (17).Al fine di non incorrere in valutazioni approssimative e poco realistiche, il processo di capitalizzazione delle spese future si deve basare essenzialmente su due parametri: il costo annuale delle cure e l’aspettativa di vita del soggetto (18).Il costo annuale delle cure deve essere oggettivamente valutato tenendo in considerazione diversi parametri quali: acquisto di farmaci, assistenza domiciliare, acquisto e successivi rinnovi di presidi di supporto, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento generale dell’ambiente domestico, adattamenti dell’autoveicolo, trattamenti riabilitativi permanenti e qualsiasi altro sussidio per il miglioramento della qualità di vita del soggetto.La valutazione deve altresì tenere in considerazione la gravità del quadro clinico, ossia dell’effettiva menomazione/disabilità e del livello di autonomia, autosufficienza ed indipendenza della persona nello svolgimento dell’attività quotidiana e nell’ordinario svolgimento delle esigenze primarie (alimentazione, controllo sfinterico, igiene e cura personale, mobilità).
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Per meglio definire il grado di disabilità del soggetto e di dipendenza da parte di terzi, il medico legale può avvalersi delle comuni scale funzionali ampiamente utilizzate nella pratica clinica (di cui si è trattato nel capitolo I), quali il test dell’ADL (indice di indipendenza nelle attività quotidiane), la (12) Cass. civ., section I, Aucun jugement. 90297 la 27 Janvier 2015: “Deve ritenersi che al paziente vittima di errore sanitario, da cui sia derivato un danno iatrogeno catastrofale (nel caso di specie, con invalidità permanente pari al 90 pour cent), competa anche il danno patrimoniale futuro, concernente le spese di assistenza necessarie per il resto della vita del danneggiato, dovendosi ritenere che detta voce di danno ha carattere permanente e resta oggettivamente impossibile stabilire la durata presumibile della vita del danneggiato: ne consegue che il danno può essere riparato, ai sensi dell’articolo 2057 c.c., mediante la costituzione di una rendita vitalizia (articolo 1872 c.c.) che può essere quantificata guardando alle spese medie annue prevedibili, per l’assistenza del macroleso”.
Come è noto, la sopravvivenza del soggetto affetto da disabilità severa è generalmente inferiore a quella di soggetti sani di pari età, in quanto la compromissione generale dell’organismo pregiudica significativamente la sopravvivenza.Nel corso degli ultimi trent’anni, sono stati pubblicati svariati studi osservazionali sui tempi di sopravvivenza medi di persone affette da disabilità severa cronica (argomento approfondito nel capitolo IV), che rappresentano un valido strumento di riferimento per il consulente medico-legale, in quanto forniscono un dato attendibile frutto di analisi epidemiologiche, anche se tale giudizio resta ad oggi di assai difficile formulazione e di tali difficoltà e limiti intrinseci è necessario che ne venga fornita esplicita rappresentazione al giudice al fine di renderlo pienamente consapevole di un fattore di incertezza valutativa il cui “governo” non può che essere rimesso al suo giudizio.
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