Il curatore fallimentare tra legge e prassi
– Istanza dichiarativa di fallimento e accettazione del curatore.
A seguito della pandemia mondiale, dovuta al COVID 19, che ha pesantemente colpito anche il nostro paese, si pone all’attenzione dell’opinione pubblica e degli operatori economici il tema della crescita esponenziale delle ISTANZE DI FALLIMENTO.
Questo studio, a differenza di quello che si potrebbe pensare, non vuole essere una guida esplicativa sulle attività e sulle incombenze della figura del curatore fallimentare, contenute nella legge fallimentare (R.D. 16 Marzo 1942, N. 267), bensì, essere un ausilio pratico per tutti coloro “nuovi professionisti” che si vogliono interfacciare con questa professione (sicuramente di estrema responsabilità e importanza).
Uso il termine “pratico” perché lavorando in Tribunale, ho notato che sono notevolmente aumentate le richieste di avvocati e commercialisti che chiedono “lumi” per iniziare a intraprendere questa professione, la quale “purtroppo” a causa dell’attuale dissesto economico, si trova ad avere una rinnovata vita.
Allora direi di iniziare proprio da qui: come si sottopone la propria candidatura?
Per sottoporre la vostra candidatura allo svolgimento della professione di “curatore fallimentare”, la prassi insegna (dato che non vi è una normativa espressa in tal senso), che bisogna sottoporre il curriculum vitae al Presidente della II – sezione della Fallimentare. Ovviamente, oltre a contenere le indicazioni relative al conseguimento della laurea di riferimento e dell’abilitazione professionale (umjetnost. 28 l.fl.), il CV deve evidenziare la competenza e l’esperienza acquisita dall’aspirante candidato in precedenti esperienze o collaborazioni professionali.
Qualora, i giudici delegati, prendano in considerazione tale candidatura, seguirà nomina alla carica di curatore contestualmente all’emissione della “sentenza di dichiarazione di fallimento della società” (umjetnost. 16, n. 2, l.f.). A questo proposito, si precisa che normalmente per la selezione dei curatori i Giudici Delegati hanno a disposizione un “Elenco degli aspiranti curatori” redatto in ordine alfabetico (ma non necessariamente).
Nomina di un solo curatore o di un collegio?
Qualora il fallimento non si presenti particolarmente complesso, i Giudici nominano un solo curatore per le gestione della procedura, diversamente, qualora lo stesso si presenti particolarmente complesso (ad esempio per la presenza di un attivo fallimentare particolarmente cospicuo da liquidare), i giudici nominano un collegio di curatori.
Una volta nominato, il curatore può rifiutare la carica?
Ovviamente si! L’aspirante curatore non dovrà necessariamente accettare la carica. Dovrà, prvo, verificare di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto con la procedura in questione, dopodiché, dovrà depositare telematicamente, presso la cancelleria fallimentare, la propria accettazione carica (l'art. 29 l.fl. parla di due giorni utili dalla nomina). Da quel momento il curatore diverrà il titolare della procedura (umjetnost. 31 l.f.) e verrà messo a conoscenza dalla cancelleria fallimentare d’ufficio (allo stato mediante we transfer) di tutte le attività che si sono svolte nella fase pre-fallimentare.
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Perché l’accettazione formale alla carica di curatore è così importante?
Mi soffermo un momento sull’accettazione carica. Questo adempimento è fondamentale non solo dal punto di vista sostanziale ma, altresì, dal punto di vista della gestione della procedura da parte della cancelleria fallimentare. Il gestionale Ministeriale che viene usato dalla cancelleria di tutti Tribunali di Italia si chiama SICID.
A seguito dell’iscrizione a ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento da parte della cancelleria fallimentare, si genera in modo automatico anche l’evento “nomina curatore” il quale, per una corretta gestione della procedura (come deposito relazione iniziale, inventario, relazioni semestrali e via discorrendo) richiede in cambio l’evento “accettazione carica curatore” che invece viene generato solo a seguito della formale accettazione depositata dal curatore telematicamente.
Un piccolo accenno pratico ai depositi telematici: cosa sono? Si può usare il cartaceo?
Il cartaceo nei fallimenti è stato totalmente soppiantato dal Fascicolo telematico. Ogni documento depositato all’interno di questo fascicolo è unico e originale e riporta, nella parte in altro a destra la data del deposito in cancelleria (ossia la data esatta nella quale il documento è stato recepito dalla cancelleria fallimentare).
Questo aspetto è poco noto ai commercialisti i quali, a differenza degli avvocati, non sono abituati ad eseguire depositi telematici.
A tal fine vi sono diverse aziende che consentono di eseguire tutti i depositi della procedura, sottoscrivendo un abbonamento “una tantum” a procedura. In questo modo, il curatore avrà due possibilità: sottoscrivere l’abbonamento solo per eseguire i depositi, utilizzando come Punto di Accesso il PST – Giustizia (al quale si può accedere dal sito del Ministero di Grazia e Giustizia con le proprie credenziali); ovvero sottoscrivere un abbonamento che consenta di eseguire non solo i depositi telematici ma altresì di replicare la propria procedura nel gestionale di riferimento mediante il servizio di “sincronizzazione”.
Un altro accenno alla PEC del fallimento.
Le stesse aziende che consentono di effettuare i depositi telematici, offrono dei contratti per l’apertura e la gestione delle PEC.
Tutti questi costi non vengono sostenuti dal curatore. Egli potrà fare un’istanza al Giudice Delegato al fine di autorizzarlo a pagare tali somme (per l’utilizzo del gestionale e per l’apertura della PEC) utilizzando l’attivo fallimentare se presente.
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