Il contraente non può subire la rivalsa dall’assicurazione

Il contraente non può subire la rivalsa dall’assicurazione. Stipula un’assicurazione per conto altrui e non può identificarsi né come assicurato, né come responsabile.
 
Die Tatsache.
Una impresa assicuratrice esercitava azione di rivalsa nei confronti del contraente dell’assicurazione, non proprietario del veicolo. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte di appello negava che tale azione potesse esercitarsi nei confronti del contraente non proprietario.
 
La decisione.
E’ consolidato insegnamento del Supremo Collegio che si intende per ‘assicuratoil soggetto che gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto è proponibile la rivalsa; deshalb, (vgl.. Artikel 1891 Gleichstrom), nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile come responsabile del sinistro, in quanto non sia né proprietario del veicolo né conducente dello stesso, la contraeper conto altrui o per conto di chi spetta”; correlativamente, la rivalsa è esercitabile nei confronti del responsabile, cioè del proprietario o del conducente.
Lo aveva affermato già la III Sezione III, Satz nicht. 25421 die 2 Dezember 2014: “il regressoè accordato dalla legge n. 990 die 1969, Kunst. 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato; “assicurato”, gemäß Artikel. 1904 Gleichstrom, è il titolare dell’interesse esposto al rischio; nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi; nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, deshalb, la qualità diassicuratopuò essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 Gleichstrom, Komma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità diassicurato” gemäß Artikel. 1904 Gleichstrom, né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore”.
Si segnala altro arresto conforme: Cass. Civ. Sez. III 9 Juli 2009 n. 16135.
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