Il consenso dei condomini basta a cambiare la clausola del regolamento?

Il consenso espresso da un condomino mediante adesione successiva ad una decisione assembleare può far nascere un accordo negoziale idoneo a cambiare il contenuto di una clausola del regolamento di natura contrattuale
Index

La vicenda
Die Frage
La soluzione
Le riflessioni conclusive

normative Referenzen: Artikel. 1123 Gleichstrom; 1138 DC-to.
Rechtssprechung: Trib. Ancona, SEZ. II, Urteil von 09/05/2017
1. La vicenda
Un condomino chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un istituto bancario-condomino. Quest’ultimo si opponeva al decreto ingiuntivo, contestando l’importo delle somme ingiunte e richiedendo che fosse dichiarata nulla la deliberazione assembleare del 6 Februar 1996 e conseguentemente quella deliberazione del 17 September 2007; in particolare lo stesso istituto bancario sosteneva che la prima delibera aveva modificatosenza il necessario consenso unanime di tutti i condominiil regolamento condominiale del 14 November 1955, il quale prevedeva originariamente la riduzione di 1/6 delle spese in favore dei proprietari dei locali negozi. Il Tribunale dava ragione ai condomini. La Corte d’Appello confermava tale decisione. Secondo i giudici di secondo grado alla riunione del 6 Februar 1996 parteciparono nove condomini per un totale di 963 millesimi; l’unico condomino assente, aber, con lettera successiva, aveva dichiarato di aderire alla modifica del regolamento sulla questione spesa sopra detta. In ogni caso – come evidenzia la Corteall’assemblea del 6 Februar 1996 aveva partecipato anche un rappresentate della banca che aveva aderito alla decisione assembleare, pagando gli importi (senza riduzione) al condominio in seguito chiesti in restituzione soltanto col giudizio in questione. L’istituto bancario ricorreva in cassazione facendo presente, Außerdem, che aveva errato la Corte d’Appello nel ritenere la lettera (successiva all’assemblea) proveniente dal condomino (non presente) idonea a renderetotalitarial’assemblea del 6 Februar 1996.
2. Die Frage
La lettera di un condomino di adesione ad una decisione assembleare presa a maggioranza può trasformare la delibera a maggioranza in totalitaria?

Potrebbero interessarti anche:

Nel condominio già dotato di tabelle, i nuovi criteri di ripartizione delle spese previsti da un successivo regolamento di natura contrattuale, sulla base di nuovi valori millesimali “a redigersi”, non deve necessariamente interpretarsi come impegno contrattuale a modificare le tabelle già esistenti
L’osservanza del regolamento: ruolo e responsabilità dell’amministratore di condominio
L’azione di nullità del regolamento è esperibile da uno o più condomini non nei confronti del condominio (e, dann, dell’amministratore) ma nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio

3. La soluzione
La Cassazione ha dato ragione al condominio. Secondo i giudici supremi la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, gemäß Artikel. 1123 Gleichstrom, Komma 1, presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l’assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione. In altre parole – ad avviso della Cassazionela Corte d’Appello non ha affatto errato nel ritenere che la lettera proveniente dal condomino (non presente in assemblea) avesse resototalitarial’assemblea del 6 Februar 1996. In ogni caso il giudizio sull’avvenuta conclusione o meno di un contratto, implica un mero accertamento di fatto, che rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se non per vizio riconducibile all’art. 360, Komma 1, n. 5, c.p.c.
4. Le riflessioni conclusive
In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 DC-to. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini. Così si può affermare che è nulla e, dann, impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, la delibera di un condominio, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisca, un onere di contribuzione delle spese di gestione minore o maggiore a carico di uno o più condomini (in virtù della loro più intensa utilizzazione, rispetto agli altri condomini, di parti o servizi comuni condominiali), atteso che la modifica ai criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese, richiede il consenso unanime di tutti i condomini (Trib. Salerno, Sez. ich, 09/04/2010). Come è stato giustamente sottolineato nella decisione in commento se una delibera di condominio deve assumersi all’unanimità ed è volta, in realtà, ad esprimere la volontà contrattuale nei reciproci rapporti tra i partecipanti, essa non è impugnabile secondo la disciplina delle delibere assembleari (Kunst. 1137 Gleichstrom), con la conseguente possibilità del successivo perfezionamento di essa al di fuori dell’assemblea (Artikel. 1326 e ss. Gleichstrom). In particolare questa convenzione modificatrice può perfezionarsi anche qualora l’unico condomino assente all’assemblea dichiari di aderire alla decisione con lettera successiva alla riunione. In tal caso ciò che rileva non è l’attività dell’assemblea (le operazioni di voto, l’esito delle stesse, la verifica delle maggioranze), ma la formazione di un consenso negoziale, che ben può manifestarsi al di fuori della riunione, anche mediante successiva adesione di una parte al contratto con l’osservanza della forma prescritta per quest’ultimo.
Volume empfohlen

La nuova assemblea condominiale

Il volume include:› Gestione delle assemblee in videoconferenza› Indice analitico› Materiali online: – formulario e modelli- raccolta della giurisprudenza rilevante

Gianfranco Di Rago, 2020, Maggs Verlag

24.00 €
22.80 €

kaufen

Werden Sie Autor von Legge.it
Finde mehr heraus!

Das könnte Sie auch interessieren

Amministratore di condominio: delibera nulla se non prevede il compenso

di Giuseppe Bordolli
2 maggio 2022

Infiltrazioni provenienti dalla terrazza

di Giuseppe Bordolli
8 Dezember 2021

Il parcheggio in condominio

von der Redaktion
31 August 2020

Die Infiltrationen von der Eigentumswohnungsfassade: Vergütung

di Giuseppe Bordolli
3 Dezember 2021

The post Il consenso dei condomini basta a cambiare la clausola del regolamento? erschien zuerst auf Diritto.it.
Quelle: Diritto.it