Il concetto di “quantità” dello stupefacente nel TU 309/90

Il Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 30 January 2020, n. 14722.

Visto l’ Art. 618 cpp, i quesiti di legittimità trattati in Cass., SS.UU., 30 January 2020, n. 14722 sono i seguenti:

se mantenga validità il criterio per la determinazione dellingente quantità fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto ( 1 a 2000 ) fra quantità massima detenibile, come prevista nellelenco allegato al DM 11 April 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto.
come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, il cui prodotto determina il confine inferiore dellingente quantità nellipotesi di reati concernenti le cc.dd. droghe leggere

Le Sezioni Unite Primavera n. 17 of 21/06/2000 avevano stabilito, alla luce del comma 2 Art. 80 YOU 309/90, che laggravante dellingente quantità “ la cui ratio è da ravvisare nellincremento del pericolo per la salute pubblica [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ], ricorre ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo lapprezzamento del giudice del merito, that, vivendo la realtà sociale, del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ]”. Certamente, Sezioni Unite Primavera, pur fondandosi sul dato ponderale della sostanza spacciata, era comunque lacunosa, in tanto in quanto mancava una pertinente indicazione matematica di tali limiti ponderali e questo difetto applicativo è stato risolto soltanto con gli elenchi ponderali contenuti nel DM 11 April 2006. In buona sostanza, Sezioni Unite Primavera ( 21/06/2000 ) lasciava troppo alla libera discrezionalità del Magistrato di merito, il quale, however, era lasciato senza parametri prefissati di natura algebrica. Siffata incertezza nella misurazione del “ dato ponderale “ non era stata risolta nemmeno dalla L. 49/2006, which, nell’ Art. 4-vicies.ter, aveva novelato gli Artt. 13 and 14 YOU 309/90, raggrauppando sia le sostanze pesanti sia quelle leggere nella medesima Tabella e prevedendo unomogeneità sanzionatoria, la quale non distingueva tra cocaina, eroina, ecstasy, LSD, allucinogeni e cannabis. Dopodiché, in 2006, il DM 11 April 2006 promulgato dal Minstero della Salute, finalmente distingueva, con cifre numeriche, la quantità detenibile per uso personale e quella detenuta, instead, per finalità di spaccio. Grazie al DM 11 April 2006, il TU 309/90 aveva ri-adottato il primigenio criterio della non punibilità della dose media giornaliera ad uso esclusivamente personale. Provvidenzialmente, Cass., sez. pen. WE, 2 March 2010, n. 20119, Cass, sez. pen. WE, 19 May 2011, n. 31351 e Cass., sez. pen. WE, 25 May 2011, n. 27128 hanno notato, dopo molti anni di faticosa lacunosità, che laggravante dellingente quantitativo ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 era eccessivamente indeterminata e, per ciò stesso, violava il principio di stretta legalità della Giurisdizione ex comma 2 Art. 25 Cost. . Più dettagliatamente. Cass. Sez. pen. WE, 2 March 2010, n. 20119 affermava la necessità “ di unapplicazione giurisprudenziale che non offra il fianco a criteri di opinabilità, se non addirittura di casuale arbitrarietà. E’ necessario definire meglio lambito di apprezzamento rimesso al giudice del merito [ … ] il tutto considerando che la Giurisprudenza successiva alla Sentenza delle Sezioni Unite Primavera, pur prestandovi formalmente adesione, presenta talvolta risultati di evidente disarmonia, a fronte di dati qualitativi / quantitativi e di realtà territoriali in tutto assimilabili “ Si tratta del consueto problema di rinvenire un giusto compromesso tra la totale ed incostituzionale arbitrarietà della Giurisdizione e, dal lato opposto, la figura comoda, ancorché assurda, di un Magistrato-calcolatrice che si affida esclusivamente a dati ponderali algebrici, senza alcun margine di prudenza e di ragionevole apprezzamento. A tal proposito, Sezioni Unite Primavera è stata contestata anche da Cass., sez. pen. WE, 19 May 2011, n. 31351, giacché, “ ai fini della configurabilità della circostanza aggravante [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ] deve rilevare il criterio oggettivo del numero dei possibili fruitori finali e non larea geografica dove essi insistono“. In effetti, un semplice spostamento del luogo di consumo, a mezzo automobile o mezzi pubblici, altera radicalmente la ratio della zona geografica. Thirdly, Cass., sez. pen. WE, 25 May 2011, n. 27128 invitava a coniugare laspetto quantitativo con il profilo qualitativo, in tanto in quanto “ lo stupefacente va considerato anche in relazione alla qualità della sostanza. Quindi, lo stupefacente va specificato anche in relazione al grado di purezza “. Rather, la purezza, alla luce delle maggiori o minori possibilità di overdose, è una ratio decisiva pure nelottica del principio della tutela della salute collettiva ex comma 1 Art. 32 Cost. . Indirettamente, anche la Sezione IV della Suprema Corte, tra il 2010 and the 2011, manifestava un certo disagio nellutilizzo del solo criterio ponderale, anche se molte Sentenze asseriscono la necessaria prevalenza precettiva della volontà intangibile del Legislatore ( Cass., sez. pen. IV, 3 June 2010, n. 24571, Cass., sez. pen. IV, 1° febbraio 2011, n. 9927 e Cass., sez. pen. IV, 29 September 2011, n. 38794 ).

La Riforma introdotta dalle Sezioni Unite Biondi ( 24/05/2012 )

Cass., SS.UU., 24 May 2012, n. 35258 ( Sezioni Unite Biondi ) affermava che “ le Sezioni Unite prendono atto dei perduranti contrasti giurisprudenziali [ … ] in ordine al significato da attribuire allespressione << large quantities >>, su cui si fonda una circostanza aggravante oggettiva [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ] molto soggettivamente interpretata, alla quale si ricollegano rilevanti effetti commisurativi in pejus [ … ]. A volte, i limiti quantitativi possono considerarsi penalmente irrilevanti, poiché il discrimine più importante è quello tra luso personale, che non comporta sanzione penale, e lo spaccio, che è una condotta, viceversa, penalmente repressa “. Ovverosia, le Sezioni Unite Biondi, in 2012, hanno ri-adattato il comma 2 Art. 80 YOU 309/90 alla fondamentale e ben più importante decisione, de jure condito, di depenalizzare la detenzione di stupefacenti per esclusivo uso personale. Ovvero, l’ “ uso personale “ o, viceversa, la “ detenzione per fini di spaccio “ si distinguono alla luce dei criteri ponderali illustrati nel DM 11 April 2006, che stabilisce il quantitativo-soglia, per ogni sostanza, attraverso il prodotto algebrico della moltiplicazione del valore della dose media singola, espresso in milligrammi, per un “ moltiplicatore “, variabile in relazione alle caratteristiche tossicologiche di ciascuna sostanza indicata e valutata dal Ministero della Salute nel DM 11 April 2006. Dunque, la dose ad uso personale è sanzionata con provvedimenti meramente e meno pesantemente amministrativi, mentre il comma 1 Art. 73 YOU 309/90 rimane precettivo solo nei confronti delle “sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità [ …] sono superiori ai limiti massimi indicati [ dal DM 11 April 2006 ] [ … ] e che appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale “ ( became. a comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90 ). Quindi, grazie alla novella c.d. Fini-Giovanardi, has been, finalmente, specificato il campo precettivo dei lemmi “ ingente quantità “ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90. Tale aggravante devessere sempre e comunque contestualizzata allinterno della differenziazione legislativa tra “ detenzione per uso personale “ e “ detenzione per fini di spaccio “, ai sensi della lett. a) comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90 and, in ogni caso, alla luce dei limiti ponderali, numericamente pre-fissati, di cui al DM 11 April 2006. Finalmente, la lett. a) comma 1bis Art. 73 YOU 309/90 ha decisamente e provvidenzialmente abbassato laleatorietà interpretativa che riguardava il comma 2 Art. 80 YOU 309/90. Daltronde, anche sotto il profilo criminologico, un conto è la minima pericolosità collettiva delluso personale, un altro conto è lanti-socialità e lanti-giuridicità della detenzione per fini di spaccio così come p. e p. ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90. Dopo anni di tensioni esegetiche, la lett. a) comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90, grazie al correlato DM 11 April 2006, ha “ matematicizzato “ o, perlomeno, contestualizzato il campo precettivo del comma 2 Art. 80 YOU 309/90. Viceversa, prima della Riforma Fini-Giovanardi e prima di Cass., SS.UU., 24 May 2012, n. 35258, l’ aggravante della “ ingente quantità “ soffriva di unindeterminatezza ermeneutica eccessiva e persino fuorviante. Furthermore, anche dal punto di vista costituzionale, il comma 1 Art. 32 Cost. gode senzaltro di applicabilità nella fattispecie dello spaccio, mentre luso esclusivamente personale rientra nel potere di auto-determinazione fisico-sanitaria di ogni consociato maggiorenne e ragionante che, in maniera spontanea, decida di avvicinarsi al mondo della tossicodipendenza. Grazie a sezioni Unite Biondi, si sono mirabilmente coniugati il comma 2 Art. 80 YOU 309/90, il DM 11 April 2006 e la lett. a) comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90. Quindi, come asserito da Cass. SS.UU., 24 May 2012, n. 35258, “ il sistema tabellare, così delineato, ha assunto un rilievo diretto allinterno della disciplina repressiva dei reati [ ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90 ] in tema di stupefacenti [ … ] Esisteva la necessità di individuare un parametro numerico [ ex DM 11 April 2006 ] anche per la determinazione del concetto di ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ]. [ … ]. L’ interprete ha il compito di individuare una soglia quantitativa definita, al di sotto della quale [ … ] non possa intendersi lingente quantità “. Probably, almeno nella fattispecie ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90, il metodo matematico ha annullato, giustamente, il deleterio potere fuorviante delle lacune legislative con afferenza al tema della “ quantità “ nel TU 309/90. Del pari, anche Cass., SS.UU., 30 January 2020, n. 14722 reputa che “ assumendo come riferimento il valore-soglia previsto dalle Tabelle [ ex DM 11 April 2006 ], le Sezioni Unite Biondi hanno individuato [ … ] una soglia ponderalmente determinata, al di sotto della quale, di regola, non possa parlarsi di quantità << ingente >> [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ]”. Per la precisione, tale valore soglia, nel DM 11 April 2006 e in Sezioni Unite Biondi, è pari a:

750 mg per la cocaina
250 mg per leroina
000 mg per la cannabis

Oltre tali valori, l’ uso personale è quasi automaticamente qualificato alla stregua di una detenzione per fini di “ spaccio “, penalmente perseguibile come p. e p. dal comma 1 Art. 73 YOU 309/90. Pur se, come sottilmente suggerito da Cass., SS.UU., 30 January 2020, n. 14722, questi parametri numerici costituiscono una surrettizia “ usurpazione della funzione normativa “, ma, d’ altro canto, i lemmi “ ingente quantità “ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 andavano ormai comunque precisati e circostanziati. Del resto, come rimarcato da Cass., SS.UU., 30 January 2020, n. 14722, “ tale conclusione [ … ] ha soddisfatto i criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dellequità “, anche se il comma 2 Art. 80 YOU 309/90 non è ancorato al solo criterio della quantità ponderale, ma anche a quello del grado qualitativo, ossia del grado di “ purezza “ della sostanza stupefacente in esame in ogni singolo Procedimento Penale di merito. Rimane, ognimmodo, indubitabile che, senza il successivo intervento giurisprudenziale, il comma 2 Art. 80 YOU 309/90 avrebbe proseguito ad essere sciaguratamente indeterminato, non ragionevole e forsanche inservibile nella Prassi forense concreta e quotidiana
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La Giurisprudenza delle Sezioni semplici dopo la Riforma delle Sezioni Unite Biondi.

Molte Sentenze delle Sezioni semplici hano pacificamente recepito il “ metodo matematico“ delle Sezioni Unite Biondi, con leventuale correttivo attinente alla “ purezza “ dello stupefacente ( Cass., sez. pen. IV, 20 December 2012, n. 6369, Cass., sez. pen. IV, 18 January 2013, n. 10618 e Cass., sez. pen. III, 19 March 2014, n. 19441 ). Dopodiché, nel bene o nel male, la Sentenza n. 32/2014 della Consulta ha disposto che, alla luce di un mal inteso Art. 77 Cost., “ la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel TU 309/90, nella versione precente alla novela del 2006, deve tornare ad essere applicata, non essendosi validamente verificato levento abrogativo “. Visto il Precedente n. 32/2014 della Corte Costituzionale, il Legislatore è di nuovo intervenuto, con la L. 79/2014, per colmare la sopravvenuta lacuna. In buona sostanza, L. 79/2014 ha ripristinato il binomio droghe pesanti / droghe leggere, ha formato, ex Artt. 13 and 14 YOU 309/90, due Tabelle che tenessero conto di siffatto criterio differenziatorio e, then, l’ Art. 73 YOU 309/90 ha anchesso, again, distinto tra sostanze leggere ( cannabis ) e sostanze pesanti ( cocaina, eroina, ecstasy ed allucinogeni ). However, L. 79/2014 non ha inteso novellare il concetto di “ uso esclusivamente personale “, connesso, moreover, ai valori-soglia indicati nel DM 11 April 2006. A questo punto del presente commento, è doveroso menzionare il basilare Precedente contenuto in Cass., sez. pen. III 21 May 2014, n. 25176, ripreso fedelmente da Cass., sez. pen. IV, 2 July 2014, n. 41779 and, in epoca più recente, da Cass., sez. pen. III, n. 27 May 2015, n. 1609. Più specificamente, Cass., sez. pen. III, 21 May 2014, n. 25176 sostiene che “ poiché, a seguito della Sentenza costituzionale n. 32 of 2014, il Legislatore ha modificato il sistema tabellare che era seguìto alla Legge Fini-Giovanardi, [ … ] la determinazione dei presupposti per lapplicazione dell’ large quantities [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ] non può prescindere da questa impostazione normativa differente [ … ] E’ stata spezzata la sostanziale equiparazione tra il reato attinente alle droghe pesanti ed il reato relativo alle droghe leggere [ … ] Quindi, la Giurisprudenza dovrà essere rimeditata, in considerazione della nuova modulazione normativa, non più compatibile con uninterpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dellaggravante dellingente quantità “. However, tale orientamento giurisprudenziale non è stato condiviso dalla più tradizionalista Cass., sez. pen. IV 20 June 2014, n. 32126 ( simile alla di poco successiva Cass., sez. pen. WE, 5 May 2015, n. 20140 ). Ovverosia, Cass., sez. pen. IV, 20 June 2014, n. 32126 asserisce che “ nonostante la modificazione della L. 79/2014 [ che torna a distinguere tra cannabis e droghe pesanti ] [ … ] mantengono comunque validità i criteri [ matematici ] enunciati nelle Sezioni Unite Biondi, basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile [ per uso personale ] al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante dellingente quantità di cui al comma 2 Art. 80 YOU 309/90 . Questo filone esegetico fedele al DM 11 April 2006 è stato autorevolmente confermato, anche per le droghe leggere, da Cass., sez. pen. WE, 8 October 2015, n. 44596, Cass., sez. pen. IV, 19 July 2018, n. 49366 e da Cass., sez. pen. IV, 18 June 2019, n. 35671. Ora, le attuale Sezioni Unite della Corte Suprema si sono manifestate favorevoli allorientamento non totalmente abrogativo contenuto in Cass., sez. pen. IV, 20 June 2014, n. 32126. Dunque, secondo la Cassazione, L. 79/2014 non intacca, nel contesto del comma 1 Art. 73 YOU 309/90, la più che pertinente esegesi algebrico-ponderale, ex DM 11 April 2006, applicata al comma 2 Art. 80 YOU 309/90. A tal proposito, la linea della continuità è stata ribadita pure in Cass., sez. pen. IV, 2 July 2014, n. 41779, in tanto in quanto “ si deve rilevare lerroneo presupposto dal quale muove lorientamento minoritario [ Cass., sez. pen. III, 21 May 2014, n. 25176 ] [ … ] e cioé la riforma del 2014 non ha determinato una modifica o, even, un travolgimento del sistema tabellare introdotto dalla Legge Fini-Giovanardi [ … ] perché il recente intervento legislativo si pone in perfetta continuità con il sistema tabellare, integralmente recepito nel TU 309/90, agli Artt. 13, 14 and 73 . Quindi, la rinnovata distinzione tra sostanze leggere e sostanze pesanti non confligge per nulla né con i parametri del DM 11 April 2006, né con la ratio della “ dose ad uso esclusivamente personale “, depenalizzata nella lett. a) comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90. Pur se rimane, a parere di chi redige, lo spinoso problema dellespressione “ droga leggera “ applicata alla cannabis, la quale di “ leggero “ non ha alcunché. Anche Cass., SS.UU., 30 January 2020, n. 14722 difende il metodo matematico applicato al comma 2 Art. 80 YOU 309/90, ovverosia “ nessuna modifica di sistema può evocarsi, e così nessun stravolgimento ermeneutico può riconoscersi alla riforma del 2014 sul significato di ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90 ] [ … ] Unica conseguenza discendente dalla riforma del 2014 [ … ] è dunque esclusivamente quella di differenziare, a seconda della sostanza, il limite di pena sul quale devessere applicata laggravate ex comma 2 Art. 80 YOU 309/90. A livello pratico, therefore, uningente quantità di cocaina o di eroina è pressoché simile ad uningente quantità di haschish o di marjuana. Cambia soltanto il limite edittale della pena, ferma restando la sanzionabilità meramente amministrativa dell“ uso esclusivamente personale “ stabilito alla luce del non abrogato DM 11 April 2006. Anche il nuovo reato autonomo ex comma 5 Art. 73 YOU 309/90, in tema di lieve entità, non inficia la piena applicazione del concetto di “ uso personale “ ( Art. 73 YOU 309/90 ) e della ratio della “ soglia-limite “ ponderale ex DM 11 April 2006. La Sentenza della Consulta n. 32/2014 e la susseguente L. 79/2014, grazie alla Giurisprudenza di legittimità, non hanno annichilito lassai utile automatismo del DM 11 April 2006, né tantomeno la nozione di “ uso personale “ allinterno dell’ Art. 73 YOU 309/90. Certamente, conta anche la qualità, ovvero il grado di purezza, dello stupefacente, ma i principi fondamentali delle Sezioni Unite Biondi vanno mantenuti in tutta la loro interezza, giacché il comma 2 Art. 80 YOU 309/90 è completamente svincolato dalla distinzione, benché errata secondo chi redige, tra le sostanze “ pesanti “ e quelle “ leggere “, ammesso che esse siano tossicologicamente e biologicamente “ leggere “. La ragionevolezza giurisprudenziale ha di nuovo prevalso sul formalismo legislativo. La l. 79/2014 non ha scalfito il sistema tabellare e la concezione algebrica della “ ingente quantità “.

La nozione di “ ingente quantità “ nelle cc.dd. “ droghe leggere “, che “ leggere “ non sono.

Nelle Sezioni Unite Biondi, era individuato in 2.000 il moltiplicatore del dato numerico ( costituito dal valore-soglia di principio attivo, ovverosia la quantità massima detenibile ) da utilizzare come primo fattore della complessa operazione per determinare il livello ponderale minimo numerico della “ ingente quantità “. Tale valore-soglia, per le droghe leggere ( haschisch e marjuana ) era pari a 1.000 mg. . However, per ragioni di omessa armonizzazione de jure condito, il valore della soglia-limite era pari, nel DM 11 April 2006, a 500 mg, anche se gli Allegati agli Artt. 13 and 14 YOU 309/90 portavano il coefficiente finale a 1.000 mg. . Furthermore, la situazione è stata complicata, before 2012, dalla Sentenza n. 2487 of 21 March 2007 emessa dal TAR del Lazio, that, per il THC, aveva ripristinato la dose delluso personale a non più di 500 mg, while, in 2012, le Sezioni Unite Biondi avevano erronemente proseguito nellutilizzare un moltiplicatore abrogato, che portava il valore finale a 1.000 mg di THC detenibile senza dover incorrere nella fattispecie della detenzione per fini di spaccio p. e p. ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90. Cass., sez. pen. III, 22 November 2012, n. 2294 and, più recentemente, Cass., sez. pen. WE, 4 February 2015, n. 6631 hanno cassato il limite dei 1.000 mg di THC, ripristinando il valore-soglia dei 500 mg. Altri Precedenti, instead, hanno asserito la bontà tecnica dei 1.000 mg di limite, creando così notevoli discrasie interpretative ( si vedano pure Cass., sez. pen. III, 20 July 2016, n. 44375 and, più recentemente, Cass., sez. pen. III, 19 October 2016, n. 47275 ). Anche a parere di chi scrive, l’ assai elevata soglia dei 1.000 mg appare come eccessiva, in tanto in quanto la cannabis non è per nulla una sostanza “ leggera “ e 1.000 mg, se mescolati con lalcool o altre sostanze, possono creare seri effetti collaterali psico-fisici. Provvidenzialmente, Cass., sez. pen. III, 28 September 2016, n. 47978 he has, finalmente e definitivamente, chiarito che “ seguendo il filo logico delle Motivazioni della Sentenza Biondi, per ripristinare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dellannullamento [ parziale ] del DM 11 April 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo leggero al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui al comma 2 Art. 80 YOU 309/90 deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa erroneamente indicato e dunque a 4.000 e non a 2.000 volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno, corrispondente a 2 Kg. di principio attivo, that, del resto, corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5 % . Siffatta Giurisprudenza, sicuramente generosa e tuttaltro che severa, è stata ampiamente accettata, come dimostrano Cass., sez. pen. WE, 16 February 2018, n. 18829, Cass., sez. pen. IV, 7 November 2018, n. 50300 e Cass., sez. pen. IV, 19 July 2018, n. 49366. Anche Cass., SS.UU. 30 January 2020, n. 14722 reputa questultimo filone interpretativo semi-abolizionista come “ aderente al reale contenuto dellanalisi effettuata dalla Sentenza Biondi del 2012, che si riferiva alle caratteristiche oggettive della sostanza ( qualità, quantità e concentrazione ) idonee a rendere applicabile il comma 2 Art. 80 YOU 309/90 . In buona sostanza, si tratta solo di un equivoco matematico, giacché, come specificato da Cass., SS.UU., 30 January 2020, n. 14722, “ limportante è indivuduare un moltiplicatore che consenta di ricostruire e di rappresentare, in termini numerici, proprio quel valore ponderale minimo come determinato attraverso lesame dellesperienza giudiziaria concreta [ … ] . L’ evidente errore di lettura del DM 11 April 2006, quanto al valore-soglia di principio attivo del THC, non può inficiare in alcun modo laccertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni Unite, ma impone solo una semplice correzione dei fattori del calcolo “. Sempre Cass., SS.UU. 30 January 2020, n. 14722 precisa che, anche in tema di haschisch e marjuana, l’ essenziale è fissare la c.d. “ dose media giornaliera [ … ] in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza: essa prescinde totalmente dalla frequenza delle assunzioni nellarco della giornata e perciò sembra anzi tollerare e consentire un modesto accumulo per più giorni, sempre presunto come una provvista destinata alluso personale “. Ciononostante a parere di chi commenta, l’ odierna Giurisprudenza di legittimità, nel nome del politicamente corretto, dimentica gli effetti devastanti della canapa nel lungo periodo. Il THC, che è liposolubile, reca a gravi conseguenze per il cervello, con la comparsa di allucinazioni, schizofrenia e disturbo ossessivo compulsivo. Il THC non è per nulla una sostanza “ leggera “ ed il proibizionismo totale è lunica via, alla luce del comma 1 Art. 32 Cost., per la tutela della salute psico-fisica dei giovani e giovanissimi assuntori. Basti pensare, ad esempio, ai numerosi omicidi stradali commessi sotto leffetto di haschisch e marjuana.
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