I vizi del matrimonio, quali sono e in cosa consistono

Invalidità, irregolarità, nullità e annullabilità assoluta e relativa, sono i vizi del matrimonio. Vediamo singolarmente in che cosa consistono.
La normativa sull’invalidità del matrimonio, con la riforma del diritto di famiglia, è stata oggetto di diverse modifiche da parte del legislatore, ampliando le ipotesi d’invalidità previste dal testo originario del codice civile. I maggiori cambiamenti rispetto alla precedente disciplina si sono registrati in tema di vizi del consenso, dando maggiore rilevanza all’errore e prevedendo espressamente il caso della simulazione del matrimonio, nell’intento di accentuare la tutela della libertà del consenso.
Nonostante questo, le ipotesi di invalidità contenute nel codice non esauriscono i possibili casi che legittimano l’impugnazione del matrimonio. L’inosservanza di un requisito richiesto dalla legge non determina l’invalidità del matrimonio, ma la sua irregolarità, il matrimonio resta valido. Avviene nei casi di impedimenti impedienti.
Il vincolo è inesistente quando mancano gli elementi minimi necessari per qualificare la fattispecie come matrimonio. Sono cause di inesistenza: la mancanza di una celebrazione formale, l’omessa manifestazione del consenso da parte di uno dei nubendi.
In presenza di un matrimonio inesistente, non si producono quegli effetti (efficacia provvisoria, matrimonio putativo) che la legge ricollega alla celebrazione di un matrimonio nullo.
L’inesistenza del matrimonio costituisce una categoria sul quale ambito di estensione non ci sono opinioni concordi. C’è chi ritiene la mancanza della registrazione dell’atto di matrimonio sia un caso inesistenza. La giurisprudenza ravvisa un’altra ipotesi di inesistenza nel matrimonio celebrato per procura dopo la scadenza di questa (كاس. ن. 569/1975).
In relazione al requisito della diversità di sesso degli sposi, in passato ritenuto implicito di esistenza del matrimonio, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4184/2012, ha respinto il ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso, che si erano uniti in matrimonio all’estero, i quali rivendicavano il diritto alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano, affermando, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale ed europea, che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è inesistente per l’ordinamento interno, ma è inidoneo a produrre effetti giuridici. Ha anche affermato, che le persone omosessuali conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare” e possono agire in giudizio in “specifiche situazioni” per reclamare un “trattamento omogeneo” rispetto ai conviventi matrimoniali.
In materia di invalidità matrimoniali, si deve rilevare che il codice utilizza una terminologia imprecisa, parlando di nullità anche quando, dalla disciplina delle ipotesi concrete, risulti che il matrimonio è esclusivamente annullabile.
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