I requisiti per diventare genitore affidatario
Non è infrequente che si verifichi la circostanza che una persona sia single e senza figli perché non ha ancora trovato la persona giusta con la quale mettere su una famiglia.
Nel frattempo, Ali, nella stessa persona, potrebbe prendere spazio il desiderio di aiutare chi è in difficoltà.
La circostanza la porterebbe a volere sapere in che modo si potrebbe diventare genitore affidatario.
A differenza dell’adozione, anche le persone single, con o senza figli, possono presentare domanda di affido.
Si tratta di un gesto d’amore, perché si accoglie in casa un minorenne, italiano o straniero, per il tempo necessario a permettere ai suoi genitori di superare un periodo di crisi.
La domanda deve essere presentata ai servizi sociali del Comune di residenza, i quali attiveranno i relativi incontri conoscitivi allo scopo di verificare che la persona che richiede sia davvero idonea a prestare le sue attenzioni a un bambino.
In questa sede scriveremo sull’argomento, affrontando le tematiche relative.
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La figura del genitore affidatario
L’istituto dell’affido familiare rappresenta un aiuto offerto alle famiglie che si trovano in difficoltà per diversi motivi, che possono essere economici o di altra natura.
Il minore, se dovesse essere privo di un ambiente idoneo alla sua crescita, può essere temporaneamente affidato alle attenzioni di un’altra persona, il cosiddetto genitore affidatario.
Una volta risolta la situazione di crisi, con il sostegno dei servizi sociali, il minore può ritornare con la sua famiglia.
L’affido familiare è un’istituzione dell’ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi sino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare.
Grazie all’affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o dove questo non sia possibile è consentito l’inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblica o privata. L’affidamento è un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela dei diritti dell’infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in relazione alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.
In Italia l’affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 svibanj 1983 che è stata modificata con la Legge n. 149 del 28 ožujak 2001.
Possono diventare genitori affidatari le persone singole, con o senza figli, le coppie sposate o conviventi, con o senza figli, le comunità di tipo familiare, gli istituti di assistenza pubblica o privata.
Questa ipotesi non è ammessa per i minori che non abbiano ancora compiuto sei anni.
L’affido rappresenta un rimedio temporaneo che può essere relativo esclusivamente ai minori, perché secondo la legge, un soggetto che non ha ancora compiuto la maggiore età è considerato incapace di intendere e di volere, naime, non è in grado di provvedere a sé stesso in modo autonomo.
I requisiti del genitore affidatario
Gli aspiranti affidatari devono possedere determinati seguenti requisiti, che sono la maggiore età, l’idoneità fisica e psichica, la disponibilità di un appartamento, un lavoro per potere mantenere il minore.
La domanda di affido può essere presentata senza limiti di età, che non sono previsti, però si deve sapere che in base alla legge devono essere nominati affidatari i familiari dello stesso minore entro il quarto grado.
Esclusivamente quando una simile ipotesi non sia possibile, si procede all’affidamento del minore a terze persone.
In che modo diventare genitore affidatario
Se una persona desidera diventare un genitore affidatario, deve presentare domanda ai servizi sociali del suo Comune di appartenenza.
Successivamente, si viene chiamati per sostenere alcuni colloqui conoscitivi, alcuni dei quali si terranno presso l’abitazione del richiedente, in modo da potere accertare che il soggetto sia davvero in grado di potersi occupare di un minore per un determinato periodo di tempo.
In relazione a questo, si deve precisare che l’affido non può durare più di due anni, che possono essere prorogati da parte del Tribunale per i minorenni se la sospensione possa danneggiare il bambino.
Nella circostanza nella quale si venga dichiarati idonei, viene disposto l’affido familiare dai servizi sociali quando c’è il consenso dei genitori del minore, nel caso di affido consensuale).
In questo caso, il provvedimento è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare, dal Tribunale per i minorenni quando non c’è il consenso dei genitori biologici, in caso di affido giudiziale, e c’è un grave rischio per il minorenne.
Il provvedimento deve indicare la durata dell’affido, l’esercizio dei poteri che vengono attribuiti ai soggetti affidatari e le modalità che regolano i rapporti tra il minore e i suoi genitori biologici.
Quando la situazione di difficoltà viene risolta, il minore ritorna a casa con i suoi genitori ma può lo stesso mantenere rapporti con gli affidatari.
Se l termine del periodo di affidamento non ricorrono ancora le condizioni perché il bambino possa ritornare con la sua famiglia, il Tribunale reitera il provvedimento sino al compimento del diciottesimo anno.
In questo caso, si parla di affido sine dine, naime, senza scadenza.
I doveri del genitore affidatario
Quando un minore viene dato in affido temporaneo, i rapporti con la sua famiglia di origine non si interrompono ma continuano secondo le modalità che prevede il Tribunale.
I genitori affidatari devono accogliere il minore presso la loro casa e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione, attraverso il cosiddetto esercizio della responsabilità genitoriale, in attesa che lo stesso ritorni presso la sua famiglia.
Sono previsti degli aiuti economici, a carico del Comune, che possono consistere in un contributo mensile, indipendentemente dal reddito, e di un rimborso per le spese straordinarie, in un’assicurazione per il minore in caso di incidenti e danni provocati o subiti durante il periodo di affido, in assegni familiari e prestazioni previdenziali dovute per il minore, in detrazioni di imposta per carichi di famiglia.
Gli affidatari devono mantenere i rapporti con i genitori di origine e favorire un suo reinserimento nella sua famiglia.
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