I rapporti tra le coppie di fatto quando cessa l’unione

Le coppie di fatto, nel linguaggio giuridico chiamate coppie more uxorio, sono sempre di più.
L’elevata crescita del fenomeno evidenzia la necessità di una riforma del diritto di famiglia e, in modo specifico della legge sui divorzi.
Se i giovani hanno paura del matrimonio è di sicuro più per le conseguenze legali in caso di scioglimento che non per l’atto stesso.
La normativa dovrebbe essere adeguata alle esigenze sociali, che oggi sono cambiate.
Se anche per la legge, i conviventi costituiscono una famiglia, allo stesso modo delle persone sposate, le coppie di fatto hanno tutele minori.
La famosa legge Cirinnà ha tentato di sanare la situazione, prevedendo i “contratti di convivenza”, figura ancora oggi poco utilizzata, perché non radicata nel nostro costume sociale.
L’unione tra un uomo e una donna si vede ancora un vincolo affettivo, lontano da logiche di contratto, a differenza dei Paesi anglosassoni.
Si possono distinguere le coppie di fatto semplici da quelle che hanno stipulato un contratto di convivenza.
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In che cosa consiste la convivenza di fatto
Secondo la legge, due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, possono essere conviventi di fatto a determinate condizioni.
Essere maggiorenni.
Essere unite tra loro in modo stabile da un legame affettivo di coppia, non importa se eterosessuale oppure omosessuale.
Essere unite anche da un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale.
La coppia deve considerare l’unione come una stabilità, ci deve essere la seria intenzione di sostenersi e aiutarsi a vicenda, al di là della semplice attrazione e di sentimenti che possono essere passeggeri.
Non avere rapporti di parentela, affinità o adozione, che sono rapporti affettivi diversi rispetto a quello che giustifica una convivenza di fatto.
Non essere unite da un matrimonio o da un’unione civile, riservata alle coppie omosessuali.
In presenza di simili circostanze, i diritti e i doveri della coppia sono quelli previsti dalla legge per questi specifici rapporti.
Che cosa spetta in caso di separazione alle coppie di conviventi
La coppia di conviventi che non ha voluto stipulare un contratto di convivenza si definisce “coppia di fatto” perché non regolata dal diritto.
Se non ci sono vincoli giuridici, alla cessazione del rapporto di convivenza, nessuno dei due può avanzare pretese sull’altro.
Assegno di mantenimento al convivente
L’assegno di mantenimento non è dovuto neanche se uno dei due è economicamente disagiato.
Non è neanche dovuta l’assegnazione della casa familiare al partner con il reddito più basso.
Siccome per le coppie di fatto non valgono le regole sulla comunione dei beni, ogni partner resta proprietario dei beni acquistati con i suoi soldi, dei quali non si potrà chiedere la restituzione.
Se i due conviventi hanno acceso un conto corrente cointestato questo andrà diviso in quote uguali, salvo diverso accordo.
Non si può chiedere la restituzione dei soldi dati al partner per i normali bisogni della famiglia e della sopravvivenza quotidiana.
La legge considera un fatto dovuto che un convivente dia all’altro il denaro necessario per le spese quotidiane, in attuazione del dovere di solidarietà che la legge impone sia alle coppie sposate sia a quelle di fatto.
Queste somme non possono più essere chieste neanche dopo che la coppia si è separata.
Diverso se l’importo conferito al partner è considerevole da costituire un arricchimento.
In presenza di simili circostanze il denaro deve essere restituito.
Lo stesso vale per i soldi utilizzati per ristrutturare la casa di proprietà del partner, che dovranno essere rimborsati perché si tratta di importi superiori alla normale amministrazione quotidiana.
L’assegno di mantenimento per i figli
I rapporti tra ex conviventi quando dall’unione siano nati dei figli, merita un capitolo a parte.
In presenza di simili circostanze, si inseriscono le norme sui doveri dei genitori che coinvolgono allo stesso modo sia le coppie sposate sia quelle non sposate.
About this, in caso di separazione, è necessario
Stabilire con quale dei due genitori il figlio abiterà.
Se il minore ha un’età maggiore di 12 years, il giudice lo dovrà ascoltare per conoscere la sua volontà, se maggiorenne, potrà scegliere lui stesso.
L’altro avrà il diritto di visita secondo un calendario concordato dalle parti o, in mancanza, fissato dal giudice.
Stabilire un assegno di mantenimento a favore del figlio che dovrà erogare il genitore che non abita con lo stesso.
L’assegno viene pagato a titolo di contributo, in proporzione alle capacità economiche del genitore.
Al convivente presso il quale abita il figlio minorenne o maggiorenne non ancora autosufficiente sotto l’aspetto economico, spetta anche un assegno di mantenimento per il figlio stesso, e non per lui.
Questo è esclusivamente un contributo che completerà le spese che sostiene il genitore convivente.
Lo stesso discorso deve essere fatto per i soldi utilizzati per ristrutturare la casa di proprietà del partner che, anche in questo caso, andranno rimborsati perché sono importi superiori alla normale amministrazione quotidiana.
La casa comune
Allo stesso modo delle coppie sposate, al convivente di una coppia senza figli non spetta vivere nella casa di proprietà dell’ex quando l’unione si rompe, neanche se non dovesse avere un tetto dove abitare.
Nonostante questo, il titolare dell’immobile non potrà mettere l’altro alla porta in un battibaleno, ma gli dovrà dare il tempo per trovare un altro alloggio.
In modo diverso si potrebbero configurare gli estremi di un illecito civile (spossessamento) e penale (violenza privata).
Se la coppia ha figli, il giudice potrà assegnare la casa al genitore con il quale i bambini andranno a stare.
Coppia con contratto di convivenza e spettanze in presenza di separazione
La coppia che firma un contratto di convivenza può definire prima i rapporti tra i partner alla cessazione dell’unione, dall’assegno di mantenimento al godimento della casa familiare.
Al fine di stabilire che cosa spetta al partner dopo la cessazione del rapporto si dovrà verificare quello ce viene previsto nel contratto stesso.
Il mantenimento nei confronti dei figli
Le regole relative ai figli sono le stesse di quelle scritte in precedenza.
È dovuto un assegno di mantenimento per la prole in relazione alle capacità economiche del genitore non convivente, oltre all’assegnazione della casa di proprietà dell’ex partner.
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