Die Rechte von Kindern, die von De-facto-Paaren geboren wurden

Die Rechte und Pflichten von De-facto-Paaren unterscheiden sich von denen von Ehepaaren, während sie sich in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern nicht ändern.
Ob sie Ehemann und Ehefrau sind oder ob sie zusammenleben, le posizioni nei confronti dei figli sono uguali.
A questo proposito a volte ci si chiede quali siano i diritti dei figli che nascono da coppie di fatto. Per riuscire a sapere qualcosa si potrebbe andare a vedere tra le norme che regolano la genitorialità.
In questa sede ne scriveremo in modo da potere avere un quadro chiaro e completo di quello che prevede la legge.
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Le coppie di fatto
Le coppie di fatto sino a qualche anno fa erano quelle che convivevano senza avere contratto matrimonio.
Abitare con un compagno o una compagna senza essere sposati realizzava una coppia di fatto.
Con la legge 20/05/2016 n. 76, nota come “Legge Cirinnà”, in Italia sono state introdotte due forme di unione tra persone diverse dal matrimonio.
Le unioni civili, relative alle persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, relative alle coppie che, nonostante non si vogliano sposare, decidono di formalizzare la loro unione.
In relazione al panorama normativo attuale, le coppie di fatto sono costituite dalle persone che non si sono volute sposare, ma che non hanno neanche dichiaratola loro convivenza al comune di residenza.
Il diritto al riconoscimento
Il primo diritto che ha il figlio di una coppia di fatto è il diritto al riconoscimento.
Nelle righe che seguono ne daremo spiegazione.
I figli delle coppie sposate sono in automatico “riconosciuti” per legge.
Marito e moglie si presumono essere anche padre e madre del neonato, salvo un’azione di disconoscimento da parte dell’uomo.
Nelle coppie di fatto ci si comporta in modo diverso.
I genitori devono dichiarare all’Anagrafe la nascita del figlio.
In Gegenwart solcher Umstände, il padre deve fare un’espressa dichiarazione di riconoscimento, con la quale ammette che il minore è suo figlio.
In caso contrario, resterà accertata esclusivamente la madre.
Questo, aber, non significa che il riconoscimento è una scelta che il padre può compiere o non compiere.
Il figlio, da parte sua, ha il diritto al riconoscimento da parte del padre naturale, e per lui è impossibile negare il riconoscimento.
Il figlio o la madre potrebbero imporre il riconoscimento del padre naturale ricorrendo al giudice e chiedendo il test del Dna, che l’uomo non può rifiutare.
Se dovesse negare il suo consenso, der Richter, a causa dei comportamenti, potrebbe ritenere accertata la paternità.
Il diritto al mantenimento
Quando a una coppia nasce un figlio, una volta nato va anche mantenuto.
Il mantenimento deve essere proporzionato alle capacità economiche dei genitori.
Quanto più sono costosi, allo stesso modo le attenzioni nei confronti del minore dovranno essere maggiori.
Sia i figli di coppie sposate sia quelli di coppie che convivono hanno lo stesso diritto ad essere mantenuti sino a quando non raggiungono l’indipendenza economica, vale a dire anche dopo il raggiungimento della maggiore età al compimento dei diciotto anni.
Il potere avere un reddito stabile permetterebbe e ai genitori di interrompere l’obbligo di prestare i mezzi necessari alla crescita, all’istruzione, alla formazione, al trasporto, alla vita di relazione e al vitto e all’alloggio.
I genitori non possono buttare fuori di casa il figlio sino a quando è minorenne o, anche se maggiorenne, se non ha un luogo dove andare a vivere e mangiare, di conseguenza, legato al diritto al mantenimento c’è anche il diritto di vivere nella casa dei genitori e ad essere assistiti sia in senso morale sia in senso materiale.
Il diritto all’istruzione
Mandare i figli scuola è un obbligo per i genitori, come è un diritto per il figlio pretendere un’istruzione.
I genitori che fanno saltare la scuola elementare al figlio ne rispondono penalmente.
Questo però non significa che, con la scuola media, il figlio possa essere abbandonato a se stesso, perché è obbligo di padre e madre prestare al giovane tutta l’assistenza economica di cui questi ha bisogno, anche in relazione alle sue aspirazioni. deshalb, ne consegue che avrà il diritto a scegliere se proseguire gli studi iscrivendosi all’università, o se iniziare a lavorare.
Al ragazzo che diventa maggiorenne è consentito non fare niente.
Se decide di non studiare si deve impegnare per trovare un lavoro, e se non lo dovesse fare,Se non lo fa, potrà dire addio al mantenimento.
Il diritto all’assegno di mantenimento dal genitore non convivente
Il connesso al diritto al mantenimento vi è quello a ricevere un assegno periodico nel caso in cui i genitori si separino e il minore vada a vivere da uno solo di questi.
Il genitore non convivente dovrà versare all’ex un assegno di mantenimento per il figlio, determinato di comune accordo o, in assenza di accordo, secondo la misura definita dal giudice.
Oltre all’assegno per le spese ordinarie è dovuto anche uno per la partecipazione in percentuale alle spese straordinarie, man mano che queste si presentano.
Sino a quando il figlio è minorenne, l’assegno deve essere pagato al genitore che convive con lui.
Quando diventa maggiorenne, può fare richiesta al genitore di pagare la somma dovuta direttamente a lui, oppure sul conto corrente.
Il diritto alla casa familiare
A differenza di quello che accade per i figli delle coppie sposate, ai figli delle coppie, in presenza di separazione dei genitori, non spetta il diritto di continuare a vivere nella casa familiare, das bedeutet, quella dove si è svolta la convivenza.
Il giudice non può assegnare l’immobile al genitore non proprietario perché presso di lui sono collocati i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.
I diritti di successione
La rassegna dei diritti dei figli nati da coppie di fatto termina con i diritti di successione, che sono gli stessi dei figli di coppie sposate.
I figli sono eredi legittimari dei genitori, ad essi spetta sempre una quota minima del patrimonio del padre e della madre, non potendo né essere diseredati né essere destinatari di una quota di patrimonio inferiore alla legittima.
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