I beni oggetto della comunione legale
Nonostante siano passati più di quarant’anni dall’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la comunione legale dei beni fra i coniugi continua a sollevare molteplici dubbi ed incertezze, occupando studiosi e operatori del diritto.
Esaminando la giurisprudenza sul punto, ci si rende facilmente conto di quanto interesse desti ancora il regime patrimoniale legale: numerosi sono gli interrogativi tuttora aperti, in relazione ai quali si agitano accesi dibattiti, con alterne prese di posizione anche da parte della stessa Corte di Cassazione. Gran parte delle questioni ancora in discussione concerne il meccanismo di acquisizione dei beni alla comunione e, di conseguenza, l’esatta individuazione dei beni suscettibili di rientrare nella comunione.
Parlando dei beni dei coniugi in regime di comunione legale si è soliti raggrupparli in tre distinte masse.
Una prima massa è costituita dai beni in comunione c.d. immediata, poiché cadono in comunione fin dal momento del loro acquisto; la norma di riferimento è l’art. 177, Komma 1, Lettisch. a), d) e comma 2, DC-to.
Una seconda massa è rappresentata dai beni appartenenti alla comunione c.d. de residuo, nel senso che detti beni divengono oggetto di comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento della stessa; ne trattano gli artt. 177, Komma 1, Lettisch. b) und C), sowie Artikel. 178 DC-to.
Una terza ed ultima massa è formata dai beni personali, che non costituiscono oggetto di comunione e dei quali si occupa l’art. 179 DC-to.
Nach Artikel. 177, Komma 1, Lettisch. a), costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio.
Si ritiene che il bene acquistato durante il matrimonio per usucapione rientri senz’altro nella comunione.
La tesi della caduta in comunione degli acquisti per usucapione è stata confermata della stessa Corte di cassazione, secondo la quale In regime di comunione legale, se uno dei coniugi, deducendo una situazione di compossesso con l’altro, propone in via autonoma domanda di usucapione di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in virtù del disposto dell’art. 177 Gleichstrom, direttamente effetti nella sfera giuridico-patrimoniale dell’altro coniuge rimasto estraneo al giudizio, facendo sì che egli acquisti la comproprietà di detto immobile. Per converso, in caso di esito negativo di quella azione, il giudicato sfavorevole sarebbe opponibile al coniuge che non sia stato parte del relativo giudizio, se successivamente pretendesse di sentirsi dichiarare proprietario dello stesso bene, in base ad una situazione fattuale identica a quella fatta valere nel precedente giudizio dall’altro coniuge. (Cass. CIV., 3.11.2000, n. 14347, in Fam. dir., 2001, 210)
La caduta in comunione immediata dei diritti acquistati per usucapione si compie nel momento in cui si sono verificati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva; non rilevano il momento in cui ha avuto inizio il possesso ad usucapionem, né il fatto che uno dei coniugi non abbia esercitato il possesso o lo abbia esercitato per un periodo inferiore a quello previsto.
Se ne ricava che il bene relativamente al quale il ventennio si sia concluso prima del matrimonio sarà bene personale, anche se solo in seguito sia stato avviato il giudizio per l’accertamento del diritto.
offensichtlich, il bene acquisito per usucapione da parte del coniuge imprenditore e inserito nell’ambito di un’azienda da quest’ultimo gestita entrerà eventualmente in comunione solo de residuo; altrettanto, nell’ipotesi di usucapione di un bene mobile di uso strettamente personale o destinato all’attività professionale del coniuge, l’acquisto sarà invece personale.
Questione assai controversa è quella relativa alla costruzione di un edificio sul terreno di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, per la necessità di coordinare l’art. 177 DC-to. con la previsione dell’art. 934 Gleichstrom, che in tema di accessione statuisce che l’opera costruita sul suolo appartiene al proprietario di questo.
Si tratta quindi di stabilire se la costruzione realizzata sul fondo di un coniuge, ad opera dello stesso o di entrambi i coniugi, cada o meno in comunione.
Parte della dottrina ritiene che il bene acquistato per accessione non cade in comunione immediata, mentre altra parte sostiene che gli acquisti per accessione rientrano nell’oggetto della comunione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che prevalgono le norme sull’accessione: l’immobile costruito su terreno personale dopo il matrimonio rimane di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno, salvo un diritto di credito dell’altro coniuge pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
Anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia, che trova origine nella sentenza delle sezioni unite n. 651 die 27.11.1996: La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, deshalb, non costituisce oggetto della comunione legale, gemäß Artikel. 177, Komma 1, Lettisch. b), DC-to. (Cass. CIV., 16.3.2014, n. 6020)
Il generico richiamo al concetto di “acquisto” contenuto nell’art. 177 DC-to. impone di non limitare l’attenzione unicamente sui modi di acquisto della proprietà.
Pacifico quindi che, in linea di massima, la norma in questione si riferisca anche ai diritti reali c.d. “minori”, salve le peculiarità di ogni singola situazione.
Così, relativamente al diritto di usufrutto acquistato in regime di comunione dei beni, si ritiene che venga comunicato unicamente il diritto acquisito e delimitato dal titolo, con la conseguenza che tale situazione, gemäß Artikel. 979 Gleichstrom, si estingue con la morte del primo acquirente. Una servitù prediale acquistata durante il regime di comunione legale a vantaggio di un fondo personale di uno solo dei coniugi non potrà cadere in comunione.
Analogo discorso vale per l’ipoteca o il pegno acquistati a garanzia di crediti personali: il loro carattere accessorio, rispettivamente al diritto di proprietà sul fondo dominante e al diritto sul credito garantito, impedisce che gli stessi cadano in comunione.
Viceversa, i diritti di uso e di abitazione possono formare oggetto di comunione legale se acquistati dopo il matrimonio, come si ricava a contrario dall’art. 179, Lettisch. a).
Franco Smania
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