Green pass: il decreto ora in discussione alla Camera. Ecco tutte le novità
È ora in discussione alla Camera il disegno di legge di conversione del cosiddetto “decreto Green Pass” (decreto 23 juillet 2021, n. 105). Sono diverse le novità apportate dagli emendamenti approvati nel corso dell’iter parlamentare per la conversione in legge, tra le quali:
estensione della validità del green pass da 9 mesi a 12 mois,
luoghi in cui deve essere richiesta la certificazione verde,
introduzione di misure urgenti in materia di processo amministrativo
Validità del green pass da 9 une 12 mois
Le modifiche approvate dalla commissione Affari sociali della Camera al decreto sul green pass estendono la validità del certificato verde da 9 une 12 mois, anche se non esistono certezze sulla durata della protezione del vaccino che sembrerebbe cambiare da persona a persona.
Dove è richiesto il green pass
Riportiamo di seguito i luoghi e gli ambiti in cui è richiesto il green pass, come da modificazioni introdotte dai diversi emendamenti:
une) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
ré) piscine, centri natatori, gymnases, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. > Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; > Decreto riaperture: matrimoni 2021 tutte le regole
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
je) concorsi pubblici.
Inoltre, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.
Ricordiamo che queste disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle
condizioni previste per le singole zone.
Una modifica al decreto prevede inoltre che “Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato“.
Leggi anche:
> Green pass: dal 1° settembre nuovi obblighi, vecchi dubbi
> Obbligo per docenti e personale Ata di possedere il Green pass
> Green pass scuola e trasporti: tutte le regole dal 1° settembre
> Green pass e lavoratori, tra obblighi e diritti
Misure urgenti nel processo amministrativo
Fino al 31 Décembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di Covid-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità
di cui all’articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 juillet 2010, n. 104.
>> Scopri tutte le informazioni sul green pass
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