Green pass e lavoratori, tra obblighi e diritti
Da mercoledì 1° settembre 2021 è entrata in vigore la “fase due” del green pass, che lo ha reso obbligatorio, oltre che per accedere a gran parte delle attività al chiuso, quali ristoranti, palestre, cinema, mostre, sagre, centri culturali e sociali, piscine e centri termali al chiuso, eventi, convegni e congressi, anche per le scuole, le università ed i trasporti.
Si tratta di una obbligatorietà tuttavia a scacchiera, perché prevede che per le scuole siano in possesso del certificato verde il personale docente e quello amministrativo, mentre non vi è obbligo per gli studenti; negli atenei universitari, invece, la richiesta di esibire un green pass valido è estesa anche agli allievi che vogliano seguire le lezioni o sostenere gli esami. Al contrario, sui trasporti (con esclusione dei trasporti regionali) sono obbligati ad esibire la certificazione vaccinale i passeggeri, mentre non è previsto alcun obbligo per il personale, conducenti, controllori, assistenti di volo eccetera. >>
Così come per i ristoranti, dunque, in cui ci si potrebbe trovare nella paradossale situazione di avere sedute ai tavoli persone con green pass, servite da camerieri ed addetti di sala senza green pass, così sui mezzi di trasporto, conducenti, assistenti e controllori privi di certificazione dovranno verificare che si imbarchino solo soggetti regolarmente in possesso del documento. >> Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni
Green pass e obbligo per i lavoratori
Un paradosso, che è il tema caldo di questi giorni, in quanto, con l’eccezione del personale sanitario, البريد, da ieri, del personale scolastico ed universitario, non è previsto al momento per i lavoratori pubblici o privati alcun obbligo di green pass, ma il dibattito sull’eventuale inserimento di tale obbligatorietà sembra non trovare una soluzione accettabile per tutti.
Innanzi tutto è bene ricordare che obbligo di vaccinazione ed obbligo di possedere ed esibire un green pass in corso di validità, non sono la stessa cosa.
Ricordiamo infatti che il green pass si può ottenere con la presenza di almeno una delle tre condizioni essenziali necessarie al suo rilascio (aver ricevuto un vaccino, aver effettuato un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti, essere guariti da infezione di Sars-Co-V2) e che le condizioni sono alternative tra di loro. Dunque, anche per i cosiddetti no-vax sussisterebbero le condizioni per ottenere la certificazione verde, senza sottoporsi a vaccino.
>> Leggi l’articolo Green pass: دال 6 agosto le nuove regole. Ecco tutto quello che c’è da sapere
Tuttavia, escludendo il caso di guarigione da Covid, appare evidentemente impensabile sottoporsi ad un tampone ogni due giorni, pur con i prezzi calmierati imposti da Governo. E dunque il vero tema di cui si discute è se rendere obbligatorio il green pass non sia, di fatto, un modo per rendere obbligatorio il vaccino ed in tal caso se tale imposizione possa essere considerata lecita secondo il nostro ordinamento. >> Green pass e profili di legittimità costituzionale
In secondo luogo, sussiste il tema del trattamento dei dati e della tutela della privacy, con il dibattito relativo a chi sia autorizzato a verificare la validità del pass. >> Il Garante privacy ha dato parere favorevole alla green pass Covid-19
Personale sanitario
مقالة 4 del Decreto Legge del 1° aprile 2021, ن. 44 prevede la vaccinazione quale “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” per i lavoratori sanitari, dunque solo per questa categoria esiste non tanto l’obbligo di esibire il green pass, quanto quello di essere vaccinati.
Per quanto riguarda l’esibizione del green pass, solo nel caso del personale sanitario, poiché green pass e vaccino coincidono necessariamente, l’unico soggetto autorizzato a verificare l’esistenza del green pass sarà il medico competente, nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, che al datore di lavoro dovrà limitarsi a riferire se il lavoratore è idoneo o meno alla mansione lavorativa svolta.
Personale scolastico
Non è lo stesso per il personale scolastico, che in caso di rifiuto al vaccino, potrebbe percorrere la complessa via del tampone a giorni alterni, dal momento che per questa categoria la norma prevede non già l’obbligo di vaccinazione, ma quello di esibizione del green pass. Ricordiamo che in caso di mancanza della certificazione verde, il personale scolastico non potrà essere ammesso sul luogo di lavoro, e dopo cinque giorni di assenza per tale motivo, che verrà considerata ingiustificata, verrà sospeso dalla mansione lavorativa e dallo stipendio.
>> Leggi l’articolo Obbligo per docenti e personale Ata di possedere il Green pass
In questo caso, il controllo della misura è affidato ai dirigenti scolastici ed ai responsabili dei servizi ed è stata predisposta una piattaforma automatizzata per il controllo dei green pass collegata al data base nazionale, su cui il Garante per la Protezione dei dati personali con parere 9694010 si è espresso favorevolmente sull’utilizzo di tale piattaforma, che rispetta i requisiti privacy previsti dal Reg. الاتحاد الأوروبي 679/2016 relativamente al principio di minimizzazione dei dati, alla sicurezza degli stessi ed al personale autorizzato ad effettuare la verifica.
E tutti gli altri lavoratori?
Che succede invece per tutti gli altri lavoratori? È lecito che il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti l’esibizione del green pass o addirittura l’obbligo vaccinale?
Al momento non c’è alcuna legge che lo preveda, ma la situazione evolve talmente velocemente che già in serata le cose potrebbero cambiare, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori della Pubblica Amministrazione.
Ma se in termini di trattamento sanitario obbligatorio è prevista una riserva di legge assoluta dalla nostra Costituzione, che all’art. 32 prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, la giurisprudenza ha espresso, nelle sue ultime pronunce, un orientamento molto diverso.
Sappiamo inoltre che l’obbligo vaccinale in Italia non è argomento nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto in occasione della reintroduzione dell’obbligo di vaccinazione per i minori di età (obbligo che era stato soppresso alla fine degli anni ’90) e culminato con la sentenza della Corte Costituzionale 5/2018. La Corte ha statuito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 se nel giudizio di bilanciamento tra l’interesse dei singoli di decidere per se stessi e l’interesse alla sicurezza della collettività sia quest’ultimo a prevalere.
In tema di green pass, ال 24 agosto scorso la CEDU ha respinto le richieste di provvedimenti cautelari presentate dai vigili del fuoco francesi in seguito all’entrata in vigore di una normativa sostanzialmente identica a quella italiana, stabilendo che l’obbligo del green pass non viola alcun diritto fondamentale.
>> Leggi l’articolo Corte di Strasburgo stabilisce che il Green pass non è incostituzionale
Ancora, è di ieri la decisione del TAR del Lazio che con i decreti monocratici nn. 4531/2021 البريد 4532/2021 ha respinto i ricorsi del personale scolastico che chiedevano la sospensione dei provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione in merito al green pass, ritenendo corretta la sanzione della sospensione e stabilendo che venga addebitata ai docenti il costo dei tamponi, poiché il diritto a non vaccinarsi non è assoluto e non è intangibile, in quanto deve essere bilanciato e contemperato con altri diritti della collettività.
>> Leggi l’articolo Obbligo green pass per insegnanti e studenti: per il TAR il ricorso è inammissibile
Infine, le sentenze di diverse Tribunali di merito (Tribunali di Modena, 23 تموز 2021, Verona, 24 مايو 2021, Belluno, 19 مارس 2021, روما 31 آب 2021) hanno ritenuto legittimo che il datore di lavoro sospenda dalla mansione e dallo stipendio i propri dipendenti non in possesso di green pass, in quanto esercizio di quel potere-dovere di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui il datore stesso è investito, sancito dall’art. 2087 del codice civile.
Pare dunque che la strada verso l’obbligatorietà del green pass sui luoghi di lavoro e dunque, a fortiori, dell’obbligo vaccinale dei dipendenti, sia pienamente tracciata e che sia ormai solo questione di tempo per vederla pienamente attuata. Resta solo da vedere in che termini, e soprattutto quali saranno le reazioni del sempre più ampio popolo no-vax.
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مصدر: Diritto.it