Green pass: approvato il nuovo decreto. Tutte le regole per studenti e professori

Come anticipato nei nostri articoli dei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri del 5 August 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti, a partire dal 1° settembre 2021, per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dell’università e dei trasporti. I professori e gli studenti torneranno in classe e dovranno avere il green pass. Per quanto riguarda i trasporti, il green pass sarà richiesto per i mezzi (treni, pullman e traghetti) a lunga percorrenza.
Professori e studenti universitari con il green pass
Come si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri, nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica dell’università e della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado sarà svolta in presenza.
Tale disposizione è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 years, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

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Trasporti
Dal 1° settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto.
In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Eventi sportivi

Per gli eventi all’aperto è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro;
Per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

Altre norme
Infine il decreto prevede:

la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure che svolge attività di contenimento di diffusione del virus;
la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 September 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.
per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 October. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.

>> Scopri tutte le regole sul green pass

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