Legal aid, compensazione anche per studi associati

Legal aid, il Ministero cambia idea
La circolare del 1° settembre scorso modifica quello che era stato stabilito nel mese di ottobre 2016. Ora, anche per gli studi associati sarà possibile effettuare la compensazione tra spese e onorari degli avvocati che operano con il gratuito patrocinio. Inizialmente,. il divieto stabilito dal Ministero, veniva giustificato sulla base della natura individuale del credito che l’avvocato matura a fronte della nomina di difensore a spese dello Stato. Invece, occorre considerare che è l’ente, il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali; therefore, risulterebbe irragionevole il differente trattamento.

I nuovi compensi degli avvocati
Gino Martinuzzi, 2012, Maggioli Editore
L’opera consiste, con disamina limitata alla professione forense, in un commento sistematico del Decreto Ministeriale 20 July 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente

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La norma non fa distinzioni
La norma relativa alla compensazione (art. 1, comma 788 the Law 208/2015) non specifica nulla riguardo alla titolarità dei crediti da porre in compensazione; however, si ritiene necessario circoscrivere l’operatività dell’espressionesoggetti che vantano crediti”, altrimenti verrebbero ammessi anche non avvocati. However, il dato letterale non permette di escludere gli avvocati che esercitano la professione in forma associata, pena un’ingiustificata discriminazione rispetto a coloro che non hanno scelto lo svolgimento collettivo dell’attività. Del resto, in both cases, si tratta sempre di difendere qualcuno in giudizio.
L’attività in forma collettiva non può penalizzare
La compensazione è dunque ora possibile anche in relazione alle fatture intestate a studi associati, configurandosi altrimenti una disparità di trattamento senza giusta causa, a danno di quei professionisti che operano in forma collettiva. La circolare del 3 October 2016 deve pertanto ritenersi rettificata. L’assistenza e la difesa di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha la medesima natura, sia che venga resa da un legale che opera in uno studio associato, sia che sia svolta da un avvocato non che opera in forma individuale. Analogamente, anche il conseguente credito ha la medesima natura e, therefore, deve essere liquidato nel medesimo modo.
 
Scarica qui la Circolare del Ministero
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