Gli interessi moratori non sono dovuti se superano il tasso soglia

La corte d’appello di bari non condivide le sezione unite n.19597/2020
Gli interessi moratori non sono dovuti se superano il tasso soglia. Il principio risulta affermato dal un’ordinanza resa in data 4 Prosinac 2020 dalla Corte d’Appello di Bari la quale ha ulteriormente precisato che il calcolo in percentuale dell’interesse di mora applicato dalla Banca va determinato sulla sorte capitale e non anche sull’intera rata comprensiva degli interessi.
Nel caso esaminato dalla Corte il contratto di finanziamento stabilisce che “gli interessi di mora, immediatamente dovuti su ogni somma impagata, matureranno altresì sulle rate interessi, dalla data della relativa scadenza e, nei casi di risoluzione, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell’impresa, sull’importo complessivamente dovuto” ….
stoga, rileva la Corte, “per effetto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi, gli interessi moratori sulla quota capitale di ogni singola rata vengono, quindi, a sommarsi a quelli moratori sulla quota interessi, cosicchè per determinare il tasso di mora effettivamente previsto in contratto occorre rapportare in percentuale gli interessi composti così determinati alla sola quota capitale.”.
Sulla base di tale motivazione ha affidato al CTU l’incarico di effettuare i relativi calcoli, precisando che se tale calcolo conduce al superamento del tasso soglia, il CTU dovrà escludere “dal credito della banca gli interessi moratori”.
Quindi la Corte d’Appello di Bari ritiene che il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi.
Ma, soprattutto, la Corte ritiene correttamente che gli interessi moratori,in ipotesi di superamento del tasso soglia, non sono dovuti, neanche nella misura corrispondente agli interessi corrispettivi, come invece ritengono le Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020.
Perché la decisione della Corte d’Appello di Bari è da preferire rispetto a quella delle Sezione Unite?
A mio avviso può discutersi se il superamento del limite comporti nullità della sola clausola che contempla gli interessi moratori, oppure se riguardi l’intera pattuizione degli interessi, compresi quelli corrispettivi. E può anche ritenersi che la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi. Ma, se la clausola relativa agli interessi di mora è nulla, per il superamento del tasso soglia, non pare condivisibile la tesi che sono dovuti, comunque, gli interessi corrispettivi, almeno fino a quando l’art.1815 c.c. (“ Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) non risulterà essere stato abrogato.
volumen preporučeno

Fideiussioni bancarie nulle
Monica Mandico, 2020, Maggs Izdavač
Il volume si pone quale strumento pratico, articolato in domande e risposte, utile al Professionista per affrontare le questioni relative all’istituto della fideiussione bancaria.
posebno, viene analizzata un’ampia casistica in materia di nullità della fideiussione,…

21,00 € 19,95 € kupiti

njegova www.maggiolieditore.it

 
 

Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!

Ti potrebbe interessare anche

Ruolo della ctu cd. percipiente nelle cause bancarie e l’onere della prova nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

di Gianni Solinas
17 studeni 2020

Onere della prova per i pagamenti e imputazione a debiti determinati

di Graziotto Fulvio
15 studeni 2019

Non può essere coperta da giudicato l’eccezione di usurarietà degli interessi

di Vincenzo Vitale
13 lipanj 2019

Fideiussione bancaria abi: nullitatotale rilevabile d’ufficio

di Vincenzo Vitale
17 studeni 2020

The post Gli interessi moratori non sono dovuti se superano il tasso soglia appeared first on Diritto.it.
Izvor: Diritto.it