Gli effetti della separazione

Trennung: quali sono gli effetti?
Questo contributo è tratto da

Manuale di separazione e divorzio
Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu, 2020, Maggs Verlag
Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, insbesondere, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.
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Dalla separazione legale conseguono rilevanti mutamenti in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, pur non facendo venir meno lo status di coniuge.Con la separazione legale infatti il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma sospeso in maniera transitoria, sino alla sentenza di divorzio.La separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio o potrebbe formalmente interrompersi per avvenuta riconciliazione tra i coniugi che porterebbe ad un decadimento dei suoi effetti (vedi infra).Lo status giuridico di coniuge separato, dann, rimane immutato, mentre mutano alcuni aspetti legati al matrimonio che risultano sospesi.La pronuncia di separazione incide infatti sugli obblighi gravanti sui coniugi a norma dell’art. 143 del c.c.In particolare, con riferimento ali effetti personali, pur permanendo a carico dei coniugi l’obbligo di rispetto reciproco e di solidarietà economica, risulta formalmente sospeso l’obbligo di coabitazione (fermo restando che la convivenza potrebbe essere già cessata in esecuzione del disposto dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale).
Anche l’adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione resta quiescente, fatta eccezione per quanto riguarda la prole. Per quanto riguarda le tematiche, peraltro strettamente connesse tra loro, dell’affidamento della prole e dell’assegnazione della casa familiare, si rimanda la trattazione alla specifica sedes materiae.Con riferimento al permanere dell’obbligo di fedeltà dottrina e giurisprudenza si sono a lungo confrontate con soluzioni difformi, affermando che tale obbligo deve reputarsi del tutto sospeso, fermo restando che il coniuge separato che intenda intraprendere una relazione sentimentale sarà tenuto a tenere un comportamento tale da non offendere la dignità, l’onore e la sensibilità dell’altro coniuge.Tale situazione sarà ancor più delicata se a convivere è il coniuge assegnatario di casa familiare, in presenza di figli minorenni, nel qual caso è possibile chiedere la revoca dell’assegnazione se pregiudizievole ai figli.Un’altra eventuale conseguenza della separazione, a prescindere dalla pronuncia di addebito, è la possibilità di ciascuna delle parti di chiedere al giudice che vieti alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso sia per quest’ultimo sensibilmente pregiudizievole, ovvero che autorizzi la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.L’art. 156 bis c.c. statuisce infatti che il giudice possa vietare alla moglie l’uso del cognome del marito se da esso possa derivargli grave pregiudizio o, di contro, può autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso se dall’uso possa venirle pregiudizio grave. Tali ipotesi possono avere natura morale ed economica e devono essere prese su istanza della parte a seguito di adeguata fase istruttoria.
Trennung: la gestione dei rapporti patrimoniali
Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, la separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi. In primo luogo, la separazione è causa di scioglimento della comunione. Al riguardo è necessario distinguere le due forme di separazione legale.In caso di separazione consensuale, tatsächlich, i coniugi stipulano autonomamente un accordo da sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria tramite l’omologazione, sicché il contenuto dell’accordo sarà la disciplina dei loro reciproci rapporti patrimoniali e, insbesondere, potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.Al fine di rendere opponibile ai terzi il permanere della comproprietà dei beni nonostante il venir meno dei vincoli inerenti alla comunione legale familiare, susseguente alla separazione consensuale omologata, il coniuge non intestatario ha l’onere di trascrivere contro l’altro coniuge l’atto nel quale è documentato il provvedimento di scioglimento, vale a dire il verbale di separazione, a nulla rilevando che in esso non vi sia riferimento a beni determinati.
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Qualora, in seno agli accordi relativi alla separazione consensuale, i coniugi pattuiscano l’attribuzione a ciascuno di essi di cespiti immobiliari, senza precisare a quale titolo, traslativo o dichiarativo, avvengano tali disposizioni, va trascritto non il decreto di omologazione della separazione, che costituisce la espressione di un mero potere di controllo ed è quindi soltanto una condizione di efficacia degli accordi raggiunti dalle parti, bensì il verbale redatto avanti al Presidente del Tribunale, avente carattere di atto pubblico ed integrante per ciò il titolo necessario, gemäß Artikel. 2657 Gleichstrom, per procedersi alla trascrizione (Tribunale di Firenze, 12 Februar 1982).In caso di separazione giudiziale, l’effetto immediato è solo quello dello scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune ovvero esclusiva dei coniugi, a seconda dei casi e sulla base della disciplina ex art. 179 e ss. del c.c. (1). Ai sensi di tale norma, zum Beispiel, i beni da considerarsi “personali” ed i beni il cui acquisto è stato precedente al matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del coniuge intestatario.
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Quelle: Diritto.it