Gli alunni disabili hanno diritto a ore di sostegno in base alle loro esigenze
Il genitore di alunna disabile grave di una scuola primaria chiede all’amministrazione scolastica di assegnare alla figlia un numero di ore di sostegno settimanali adatte alle sue esigenze di apprendimento. Il genitore chiede inoltre, tramite la Direzione didattica, che il Comune le fornisca un assistente personale.
Il dirigente scolastico invia la domanda all’Ufficio scolastico competente e assegna le ore settimanali di sostegno in misura inferiore a quelle dovute. Nel contempo chiede al Comune di fornire un assistente, ma Il Comune non esaudisce la richiesta.
Il genitore ritenendo la situazione ingiusta ricorre al TAR di Catanzaro per ottenere che la scuola assegni le ore dovute in ragione delle esigenze della minore, nonché per ottenere l’assegnazione di un assistente personale.
Il TAR accoglie le richieste ma respinge la domanda di risarcimento danni poiché l’insufficiente assistenza è stata causata non da colpa ma dai vincoli di bilancio imposti dalla legge. Al genitore non viene riconosciuto il rimborso delle spese processuali né di quelle sostenute per l’assistenza alla minore così che questo fa appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato rileva che in materia esiste un “contenzioso seriale” a causa dell’estremo disordine, della frammentarietà della normativa e della difficile comprensione della stessa, tale da determinare orientamenti diversi del giudice amministrativo di primo grado.
Di fronte a questa situazione il Consiglio di Stato ricorda di avere pronunciato di recente una sentenza “pilota” con la quale ha ricostruito la normativa : a partire dalla originaria impostazione con scuole speciali e classi differenziate fino a giungere alla scuola inclusiva con le figure dell’insegnante di sostegno e dell’assistente personale.
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Nel caso in esame si discute in particolare se, per ragioni di contenimento della spesa, si possano ridurre le ore dovute e se, in caso di riduzione, i genitori possano rivolgersi al giudice per ottenerle, oltre al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese sostenute.
A questo proposito il Consiglio di Stato rileva che:
– la qualità della normativa è molto scarsa, frammentaria e disarmonica, di difficile lettura sia per i genitori che per gli operatori scolastici;
– ciò è molto grave perché contrasta con il principio per cui le istituzioni devono facilitare l’individuazione delle regole per rendere gli interessati consapevoli dei loro diritti e per consentirne l’applicazione senza costringerli a rivolgersi al giudice;
– che tra i diritti fondamentali degli alunni diversamente abili e le esigenze di contenimento della spesa i primi devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria;
– l’attività degli insegnanti di sostegno infatti comporta vantaggi non solo per i diversamente abili ma anche per le famiglie e per la società nel suo complesso. Evita la segregazione, la solitudine e l’isolamento nonché i pesi anche economici insostenibili per le famiglie. Rendono possibile il recupero e la socializzazione e consentono a chi è affetto da handicap di dare il proprio contributo alla società.
Vista la prevalenza di tali diritti sulle ragioni di contenimento della spesa il Consiglio di Stato indica alla Amministrazione scolastica le procedure da seguire a tutela degli alunni disabili in modo chiaro e trasparente, provvedendo anche in via “temporanea”, in attesa che le risorse necessarie siano rese disponibili;
– il sistema deve far sì che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto, poiché solo le famiglie che hanno mezzi possono rivolgersi al giudice mentre coloro che ne sono privi sono impossibilitati a farlo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Giudice, dopo aver chiarito che deve essere fondata sulla specifica prova di quali siano state in concreto le conseguenze subite, afferma che:
– la formulazione poco chiara della normativa esclude la colpa ;
– i danni patrimoniali e non patrimoniali devono essere risarciti quando ne sia stata fornita prova.
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