Gestione di Autostrade per l’Italia s.p.a. senza procedura di evidenza pubblica: questione alla CEDU

Prosecuzione della gestione della rete autostradale di Autostrade per l’Italia s.p.a. senza procedura di evidenza pubblica: questione alla CEDU
Il T.a.r. per il Lazio (sezione IV, sentenza non definitiva 19 listopad 2022, n. 13434) ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni pregiudiziali in tema di concessioni autostradali e, naročito, sulla compatibilità eurounitaria della disciplina contenuta nell’art. 43 del d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011 in rapporto alla disciplina prevista nella direttiva n. 2014/23/UE.
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L’esperimento della procedura di gara secondo i ricorrenti
Le questioni rimesse alla Corte di giustizia UE

1. L’esperimento della procedura di gara secondo i ricorrenti
Il T.a.r. per il Lazio, su ricorso proposto da alcune associazioni imprenditoriali e di utenti dei servizi bancari e finanziari ha posto alcuni quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia UE circa la sussistenza di un obbligo o meno, discendente dalla normativa UE, di esperimento di una procedura di gara in conseguenza della modifica della convenzione originaria e il riassetto societario di Autostrade per l’Italia s.p.a. (ASPI), nonché dell’obbligo di effettiva verifica di affidabilità del concessionario già ritenuto “inaffidabile” per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. La controversia che ha condotto al rinvio pregiudiziale ha a oggetto la concessione della società ASPI e, segnatamente, l’assetto dell’istruttoria nel procedimento riguardante gli “aggiornamenti” e le “revisioni” delle convenzioni autostradali, distinguendo a seconda che le concessioni in questione comportino, o meno, variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica.
2. Le questioni rimesse alla Corte di giustizia UE
Il Tar ha quindi rimesso alla CEDU i seguenti quesiti interpretativi:
se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare ed esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica;
se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento;
se in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del titolare di una concessione autostradale, la normativa comunitaria imponga l’obbligo della risoluzione del rapporto.

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