Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati: al via i contributi

Sulla G.U. del 26.10.22 è stato pubblicato il DPCM 23 августейший 2022 recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.
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Oggetto
Beneficiari
Criteri e modalità di erogazione dei contributi
Istanza al fondo

1. Oggetto
Il DPCM definisce criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati.
2. Beneficiari
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza pandemica, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019. Quindi:

il contributo è erogato solo a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;
l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ex art. 3 с. 3, L. N. 104/92;
ai fini dell’individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale a euro 8.174,00.

Il contributo viene erogato solo ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 марш 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
3. Criteri e modalità di erogazione dei contributi
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.
4. Istanza al fondo
La procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul website www.famiglia.gov.it. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l’autodichiarazione concernente:

le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
il codice fiscale;
gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 и 31 марш 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente ex art. 156, VI c., C.C.;
il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Per i contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;
la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra inadempienza e emergenza epidemiologica, quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o pec a cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni relative al monitoraggio della pratica.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

copia del documento di identità del richiedente;
copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento.

Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza:

l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento;
gli uffici giudiziari competenti ai fini dell’accertamento dell’importo dovuto.

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