Fondazioni: sì alla costituzione senza testimoni
Fondazioni, come costituirle
Per costituire una fondazione, non occorrono testimoni. La questione decisa dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.16409/2017, depositata lo scorso 4 تموز, era ampiamente discussa in dottrina e giurisprudenza. I tecnici del diritto si dividono infatti tra coloro i quali considerano la fondazione una species del genus donazione e quanti invece la qualificano come negozio unilaterale con vincolo di scopo.
Dalla diversa qualificazione giuridica dell’atto, discende una diversa modalità di costituzione: la donazione richiede infatti la presenza di due testimoni per essere costituita, quale previsione normativa ad hoc, in ragione della causa di liberalità, tipica di tale contratto.
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La natura giuridica della fondazione
Delle fondazioni si occupa l’art.14 c.c., il quale stabilisce che le stesse possono essere costituite mediante atto pubblico o atto mortis causa, tipicamente un testamento; quest’ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha contestato l’erronea applicazione, da parte del giudice del gravame, dell’art.48 della Legge n.89/1913. Nella pronuncia, si legge che la fondazione è un “negozio unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione, e fornisce i mezzi patrimoniali necessari al conseguimento dello scopo enunciato”.
In altre parole, l’atto di fondazione è atto unilaterale unico che contiene sia l’organizzazione della struttura, che l’attribuzione patrimoniale funzionali allo scopo perseguito. La dottrina giustifica la solennità formale della fondazione, richiesta dalla legge, sulla base dell’assimilazione di tale atto con la donazione. Tuttavia, la Suprema Corte fa chiarezza sul punto: l’attribuzione patrimoniale propria della fondazione non è legata allo spirito di liberalità del fondatore – come avviene invece con l’atto donativo – bensì è strettamente connessa alla realizzazione dello scopo cui la fondazione stessa è preordinata.
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Atto pubblico e testimoni non viaggiano insieme
La causa tipica della fondazione e la sua struttura di negozio unilaterale non permettono di fare applicazione della disciplina in materia di donazione al fenomeno fondativo. Da qui, la non necessità della presenza di testimoni ai fini della sua costituzione. في الواقع, i testimoni non devono essere presenti in tutti i casi in cui la legge dispone il ricorso all’atto pubblico, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla Legge Notarile (Legge n.89/1913).
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مصدر: Diritto.it