Fintech: la consulenza automatizzata alla prova della regolamentazione nazionale e comunitaria

 
Il travolgente progresso tecnologico degli ultimi mesi ha dischiuso nuove e più ambiziose prospettive di sviluppo economico, grazie anche all’impiego massivo di nuove tecnologie nelle fasi di produzione, gestione e distribuzione dei big data. Ciò ha reso possibile la realizzazione di una molteplicità di servizi con un impatto dirompente sulla struttura industriale di diversi settori economici.
In questo scenario, l’applicazione della nuova normativa europea sui mercati e i servizi di investimento, la MIFID2, disciplina ad ampio spettro che regola il rapporto tra intermediario e cliente-investitore, ha introdotto diversi elementi di novità proprio sulla spinta travolgente del processo di digitalizzazione che ha ormai raggiunto la sua fase di maturità piena. La consulenza in materia di investimenti già oggetto di nuove regole, con l’introduzione della consulenza su base indipendente, è oggi offerta ai clienti solo a determinate condizioni: ampio range di prodotti offerti e divieto per l’intermediario di percepire incentivi.
Risposte sostanziali rinvenienti dalla competizione sui mercati alla luce di queste novità le avremo tra qualche tempo e allora potremmo trarre indicazioni sulla reale portata di questo fenomeno.
Nel mentre, jedoch, l’ambito di mercato dedicato ai servizi di consulenza finanziaria è in pieno fermento e riorganizzazione, legato non tanto alle novità normative quanto allo sviluppo tecnologico e informatico e ai suoi impieghi nelle pratiche commerciali: parliamo ovviamente del robo advice.
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Una definizione di robo advice
Per robo advice si intende la c.d. consulenza automatizzata, cioè la prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti che utilizza software di intelligenza artificiale, IoT, tecniche informatiche di base ed evolute (come “Blockchain” e “Smart Contract”) e algoritmi complessi.
Gli algoritmi sono strutture matematico-funzionali, basate su predeterminati parametri forniti dal creatore (profilo di rischio, obiettivi di investimento, disponibilità patrimoniale, ecc.) che elaborano un quantitativo enorme di informazioni, definendo automaticamente le strategie di investimento personalizzate sui parametri “input” relativi ad uno specifico investitore.
Questa articolata tecnologia, che spesso consiste nell’assemblaggio di più tecnicalità messe a di disposizione dell’efficienza del prodotto (pensiamo a licenze di software a vario titolo, l’efficienza o per meglio dire l’adeguatezza degli strumenti hardware utilizzati, etc.) può essere utilizzata in vario modo, a vari livelli ed a stadi differenziati del processo consulenzialepensiamo ai tools sul web o ad app su smartphoneoppure dai tradizionali consulenti come strumento di supporto per fornire raccomandazioni ai propri clienti.
Pontenzialità di sviluppo del fintech
Al riguardo, l’ABI e il mondo bancario stanno da tempo affrontando approfonditamente il tema, nell’intento di comprendere le reali potenzialità di sviluppo di tale modalità di erogazione della consulenza bancaria nel settore degli investimenti.
Se infatti siamo agli albori degli impeghi commerciali delle più moderne tecniche informatiche nei settori della consulenza, è indubbio l’appeal che tali strumenti offrono: la platea di c.d. nativi digitali rappresenta il target ideale per la consulenza automatizzata.
Non si può al contempo non considerare che tale platea tuttavia anagraficamente troppo giovane e quindi, nella consapevolezza che statisticamente la ricchezza patrimoniale risulta per lo più allocata nelle mani dei c.d. investitori maturi, abituati a più tradizionali sistemi di consulting, possa non rappresentare al momento una “massa critica” tale da consentire da parte degli Intermediari una sostituzione integrale delle nuove metodologie di approccio con la clientela con quelle tradizionali.
Si tratta allora da un lato di incrementare la conoscenza e fiducia di tutte le fasce di clientela verso l’utilizzo di processi e prodotti a forte connotazione digitale-tecnologica quali applicativi “usuali” dei servizi finanziari offerti e dall’altro di vincere la congenita ritrosia dei c.d. “investitori maturi” all’uso di questi tools, sostituendo progressivamente i processi tradizionali.
Il motivo?
Il fenomeno del fintech, cioè la fornitura di servizi e prodotti finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell’informazione, è sotto il faro di Bruxelles. La Commissione Europea ha pubblicato infatti, in 2017, un piano d’azione che definisce la strategia per rafforzare il mercato unico europeo per i servizi finanziari al dettaglio riservando particolare attenzione all’impatto delle nuove tecnologie sul settore dei servizi finanziari europei, in particolare dal punto di vista dei fornitori di servizi finanziari e dei consumatori, con l’obiettivo di verificare se il quadro normativo e di vigilanza sia in grado di promuovere l’innovazione tecnologica, in linea con tre principi fondamentali: neutralità della tecnologia, proporzionalità e integrità.
Nel documento di consultazione la Commissione ha messo in luce i vantaggi che derivano da un utilizzo diffuso della consulenza automatizzata: l’uso combinato dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei grandi dati, i cosiddetti big data, la materia prima della robo advice, hanno il potenziale per migliorare i servizi di consulenza finanziaria e ridurne notevolmente i costi. Secondo la Commissione, ciò potrebbe facilitare l’accesso alla consulenza da parte di investitori (famiglie e imprese) che oggi non utilizzano tali servizi, soprattutto nel settore degli investimenti, dei finanziamenti e delle assicurazioni, consentendo loro di gestire in modo più efficiente il rischio finanziario.
Altro vantaggio della consulenza automatizzata, sempre secondo la Commissione, risiede nel fatto che essa non richiede una vicinanza geografica con il consulente e, deshalb, promuove l’accesso ai servizi e agli investimenti transfrontalieri, fornendo un contributo importante all’unione dei mercati dei capitali e al mercato unico digitale.
A fronte di questi benefici, la Commissione individua però anche alcuni rischi di stabilità e di condotta. insbesondere, la standardizzazione delle caratteristiche di profilo dei rischi tra i fornitori di consulenza finanziaria automatizzata potrebbe incoraggiare comportamenti di investimento pro-ciclico. Außerdem, il “consiglio automatizzato” non deve minare la tutela dei consumatori e degli investitori e ridurre gli obblighi di informazione esistenti (per esempio in materia di remunerazione o di rischi). Altra questione riguarda il rischio di errori nella raccolta automatizzata di informazioni, nonché l’assegnazione delle responsabilità in caso di danni economici, in quanto in un ambiente automatizzato può essere difficile identificare l’attore responsabile e individuare ciò che non ha funzionato.
La consulenza automatizzata nel mercato domestico
Anche sul fronte domestico è vivo l’interesse per la consulenza automatizzata. Alcune piattaforme sono state lanciate, con approcci tra loro diversi, su iniziativa di intermediari indipendenti e di banche. Nel corso del 2016 la CONSOB, in collaborazione con vari atenei italiani, ha avviato un progetto di ricerca sulla digitalizzazione finanziaria. L’attenzione della task force si rivolge a tre aree di interesse: la digitalizzazione dei processi di intermediazione finanziaria e i riflessi sul rapporto intermediario/cliente, con particolare riferimento al robo advice; le applicazioni della DLT (Distribued Ledger Technologies) ai processi di post-trading nei mercati finanziari e lo sviluppo di nuove attività quali il crowdfunding e il peer-to-peer lending.
Già nel novembre 2016 la Commissione europea aveva costituito un gruppo di lavoro (Financial Technology Task ForceFTTF), coordinato congiuntamente da DG FISMA e DG CONNECT, per approfondire il tema ‘FinTech’ e formulare, ove ritenuto necessario, raccomandazioni di policy e proposte di ulteriori azioni nel corso del 2017.
Tra i temi oggetto di osservazione, l’automazione della consulenza finanziaria (cosiddetto robo advice) ha già stimolato il dibattito in diversi contesti istituzionali sovranazionali e ha visto alcune giurisdizioni attivarsi per orientarne lo sviluppo nell’interesse degli investitori. Auf der einen Seite, la diffusione del robo advice potrebbe aumentare la fruibilità dei servizi di consulenza da parte di una platea di investitori sempre più ampia, per via dei costi contenuti e delle soglie di accesso potenzialmente più basse. Dall’altro, jedoch, la consulenza automatizzata potrebbe risultare inadeguata per talune classi di investitori, non assicurare le condizioni necessarie per una piena consapevolezza da parte dei fruitori delle caratteristiche del servizio, ovvero presentare criticità specificamente connesse alle diverse modalità di prestazione e fruizione del servizio stesso. Valuta se asciugare: i concetti del risparmio dei costi lo hai già detto
Il tema delle modalità di fruizione del servizio è quello in realtà ritenuto cruciale nella presente fase.
I giuristi avvertono da tempo la scarsa propensione dei sistemi giuridici europei ad accogliere nei rispettivi ordinamenti precisi e delineati disciplinari regolamentari in materia di AI, realmente in grado di indicare modelli di sviluppo da seguire.
Il tema non è secondario, né di scarso rilievo. Soltanto la fissazione di chiare regole alimenta la fiducia dei consumatori nell’innovazione e nell’opportunità che offre il progresso tecnologico.
Letzte 20 August 2020, l’ABI ha annunciato il riconoscimento nell’Innovation in Digital Banking awards 2020 ottenuto dalla joint venture tecnologica capitanata da Spunta banca Dlt.
Si tratta di una innovativa soluzione tecnologica basata sulla tecnologia Blockchain che consente la riconciliazione quotidiana e non più mensile delle transazioni avute. La tecnologia dello smart contract fornisce inoltre alle banche un feedback automatico sulle loro transazioni.
Una iniziativa di grande pregio e pioneristica nel settore dei servizi di consulenza bancaria che tuttavia continua a presentare zone d’ombra nell’attuale (carente) quadro normativo.
Il Legislatore nazionale e comunitario è chiamato a fornire un quadro normativo per i robot che parta dalla creazione di uno status giuridico specifico, tale da poter ascrivere in concreto e con sufficiente certezza la responsabilità in caso di danni.
La responsabilità da malfunzionamento di algoritmo
Il tema è, come ho scritto poco sopra, quella della responsabilità per malfunzionamento del servizio automatizzato da robo advice.
Chi paga se il danno è causato dall’algoritmo?
La direttiva 85/374/CE, poi modificata dalla 99/34/CEE, riesce a far fronte alle situazioni di danni causati da prodotti difettosi.
Per “prodotto” all’art. 2 si intende “ogni bene mobile anche se fa parte di un altro bene mobile o immobile”, e quindi la prima caratteristica deve essere la tangibilità. Il prodotto sarà difettoso quando non “offrirà la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto della presentazione, dell’uso al quale è destinato e del momento della messa in circolazione”. Il responsabile del danno causato dal prodotto difettoso sarà il “produttore”, inteso come il “fabbricante di una materia prima, del prodotto finito o di una parte di esso”. Si tratta di una responsabilità “oggettiva” o “senza colpa” del produttore, in quanto si discosta dalla necessità di prova del dolo o della colpa tipica della responsabilità extracontrattuale (Kunst. 2043 Gleichstrom).
L’onere della prova spetta al danneggiato che deve dimostrare il difetto del prodotto, l’esistenza del danno ed il nesso di causalità tra il difetto ed il danno. jedoch, il produttore può sempre provare di non essere il responsabile del danno, dimostrando ad esempio che il difetto che ha causato il danno non esisteva al momento della circolazione o che sia sorto successivamente, oppure che le conoscenze tecniche scientifiche del momento di creazione del dispositivo non permettevano di prevedere il difetto e di conseguenza di neutralizzarlo.
Quanto stabilito a livello europeo è confluito nell’ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. n. 224/1988 e poi nel Codice del consumo (D.. Dekret. 206/2005).
Ma l’inquadramento ora fornito è lacunoso e non esaurisce la assai più ampia casistica pratica, anche perché concepito per una realtà che all’epoca non aveva previsto la nascita della robo advice e dell’applicazione delle AI..
L’AI si caratterizza per l’assemblaggio di un sistema hardware a cui ne viene accostato uno (o più) software. Nell’attuale assetto normativo, il danno della componente materiale (hardware) rientrerebbe in questa definizione, laddove tuttavia i difetti del software soggiacerebbero alla disciplina della proprietà intellettuale, a sua volta lacunosa proprio in ambito digitale.
Altra criticità è poi quella rappresentata dalla corretta individuazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella produzione dei dispositivi di AI: un sistema operativo dotato di AI si avvale di programmatori di algoritmi e produttori di ‘macchine intelligenti’. Anche in questo caso, la definizione di produttore fornita dalla Direttiva dell’85 sarebbe solo parzialmente compatibile con quella della catena di produzione, facilmente ipotizzabile in un processo di assemblaggio di un dispositivo di AI.
L’argomento dei diritti e delle responsabilità delle macchine è destinato ad aumentare di importanza nel prossimo futuro, e per questo motivo i vari paesi iniziano a muoversi in modo da regolamentare questa nuova materia. insbesondere, a riprova dell’interesse per la materia a livello di Unione Europea, è stato pubblicato nel febbraio 2020 da parte della Commissione Europea un Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale.
Außerdem, è in programma nel 2020 la presentazione di una proposta di legge da parte della Commissione Europea in tema di intelligenza artificiale, finalizzata a regolamentare l’utilizzo, la commercializzazione e altri temi legati alle macchine.
Il Libro Bianco, per il futuro quadro normativo delle AI, pone l’accento in particolare su: dati di addestramento; la tenuta dei dati e dei registri i dati di addestramento; la tenuta dei dati e dei registri le informazioni da fornire; la robustezza e la precisione; la sorveglianza umana; prescrizioni specifiche per determinate applicazioni particolari dell’AI, come quelle utilizzate a fini di identificazione biometrica remota.
Di recente, anche il Parlamento europeo ha chiesto urgentemente alla Commissione Ue un progetto di legge per la creazione di uno status giuridico specifico per i robot, per stabilire di chi sia la responsabilità in caso di danni.
Gli eurodeputati hanno anche esortato l’esecutivo comunitario a seguire da vicino gli effetti della robotica sul mercato del lavoro. Il Parlamento Ue ha chiesto inoltre di valutare gli effetti della robotica sulla privacy e la sicurezza e di prendere in considerazione la creazione di un’Agenzia europea per la robotica e l’intelligenza artificiale.
Attendiamo al riguardo risposte concrete da parte del Legislatore europeo. Se dal un lato i nuovi scenari che si vanno profilando pongono opportunità dall’ingresso di nuovi attori, all’adattamento dei modelli di business da parte degli attori incumbent (banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, ecc.), dall’altro lato il rischio è di perdere terreno nella sfida globale dei mercati delle nostre aziende bancarie e finanziarie: è recente la notizia secondo cui il Giappone starebbe esaminando una proposta di legge finalizzata al riconoscimento della “personalità elettronica” dei robot da rendersi applicabile in concreto nei vari settori economici e produttivi.
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Bibliografia:

Quaderni Fintech, Caratelli, Giannotti, Linciano, Soccorso, Valore della consulenza finanziaria e robo advice nella percezione degli investitori, CONSOB, Dezember 2019;
MK, Sabatini M., Il robo advice sarà il servizio di consulenza del futuro?, 5-2017.

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