Figli da coppia non sposata: quale tutela?
Il requisito fondamentale è che i figli nati da persone di sesso diverso vengano riconosciuti dai genitori che si dichiarino padre o madre degli stessi.
Il riconoscimento è un presupposto indispensabile perché si possa applicare la disciplina della filiazione.
Una volta fatto, non ci saranno differenze tra figli nati dal matrimonio in una convivenza di fatto e i genitori, allo stesso modo di coloro che sono sposati, nei loro confronti diventano di diritti e doveri. In questo campo il diritto dal 2005 circa sino a oggi ha fatto passi da gigante eliminando le differenze normative che vigevano in materia.
Sono state ad esempio eliminate le discriminazioni in materia di successioni o le diversità in relazione alla disciplina processuale.
In presenza di separazione dei conviventi, la legge Cirinnà nel caso di separazione non prevede uno specifico obbligo al mantenimento del convivente debole ma un semplice diritto agli alimenti ed è è molto precisa sul tema del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio ma in una convivenza more uxorio.
Ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali ed economiche.
Nel determinare il mantenimento il giudice deve tenere conto del tenore di vita che il figlio aveva quando la coppia era convivente.
Una volta comparate le condizioni di ciascuno dei coniugi deciderà quale tra i due è tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
La parificazione dei figli naturali ai figli legittimi comporta l’applicazione delle norme previste per la disciplina dell’affido condiviso con l’applicazione del principio di bigenitorialità.
Al fine di garantire al figlio un sano equilibrio psico-fisico la legge di solito stabilisce la collocazione fisica dello stesso presso l’abitazione del genitore che sia più in grado di fornire attenzioni, assistenza e presenza.
Nonostante ci siano state decisioni nelle quali le Corti si sono pronunciate a favore del pernottamento presso il genitore non collocatario, di solito è secondo il diritto vigente, ancora il padre.
Un genitore non può rinunciare all’affido basato sul meccanismo della bigenitorialità, perché si tratta di un diritto del fanciullo e non dei genitori e l’affido condiviso non è negoziabile.
Una coppia di fatto che decide di separarsi non si deve rivolgere al Tribunale
Anche se è una strada percorribile quando si vuole essere sicuri di ottenere maggiori tutele.
La scelta di ricorrere al Tribunale può essere indicata soprattutto quando la coppia abbia dei figli, perché gli effetti di una scrittura privata non sono vincolanti alla stessa stregua di un provvedimento del giudice.
Se i genitori riescono a raggiungere pacificamente un accordo sull’affido e il mantenimento dei figli, la questione si risolve in modo veloce, ma nella prassi le circostanze sono diverse e di solito più burrascose.
In simili circostanze si dovrebbe ricorrere all’esperienza e alla mediazione del giudice, rivolgendosi al legale di fiducia o facendosene consigliare uno e depositare un ricorso al giudice nel quale si spiegano le condizioni di affidamento e mantenimento.
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