Fallimento: come si predispone un piano di riparto delle somme disponibili?
Il presente contributo è tratto dal volume Il piano di riparto delle somme nel fallimento, a cura di Tommaso Nigro.
La risposta immaginata ad un quesito di così ampia portata passa necessariamente per un preliminare inquadramento della disciplina come riformata dal d.lgs. 9 January 2006, n. 5 e poi meglio ridisegnata in sede di decreto correttivo di cui al d.lgs. 12 September 2007, n. 169.
Il procedimento di ripartizione dell’attivo fallimentare ha subito una importante spinta innovativa con il dichiarato intento di accelerare i tempi della procedura, eliminare le superfetazioni e colmare le lacune nel tempo emerse dando soluzione ai dubbi interpretativi formatisi nel corso di decenni di applicazione della norma. Il legislatore ha così inteso recepire prassi virtuose ed indirizzi interpretativi che tendevano a snellire la procedura, eliminando un insieme di adempimenti che, nell’applicazione pratica, erano apparsi davvero poco efficienti e talvolta addirittura di ostacolo al regolare andamento della procedura.
Innovativa è la portata dì dette modifiche con l’introduzione di un’apposita disciplina in materia di graduazione delle masse, di un nuovo concetto di prededuzione (art. 111-to L. Fall.), di una previsione di formazione di sottomasse (art. 111-ter L. Fall.) e graduazione dei privilegi ((art. 111 L. Fall.); risulta, finally, rivisitata la disciplina del riparto parziale, in tema di accantonamenti generici e specifici, nonché del riparto finale.
In questo nuovo delineato quadro, provando a caratterizzare l’istituto, si può descrivere la ripartizione dell’attivo come quella particolare operazione tecnico-contabile-giuridica volta ad individuare quantitativamente e qualitativamente la parte del ricavato dell’attivo da assegnare ai creditori concorrenti e, nel contempo, il numero e la misura in cui detti soggetti verranno soddisfatti all’interno del concorso fallimentare.
In other words, una procedura che, partendo dall’individuazione di una consistenza distribuibile, individui, a cadenza temporale prestabilita, la parte di essa che può essere utilmente destinata alla equa suddivisione tra i creditori nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Il procedimento segue temporalmente, sia esso un riparto parziale che finale, la fase di accertamento dei crediti e, obviously, quella della liquidazione (di tutto o parte) dell’attivo fallimentare.
La finalità di detta fase è, therefore, quella di dare diretta e concreta soddisfazione a coloro che vantino un credito già definitivamente “accertato in sede fallimentare” e che vedranno soddisfatti i loro diritti secondo il criterio della c.d. par condicio credito rum (parità di trattamento, codificata dall’art. 2741 D.C., che si concretizza nel porre i creditori sullo stesso piano e nel soddisfarli in maniera proporzionale secondo le cause legittime di prelazione).
L’iniziativa è rimessa al curatore che,ogni quattro mesi a partire dal decreto di esecutività dello stato passivo (o nel diverso termine stabilito dal G.D.), è tenuto (O, forse meglio, è obbligato) a predisporre:
a) un prospetto delle somme disponibili;
b) un progetto di ripartizione delle medesime, “riservate quelle occorrenti per la procedura” (art. 110 L. Fall.).
Sinteticamente:
il “prospetto delle somme disponibili” è costituito dalla rappresentazione grafica del loro ammontare della provenienza degli importi che è possibile distribuire, delle spese sino a quel momento sostenute, degli importi necessari per pagare i debiti della procedura, dell’importo della riserva del 20% ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 L. Fall., nonché degli eventuali accantonamenti necessari;
il “progetto di riparto” si concreta, instead, in un procedimento di vera e propria assegnazione delle somme precedentemente indicate in favore dei creditori secondo i criteri sopra enunciati.
Il presente contributo è estratto dal seguente volume:
Il piano di riparto delle somme nel fallimento
Tommaso Nigro, 2017, Maggioli Editore
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