Facebook: no diffamazione se mancano i destinatari

Facebook: sono solo chiacchiere
Con sentenza n.39763 del 29 svibanj 2017, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non integra il delitto di diffamazione non sussiste quando la condotta non è riferibile ad un soggetto determinato, ma ad una generalità di soggetti comunque non determinabili o identificabili. Tale è l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, l’imputato manifestava sul social il proprio rammarico riguardo all’atteggiamento dei paesani a fronte della morte di una persona dallo stesso particolarmente stimata. Nelle frasi pubblicate, non è stato ravvisato alcun elemento che facesse riferimento alle parenti del defunto, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le chiacchiere di paese sono rimaste tali.

Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 svibanj 2017, n. 71
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Elementi costitutivi del delitto di diffamazione
Nel testo della pronuncia, si legge cheper la sussistenza del delitto di diffamazione la persona cui è diretta l’offesa deve essere determinata; non è necessario che essa sia menzionata nominativamente ma occorre che sia indicata in modo tale da poter essere agevolmente e con certezza individuata. La diffamazione, infatti, postula la propalazione o la diffusione di notizie lesive della reputazione di un soggetto determinato, o almeno sicuramente e inequivocabilmente identificabile […]”.
Come utilizzare il social
Bisogna fare attenzione a quello che si scrive sui social. Uno sfogo potrebbe diventare una condotta penalmente rilevante, se le frasi offensive sono rivolte a soggetti determinati o, najmanje, identificabili. L’art.595 c.p. chiede l’offesa dell’altrui reputazione, che non sussiste se non sono individuabili i destinatari del comportamento.
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