Ex amministratore condominiale destituito dall’assemblea, non opera la prorogatio dell’incarico

Fatto
L’ex amministratore di uno stabile condominiale, ritenendo di vantare un diritto di credito nei confronti del condominio che aveva per lungo tempo gestito, aveva chiesto al Giudice di pace di condannare il condomino stesso al pagamento della somma dovuta. L’ex amministratore sosteneva di dover ricevere quella somma di denaro quale compenso a lui spettante per le attività svolte fino alla effettiva cessazione del suo incarico (11.03.2010) e contestuale assunzione dell’incarico di amministratore da parte di un nuovo soggetto.
Il giudice di pace riconosceva il diritto dell’ex amministratore ad ottenere dal condominio il pagamento della somma di denaro richiesta.
Il condominio, vedendosi condannato al pagamento della somma di denaro per la presunta attività svolta dall’ex amministratore sino al 11.03.2010, e ritenendo che l’incarico dello stesso fosse invece cessato sin dal 27.11.09, data in cui vi era stata la delibera all’unanimità di revoca dell’incarico dell’amministratore con la contestuale nomina del nuovo amministratore, decideva di rivolgersi al Tribunale per chiedere la riforma della decisione di primo grado presa dal giudice di pace.
Il Tribunale, adito dal Condominio, accoglieva l’appello promosso da quest’ultimo negando il diritto dell’ex amministratore ad ottenere il pagamento del compenso richiesto, e, stoga, avendo il condominio già ottemperato alla sentenza del giudice di pace, condannava l’ex amministratore a restituire le somme che aveva impropriamente ottenuto in esecuzione della decisione di primo grado.
Il Tribunale aveva ritenuto che nell’assemblea condominiale tenutasi il 27.11.09 i condomini avessero manifestato inequivocabilmente la volontà di chiudere il rapporto professionale con l’amministratore appellato. Secondo il Tribunale, stoga, la data da considerare quale data di cessazione dell’incarico di amministratore era quella del 27.11.09.
Durante l’assemblea, infatti, i condomini all’unanimità avevano deliberato che la carica di amministratore venisse assegnata ad un altro soggetto, autorizzando l’ormai ex amministratore a prelevare dal conto corrente del condominio una data somma di denaro quale saldo delle sue competenze, e fissando, altresì, il termine per il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo amministratore.
L’ex amministratore decideva di adire la Corte di Cassazione, esponendo due – per quanto qui di interessemotivi di ricorso: (ja) con il primo motivo l’ex amministratore riteneva che erroneamente il Tribunale non aveva riconosciuto che l’incarico di amministratore a lui affidato dovesse essere considerato prorogato fino al momento dell’assunzione di incarico del nuovo amministratore, avendo l’assemblea condominiale autorizzato lo stesso a compiere tutte le attività di gestione ed amministrazione dovute e necessarie fino al passaggio di consegne; (ii) con il secondo motivo riteneva che il nuovo amministratore era stato effettivamente nominato in un’assemblea successiva a quella tenutasi il 27/11/09, e che dunque fino al momento della successiva assemblea dove vi era stata la nomina del nuovo amministratore, l’incarico di amministratore era da ritenersi prorogato in capo a lui stesso.
La decisione della Corte
La corte di Cassazione, ritenendo infondati i motivi di gravame, ha rigettato il ricorso proposto dall’ex amministratore riconoscendo, stoga, l’insussistenza del diritto di credito vantato da questo nei confronti del condominio, per le asserite attività svolte in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo amministratore.
Vrhovni sud, analizzando il primo motivo di ricorso, ha ritenuto corretto l’operato del giudice di appello che, uniformandosi ai precedenti giurisprudenziali, ha considerato la decisione espressa dai condomini nell’assemblea del 27/11/09 quale volontà inequivocabile di interrompere il rapporto professionale con l’ex amministratore e di iniziare un analogo rapporto con un nuovo soggetto, escludendo così l’operatività dell’istituto della prorogatio dei poteri del vecchi amministratore.
Infatti, secondo le precedenti decisioni della Corte di Cassazione, la proroga dei poteri in capo all’amministratore uscente è prevista nei casi di cessazione dell’incarico per dimissioni o scadenza naturale dello stesso, dovendo considerarsi la proroga una condizione di favore nell’interesse dei condomini, e dunque esistente una presunzione di volontà di questi a vedere prorogati i poteri dell’amministratore uscente.
Mentre, sempre secondo l’orientamento unanime dei giudici di legittimità, non può ritenersi valevole tale principio nei casi in cui la cessazione dell’incarico di amministratore deriva da una espressa volontà dei condomini, mediante delibera condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratore cessato dall’incarico.
Nel rigettare il secondo motivo di gravame – con il quale il ricorrente aveva sostenuto che la nomina del nuovo amministratore era avvenuta con delibera successiva a quella che aveva deliberato la cessazione del suo incaricola Corte di Cassazione ha dichiarato che il Tribunale aveva correttamente riconosciuto esistente l’intenzione dei condomini di procedere con la sostituzione dell’amministratore fin dalla prima delibera, avendo, Štoviše, inviato una serie di solleciti finalizzati ad ottenere il passaggio di consegne, ed avendo nella seconda delibera solo confermato la volontà già espressa.
stoga, secondo il Collegio di legittimità, nonostante la nomina del nuovo amministratore fosse avvenuta in un momento successivo rispetto alla chiusura del rapporto con il precedente amministratore, la volontà dei condomini di interrompere il rapporto professionale con quest’ultimo e di escludere ogni potere di gestione in capo al medesimo era già rinvenibile in maniera chiara ed espressa (tra l’altro confermata anche nei comportamenti successivi) già con la prima delibera con cui il primo amministratore era stato sollevato dal suo incarico. In considerazione di ciò e di quanto già rilevato nell’esame del primo motivo di ricorso (per cui la prorogatio dei poteri non opera nel caso in cui ci sia un’espressa volontà dei condomini di escludere la conservazione dei poteri gestori in capo all’amministratore), la Cassazione ha quindi ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disconoscere il diritto al compenso dell’amministratore per il periodo intercorrente tra la sua revoca e la nomina del nuovo amministratore.
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