Eventuale obbligo di segnalazione, ex art. 125 TUB, in Centrale dei Rischi del debitore ceduto da parte del creditore
prémisse.
Nell’ambito della cessione dei crediti una delle principali eccezioni che da ultimo, quasi per moda, viene sollevata dal debitore ceduto è l’eventuale assenza della notifica del preavviso di segnalazione che di cui è onerato il creditore ceduto ed eventualmente, a dire dei medesimi debitori ceduti, anche il creditore cessionario. Il Tribunale di Milano, con la recentissima ordinanza n. 6033/2020 la 16/11/2020, interviene a chiarire quale ruolo ha il cessionario del credito rispetto alle previsioni ex art. 125 TUB in merito al preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi da trasmettere al mutatario inadempiente.
Si tratta di affrontare in buona sostanza il tema relativo agli (eventuali) adempimenti prescritti al cessionario a seguito di operazioni di cessione pro soluto di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. n. 130 la 30/04/1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 la 01/09/1993.
Risulta, en fait, elevato il numero di contenziosi con oggetto questa eccezione che si instaurano tra il cessionario ed il debitore ceduto, volti ad ottenere da quest’ultimo la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d’Italia e ciò attraverso la contestazione, d'un côté, del mancato preavviso di segnalazione e, de l'autre, della mancata complessiva valutazione patrimoniale del debitore ceduto.
Previsioni normative.
Maintenant, per quanto riguarda la questione relativa al presunto obbligo in capo al cessionario di rivolgere un preavviso di segnalazione al debitore ceduto, occorre evidenziare preliminarmente come le norme che intervengono a supporto, risultano principalmente le seguenti:
125, III comma, Testo Unico Bancario, ai sensi del quale i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma;
la Circolare n. 139 la 11 février 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”.
Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio e-mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione.
E’ utile segnalare poi come unanime giurisprudenza degli ultimi anni definisce la questione sorta tra cessionario del credito e debitore ceduto sostenendo la seguente, condivisibile, tesi: le istruzioni della Banca d’Italia (circolare n. 139 la 11 février 1991, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4) prevedono che gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza; se il cliente, aussi, è un consumatore, le istruzioni ribadiscono come, conformément à l'article. 125 virgule 3 T.U.B., il medesimo vada informato preventivamente quando, “per la prima volta”, viene classificato negativamente, ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza; tale informativa deve essere preventiva, ossia deve essere trasmessa prima dell’invio della segnalazione negativa.
conclusions.
Alla luce delle considerazioni suesposte e include nella citata pronunzia di merito, è possibile affermare, donc, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia (si confronti Trib. Milano 15.6.2018).
La recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Milano oggetto di commento (ordinanza n. 6033/2020 la 16/11/2020) conferma l’obbligo della cessionaria di segnalare in continuità senza necessità di un nuovo preavviso e di una nuova valutazione dello stato di quasi insolvenza.
Volume recommandé
Fideiussioni bancarie nulle
Monica Mandico, 2020, Editeur Maggs
Il volume si pone quale strumento pratico, articolato in domande e risposte, utile al Professionista per affrontare le questioni relative all’istituto della fideiussione bancaria.
En particulier, viene analizzata un’ampia casistica in materia di nullità della fideiussione,…
21,00 € 19,95 € acheter
son www.maggiolieditore.it
Devenez auteur de Diritto.it
En savoir plus!
Vous pourriez aussi être intéressé
Cambiale in bianco e cambiale incompleta. Contributo ricostruttivo
di Jacopo Lucarelli
20 novembre 2020
La questione dell’usura sopravvenuta e l’incidenza della legge n.108/1996 sui contratti di mutuo indicizzati in ecu
di Tanya Terranova
25 novembre 2019
Analisi del Provvedimento della Banca d’Italia del 2 mai 2005
di Morini Giampaolo
19 juillet 2019
Ruolo della ctu cd. percipiente nelle cause bancarie e l’onere della prova nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo
di Gianni Solinas
17 novembre 2020
The post Eventuale obbligo di segnalazione, ex art. 125 TUB, in Centrale dei Rischi del debitore ceduto da parte del creditore appeared first on Diritto.it.
La source: Diritto.it