Esimente per offese negli scritti del procedimento: qualche precisazione

L’esimente di cui all’art. 598 bakalar. pero. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine forense
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La questione
La soluzione adottata dalla Cassazione
Zaključci

1. La questione
Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice di seconde cure, aveva confermato una pronuncia con la quale il Giudice di Pace di Napoli aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di diffamazione aggravata (umjetnost. 595, commi 1 e 2, bakalar. olovka.) e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili.
Avverso questo provvedimento il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, assumendo la mancanza della motivazione con riferimento all’esclusione della scriminante dell’esercizio del diritto di critica ovvero della causa di non punibilità prevista dall’art. 598 bakalar. olovka..

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Cassazione dichiarava il ricorso proposto inammissibile, con particolar riguardo a quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’esimente di cui all’art. 598 bakalar. pero. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine forense in quanto l’autore dell’esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l’esimente di cui all’art. 598 bakalar. pero. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (SEZ. 5, n. 39486 del 06/07/2018).
3. Zaključci
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato che l’esimente di cui all’art. 598 bakalar. pero. – al cui primo comma, come è noto, è stabilito che non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativonon è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell’Ordine forense.
È quindi sconsigliabile, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, utilizzare frasi offensive in tali esposti.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Michele RossettiAvvocato, già Giudice Onorario presso il Tribunale di Taranto, docente alla Scuola di Formazione dei Consulenti del Lavoro, docente presso la Scuola di Formazione Forense di Taranto, Responsabile della Scuola di Alta Specializzazione per Avvocati Penalisti presso la Camera Penale di Taranto.

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