Esecuzione contro un condebitore: che fine fa il precetto?
Precetto: quale sorte se l’esecuzione inizia nei confronti di un solo condebitore?
Con l’ordinanza n. 5099 ال 5 marzo scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di procedimento di esecuzione, con riferimento all’interruzione del termine di efficacia del precetto. Premesso che la legge stabilisce che il precetto perde efficacia qualora non sia promossa l’esecuzione entro 90 giorni dalla sua notificazione, l’interrogativo rimesso alla Corte riguarda l’ipotesi in cui l’esecuzione venga iniziata nei confronti di uno solo dei condebitori intimati con l’atto precedente di precetto. Più precisamente, la Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire se in tale ipotesi, l’interruzione dell’efficacia si estenda o meno nei confronti degli altri condebitori. A tale interrogativi i giudici di legittimità hanno dato risposta negativa, affermando che l’interruzione opera solo in relazione al soggetto, nei confronti del quale è stata avviata la procedura esecutiva. Nella fattispecie in esame, è stato rigettato il ricorso di un istituto bancario che, in forza dell’unità delle ragioni creditorie, aveva ritenuto interrotto il termine nei confronti di tutti i propri condebitori.
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L’unitarietà sostanziale e non di rito del rapporto di credito
A fronte della doglianza rappresentata dalla banca ricorrente,secondo cui la notifica dell’atto di pignoramento nei confronti di un solo condebitore, interrompe il termine dei 90 giorni nei confronti di tutti, la Suprema Corte ha invece rilevato che l’unitarietà del rapporto creditorio vale sì sul piano sostanziale, ma essa non opera altresì sul piano esecutivo, dove ciascun soggetto deve essere destinatario dell’atto della procedura entro i termini di legge previsti. L’azione esecutiva è individuale, dovendo porre ogni debitore nella condizione di poter adempiere spontaneamente prima di essere sottoposto ad esecuzione, ovvero di difendersi nell’ambito del procedimento relativo.
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مصدر: Diritto.it