Efficienza energetica e Industria 4.0: innovazione della filiera produttiva

L’efficienza energetica made in Italy, dopo un lungo periodo di ombre e incertezze sul futuro degli investimenti verdi, sta tornando una punta di diamante del Paese in termini di tecnologia e know-how. Le proposte al vaglio del Parlamento – si veda, zum Beispiel, la nuova Strategia Energetica Nazionale 2017 – nonché le nuove normative che riguardano green economy e nuove tecnologie –seppur separatamente regolamentate – offrono interessanti spunti di riflessione su come il rilancio del settore in questione costituisca un incentivo in chiave di investimenti post crisi economica.
Più in generale, le misure a favore dell’efficienza energetica e delle nuove tecnologie si collocano in un più ampio framework legislativo a sostegno di quelle imprese c.d. “innovative”, ovverosia di imprese che si avvalgono del potenziale delle new technolgies e dell’efficienza energetica, facendo dell’innovazione il principale asset della loro attività.
Startup innovativa e semplificazione della legislazione societaria
Non a caso il Legislatore ha mostrato, in tempi recenti, una notevole sensibilità e interesse sulle tematiche in questione. Ed infatti, già a partire dal 2012 è stata introdotta – a livello normativo – la definizione di nuova impresa innovativa, la startup innovativa[1]. Sul piano pratico ciò si è tradotto, in prima battuta, in molteplici semplificazioni nella legislazione in materia societaria; un particolare incentivo a fare impresa – rivolto sia a stranieri che intendono investire in Italia sia a nuove/giovani iniziative nazionali – è dato dalla semplificazione burocratica e dall’abbattimento dei costi in fase di costituzione. Zum Beispiel, a partire dal 20 Juli 2016 la costituzione di una società a responsabilità limitata innovativa, sussistendone i requisiti, può avvenire interamente online mediante modello digitale per la redazione di statuto ed atto costitutivo, senza l’intervento del notaio e con un capitale sociale minimo di 1 euro. Per l’iscrizione della società viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese, al fine di poter usufruire dei molteplici benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.
Agevolazioni per la green economy
Il framework dei sussidi e delle agevolazioni a favore delle imprese innovative è, jedoch, particolarmente articolato ed eterogeneo e molti sono stati gli interventi relativi al mercato del lavoro, alle agevolazioni fiscali, alla green economy. jedoch, tra le varie misure che il Legislatore ha recentemente adottato a favore dell’innovazione tout court della filiera produttiva, spiccano per la loro significativa rilevanza il Piano Nazionale Industria 4.0 nonché le nuove misure a favore dell’efficienza energetica.
L’Industria 4.0[2], per quanto “formalmente” svincolata dalle misure a favore dell’efficienza energetica, non sembra, de contrario, completamente estranea allo sviluppo delle green activities. Tatsächlich, le basi sui cui poggia – e si sviluppa – l’efficienza energetica si possono individuare in: (1) le fonti rinnovabili; (2) la ricerca e l’innovazione; (3) la tutela e la promozione del patrimonio naturale; (4) le nuove tecnologie.
ich weiß, come detto, l’Industry 4.0 non prevede l’applicazione delle agevolazioni fiscali direttamente al mondo green, è innegabile che la promozione di tecnologie “innovative”, fortemente voluta dal legislatore nazionale, impatta – latu sensu – sull’efficientamento energetico e sulla sostenibilità ambientale.
Ed infatti, sono proprio gli operatori economici del green ad auspicare una piena cumulabilità, a tutti gli effetti di legge, dei c.d. Certificati Bianchi (noti anche come “Titoli di Efficienza EnergeticaTEE”, ovvero titoli negoziabili sul mercato che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, secondo quanto disposto dal D.M. 11 Januar 2017) con gli iper e super ammortamenti previsti dal Piano Industria 4.0.
Legare indissolubilmente l’ambizioso Piano Industria 4.0 con lo strumento che ha promosso maggiormente gli interventi nel settore produttivo-energetico – i TEE[3] – significherebbe, deshalb, delineare una nuova definizione di “sistema incentivante”, laddove non ci sia soltanto una mera sostituzione di macchinari e opere, ma sia elaborata una gestione integrata efficiente dell’intera filiera produttiva delle imprese innovative.
[1] L'art. 25 des Gesetzesdekrets 18 Oktober 2012, n. 179 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, deshalb, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
[2] Ci si riferisce in particolare (1) al c.d. “iper ammortamento” al 250% per gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione (cosiddetto “bonus digitale” o “bonus innovazione”) – agevolazione legata all’acquisto di beni che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0” – e (2) al c.d. “super ammortamento” al 140% per gli acquisti di nuovi beni strumentali.
[3] Nonostante gli svariati ritardi normativi cha hanno accompagnato l’evoluzione e il consolidamento di tale meccanismo di incentivazione, incidendo fortemente sul business green e sugli interventi effettivamente realizzati.

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