Effetti sull’indebitamento 
delle operazioni di partenariato pubblico privato

di Francesco Petronio
Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 49/CONTR/2011, avevano affermato che la natura di indebitamento andasse valutata caso per caso in relazione al soggetto che sopporta i rischi dell’operazione.
La richiesta di pronuncia interpretativa formulata dalla Sezione di controllo della Lombardia aveva particolare riferimento all’ipotesi in cui tali contratti vengano impiegati per il finanziamento degli investimenti; oggetto specifico del quesito era se tale operazione costituisca sempre una forma d’indebitamento ammissibile per l’ente.
La questione che la Sezione centrale è stata chiamata a dirimere, 因此, concerne la qualificazione come indebitamento del contratto di partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli articoli 3, 逗号 1, 拉脱维亚. eee), 180 Ë 187 立法. Ñ. 50/2016, a prescindere dalla verifica, in concreto, della prevalente allocazione dei rischi in capo alla pubblica amministrazione locataria.
Al riguardo viene in evidenza la modifica all’elenco delle operazioni qualificate come “indebitamento” dall’art. 3, 逗号 17, 法. 350 该 2003, da parte del d.lgs. Ñ. 126 该 2014, concernente le disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. Ñ. 118 该 2011, che ha aggiunto, anche quelle di “leasing finanziario stipulate dal 1° ggennaio 2015”. Continua a leggere
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