E’ affetta da nullità assoluta il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revochi la concessione dell’indulto con procedura de plano

Indice:

Il fatto 
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 
Conclusioni
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Il fatto
La Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava un indulto concesso per complessivi anni cinque di reclusione ed €. 5.200,00 di multa.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione formulando due distinti motivi, così formulati: 1) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 3, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avendo la Corte di appello emesso la decisione impugnata de plano senza contraddittorio tra le parti; 2) illogicità della motivazione con le risultanze processuali, evidenziandosi che, secondo il tenore della stessa, sarebbero state, contrariamente al vero, “sentite le parti”
Sull’argomento, vedasi: “Richiesta di revoca dell’indulto per cause ostative, cosa deve verificare il giudice dell’esecuzione”
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era accolto per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, “è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revochi la concessione dell’indulto con procedura de plano, senza avviso alle parti e senza fissazione dell’udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore” (Cass. Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009; cfr. anche Cass. Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, che ha affermato che “il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all’articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. E invero, il giudice dell’esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall’articolo 666 cod. proc. pen. e, in particolare, dal terzo comma di detta norma che prescrive l’obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l’avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso”; Cass. Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003), tenuto conto altresì del fatto che siffatto superiore principio di diritto era stato, peraltro, costantemente affermato con riguardo a fattispecie assimilabili, quali la revoca della sospensione condizionale della pena (cfr. Cass. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, secondo cui “il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall’art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza”) e la riduzione entro i termini di legge dell’indulto già precedentemente concesso [cfr. Cass. Sez. 1 n. 46704 del 08/11/2013, secondo cui “è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l’ordinanza emessa de plano, senza la fissazione dell’udienza camerale per la comparizione delle parti, con cui il giudice dell’esecuzione accolga la richiesta del P.M. di riduzione, entro i limiti di legge, dell’indulto precedentemente applicato in misura eccedente quella fissata nel provvedimento di clemenza. (Fattispecie in cui l’applicazione dell’indulto oltre i limiti indicati dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, era stata disposta da due precedenti ordinanze emesse in sede esecutiva)”].
L’ordinanza impugnata era, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Catania.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi sancito, sulla scorta di un pregresso e costante orientamento nomofilattico, che è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revochi la concessione dell’indulto con procedura de plano, senza avviso alle parti e senza fissazione dell’udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione, ove invece si verifichi una situazione processuale di questo genere, ben potendosi impugnare un provvedimento di questo tipo nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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